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Contratti Pubblici - Combinato disposto tra varie Leggi
N° Tema Codice dei Contratti D.lgs. 163/2006 Dpr 554/1999 Capitolato generale 145/2000 Capitolato Speciale Tag Note
QTE Quadro Tecnico Economico Art. n. 17 DPR 554 Quadri economici
1. Q.T.E. - sono predisposti in base al progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione
- con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell’intervento
- prevedono la seguente articolazione del costo complessivo
a) lavori a misura, a corpo, in economia;
b) somme a disposizione della stazione appaltante per:
1- lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto;
2- rilievi, accertamenti e indagini;
3- allacciamenti ai pubblici servizi;
4- imprevisti;
5- acquisizione aree o immobili;
6- accantonamento di cui di cui all'art. 133.c.3 C.c. (applic prezzo chiuso: aumento % fissata da Min Infrast, sui prezzi ribassati se differenza tra il tasso di inflazione reale e quello di inflazione programmata nell'anno precedente è > 2%)
7- spese tecniche relative a
- progettazione,
- necessarie attività preliminari,
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
- conferenze di servizi,
- D.L. - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
- assistenza giornaliera e contabilità,
- assicurazione dei dipendenti;
8- spese per attività di consulenza o di supporto;
9- eventuali spese per commissioni giudicatrici;
10- spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;
11- spese per
- accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto,
- collaudo tecnico amministrativo,
- collaudo statico
- altri eventuali collaudi specialistici;
12- I.V.A ed eventuali altre imposte.
2. L’importo dei lavori a misura, a corpo ed in economia deve essere suddiviso in
- importo per l’esecuzione delle lavorazioni
- importo per l’attuazione dei piani di sicurezza.

Art. n. 152 Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti
1. 1 fondo posto a disposizione delle S.A., risultante dal Q.T.E. allegato al progetto approvato, ha le seguenti destinazioni
a) lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto;
b) rilievi, accertamenti e indagini preliminari comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali, di cui all’art 17, c 1, l b) p 11 V.R.; c) allacciamenti ai pubblici servizi;
d) maggiori lavori imprevisti;
e) incremento del prezzo chiuso ai sensi di cui all'art. 133.c.3 C.c. (applicazione prezzo chiuso:
f) acquisizione o espropriazione di aree o immobili;
g) spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi;
h) spese per attività di consulenza o di supporto;
i) spese per commissioni giudicatrici;
l) spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'art 124, c.4 (Obblighi nei confronti dipendenti, programma di manutenzione);
m) spese per collaudi;
n) imposta sul valore aggiunto;
o) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte.
2. Per disporre, durante l'esecuzione dei lavori, delle somme di cui alle lettere a), d) e g), è necessaria l'autorizzazione delle S.A.

Art. n 44 Computo metrico-estimativo definitivo e quadro economico
1. Il computo metrico-estimativo del progetto esecutivo costituisce l'integrazione e l’aggiornamento della stima sommaria dei lavori redatta in sede di progetto definitivo, nel rispetto degli stessi criteri e delle stesse indicazioni precisati all'art 43.
2. Il computo metrico-estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, i prezzi dell'elenco di cui all'articolo 43.
3. Nel quadro economico redatto secondo l'articolo 17 confluiscono:
a) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, comprensivi delle opere di cui all'art. 15, c. 7;(effetti negativi sull’ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico)
b) l'accantonamento in misura non > al 10% per imprevisti e per eventuali lavori in economia;
c) l'importo dei costi di acquisizione o di espropriazione di aree o immobili, come da piano particellare allegato al progetto;
d) tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci riportate all'art. 17.
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
progettazione, quadro tecnico economico Nell'articolazione del PEI: le spese tecniche generali equivalgono a 14%,(12% per le Nuove Costruzioni) gli imprevisti a 10%
Con il recupero si ha primario e secondario
- recupero primario - costo Base di realizzazione tecnica CRP : esterni
- recupero secondario - costo Base di realizzazione tecnica CRS : interni
Il rapporto di CRP e Sc, CRS e Sc non deve superare al mq. i limiti di costo tenuti a base di programma/
realizzazione fissati da Delibere di giunta regionale del 2006
- Sc = Su+ Snr (all.+org.ab) + Sp.
Sc = Superficie complessiva per il Recupero
Su = Superficie utile abitabile
Snr = Superficie non residenziale
la superficie utile = superficie utile + 60% non residenziale + superficie a parcheggio
PrZi Prezzi Art. n 133 Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi
2.Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il c. 1 dell'art. 1664 del codice civile (revisione se costo materiali aumenta: decimo del prezzo complessivo convenuto)
3 Per i lavori di cui al c.2 prezzo chiuso: aumento % fissata da Min Infrast, sui prezzi ribassati se differenza tra il tasso di inflazione reale e quello di inflazione programmato nell'anno precedente è > 2%)
3-bis. Esecutore a pena di decadenza, presenta alla S.A. l’istanza di applicazione del prezzo chiuso, ai sensi del comma 3, entro 60 gg dalla pubblicazione sulla GURI del D.M di cui al medesimo comma 3.
5. La compensazione è determinata applicando la % di variazione > il 10% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantità accertate dal D.L..
6. Il Ministero delle infrastrutture, entro il 31 marzo di ogni anno, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
8. Le S.A. provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. I prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con le regioni interessate.

Art. n 115 DLGS 163/06 Adeguamenti dei prezzi
1. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all’art 7, c 4, let c) e c 5. (determinazione annualmente dei costi standardizzati da parte dell'Osservatorio)
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
prezzi, osservatorio ......... link
PrGr Programmazione Art. n. 128 Programmazione dei lavori pubblici
1.S.A. per Lavori > 100.000 euro: redigono e approvano (anche di concerto con altri soggetti) un programma triennale e gli aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso
2. individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati
- il programma triennale costituisce momento attuativo di
- studi di fattibilità
- identificazione e quantificazione propri bisogni
- dello stabilire la priorità
- Gli studi individuano
- lo strumento relativo al soddisfacimento dei bisogni
- indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico - finanziarie
- contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento
- nelle sue eventuali componenti storico - artistiche, architettoniche, paesaggistiche
- nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio - economiche, amministrative e tecniche
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità
- deve ritenere comunque prioritari lavori
- di manutenzione
- di recupero del patrimonio esistente
- completamento dei lavori già iniziati
- i progetti esecutivi approvati,
- gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario
5. S.A. nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate
- Sono fatti salvi gli interventi
- imposti da eventi imprevedibili o calamitosi
- modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari
- modifiche dipendenti da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale
- L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata
- per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro alla previa approvazione di uno studio di fattibilità
- per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro alla previa approvazione della progettazione preliminare
- salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi + stima sommaria dei costi
- per i lavori finanziabili in tutto o in parte con capitali privati di cui all'art. 153
7 Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale
- purchè sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare
- purchè siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie
- S.A. nomina un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità
8 I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati
9 L 'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo
- di cui costituisce parte integrante
- deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio
- Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo
- sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione
- al momento della formazione dell'elenco
- fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie
10 I lavori non ricompresi nell'elenco annuale
- o non ricadenti nelle ipotesi di cui al c.5 2p (eventi calamitosi),
- non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.
- Adozione programma triennale ed elenchi annuali dei lavori secondo schemi tipo definiti con D.M. Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
- i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati sul sito informatico Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
12 I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali
- fatta eccezione per quelli predisposti da Enti Locali
- trasmessi al CIPE
- entro 30 gg dall’approvazione
- per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti
Art. n. 125 Lavori, servizi e forniture in economia
7. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.
Art. n. 11 Disposizioni preliminari della programmazione dei lavori
S.A.
- elaborano uno studio per individuare il quadro dei bisogni e delle esigenze, al fine di identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento
2.sulla base di questo studio redigono studi di fattibilità
3.gli enti locali applicano norme previste dai propri ordinamenti
Art. n. 12 Fondo per accordi bonari
1 Bilancio: deve contenere almeno 3% delle spese previste per l'attuazione del programma destinato all'eventuale copertura dell'accordo bonario
3 Ribassi ed economie possono integrare il fondo, su proposta del R.U.P.
4 Le somme restano iscritte nel fondo fino alla ultimazione degli interventi previsti dal programma
5 no a residui > 10% di residui passivi. S.A. possono ulteriormene ridurre gli stanziamenti
6 Le somme del fondo non utilizzate sono portate in economia e concorrono a determinare il risultato contabile dell'esercizio in cui gli interventi si sono conclusi.
Art. n. 13. Programma triennale
1 il programma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio
- viene redatto in conformità allo schema-tipo definito con D.M Infrastrutture
- ogni anno
- aggiornando quello precedentemente approvato
- è deliberato dalle S.A. DIVERSE dallo STATO
- contestualmente al bilancio di previsione e al bilancio pluriennale
- assieme all'elenco dei lavori da avviare nell'anno
2 Il programma indica
- per tipologia
- in relazione alle specifiche categorie degli interventi
- le loro finalità
- i risultati attesi
- le priorità che privilegiano valutazioni di pubblica utilità rispetto ad altri elementi
- le localizzazioni
- le problematiche di ordine ambientale, paesistico ed urbanistico-territoriale
- le relazioni con piani di assetto territoriale o di settore
- il grado di soddisfacimento della domanda
- le risorse disponibili
- la stima dei costi
- la stima dei tempi di attuazione
3 Lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti
- entro il 30 settembre di ogni anno
- R.U.P. propongono gli aggiornamenti secondo esigenze singoli interventi
- S.A. DELLO STATO: aggiornamento definitivo del programma entro 90 gg da approvazione legge di bilancio da parte del Parlamento
4. elenco dei lavori da avviare nell'anno successivo sulla base di questoaggiornamento è redatto, entro la stessa data Art. n. 14 Pubblicità del programma
1 S.A. inviano a Osservatorio su scheda predisposta del Ministero Infrastrutture:
- i programmi triennali
- i loro aggiornamenti
- gli elenchi annuali dei lavori da realizzare
2 Le S.A. di rilevanza nazionale trasmettono i programmi al CIPE entro il 30 aprile di ciascun anno
3 Caratteristiche essenziali appalti > Euro di 5.000.000 di DSP (5.150 ML soglia comunitaria ?) mediante comunicazione di preinformazione all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione Europea
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Contenuti del programma triennale:
- localizzazione degli interventi
- ordine di priorità
- codifica dell'intervento
- stima del costo
- stima dei tempi degli adempimenti amministrativi, della durata dei lavori e del collaudo
- schema tipo e codifica sono elaborati da Ministero infrastrutture
- Contenuti dell'elenco annuale:
- stesse informazioni del programma triennale e ulteriori informazioni
- nominativi del Rdp
- risorse destinate alla realizzazione dei lavorim
- trimestre e anno effettivo utilizzo delle opere
programmazione, stazione appaltante, responsabile del procedimento, accordi bonari D.M. 22 giugno 2004 (Min. Infrastrutture e Trasporti) Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge Merloni (ex D.M. LL.PP. del 21 giugno 2000)
- Entro il 30 settembre di ogni anno: redazione schema programma triennale ed elenco annuale
- entro il 15 ottobre adozione schema programmaa triennale ed elenco annuale
- successivo obbligo di pubblcità: per almeno 60 gg affissione sede amministrazione procedente
- approvazione programma triennale ed elenco annuale unitamente al bilancio preventivo
- successivo obbligo di pubblicazione sul sito internet del Ministero Infrastrutture
I piani o programmi dell'attività contrattuale implicano l'elaborazione di un progetto di cui fissano obiettivi, se ne verifica la realizzabilità, si determinano le risorse occorrenti, itempi, i modi, luoghi di attuazione
Il programma triennale è il momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione dei fabbisogni da parte delle S.A. Viene svolto autonomamente o di concerto con altre P.A.
Finalità degli studi: individuare i lavori strumentali al soddisfacimento dei fabbisogni.
Priorità nella attuazione: lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento lavori già iniziati, progetti esecutivi già approvati, interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario
- Programma triennale (aggiornamento ogni anno)
Elenco annuale (il primoa anno del triennio corrisponde all'elenco annuale, ossia i lavori da realizzare il primo anno.
Devono essere adottati gli schemi tipo del Ministero Infrastrutture e saranno pubblicati anche per estremi sul sito dell'Osservatorio oltre che quello delle Infrastrutture. Fatta eccezione per quelli degli enti locali, i programmi sono trasmessi anche al CIPE entro 30 gg dall'approvazione per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti.
Le S.A. nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale, devono rispettare le priorità indicate, fatto salvi gli elementi calamitosi, soprav dispos legislative
PrOg Progettazione Art. n. 93 Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori
La progettazione in materia di lavori pubblici si articola
- nel rispetto dei vincoli esistenti
- preventivamente accertati
- laddove possibile fin dal documento preliminare
- e dei limiti di spesa prestabiliti
- secondo 3 livelli di successivi approfondimenti tecnici,
- in preliminare, definitiva ed esecutiva
- in modo da assicurare: 
a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario. 
3. Il progetto preliminare definisce
- le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori
- il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire
- consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata
- in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili
- anche con riferimento ai profili ambientali
- e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio
- della sua fattibilità amministrativa e tecnica
- accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione
- dei costi, da determinare in relazione ai benefìci previsti
- nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche
-- dimensionali
-- volumetriche
-- tipologiche
-- funzionali e tecnologiche
- dei lavori da realizzare
- il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa
4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare
- nel rispetto delle
-- esigenze
-- criteri
-- vincoli
-- indirizzi
-- indicazioni stabiliti nel progetto preliminare
- contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni
- Consiste in una relazione descrittiva
- dei criteri utilizzati per le scelte progettuali
- nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti
- dell'inserimento delle opere sul territorio
- nello studio di impatto ambientale ove previsto
- in disegni generali nelle opportune scale descrittivi
- delle principali caratteristiche delle opere
- delle soluzioni architettoniche
- delle superfici e dei volumi da realizzare
- compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione
- negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera
- nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti
- in un disciplinare descrittivo degli elementi
- prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto
- nonché in un computo metrico estimativo
- Gli studi e le indagini occorrenti
- di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi
- sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari
- delle strutture e degli impianti
- e lo sviluppo del computo metrico estimativo
5. Il progetto esecutivo,
- redatto in conformità al progetto definitivo
- determina in ogni dettaglio
- i lavori da realizzare
- e il relativo costo previsto
- deve essere sviluppato ad un livello di definizione
- tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in
-- forma
-- tipologia
-- qualità
-- dimensione
-- prezzo
- In particolare il progetto è costituito dall'insieme
- delle relazioni
- dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti
- degli elaborati grafici nelle scale adeguate
- compresi gli eventuali particolari costruttivi
- dal capitolato speciale di appalto prestazionale o descrittivo
- dal computo metrico estimativo
- e dall'elenco dei prezzi unitari
- è redatto sulla base
- degli studi
- delle indagini compiuti nelle fasi precedenti
- degli eventuali ulteriori studi e indagini
- di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari
- e sulla base di rilievi planoaltimetrici
- di misurazioni e picchettazioni
- di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo
- Deve essere altresì corredato da
- apposito piano di manutenzione dell'opera e delle su parti
- da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento
2. R.U.P.
- qualora nella fase di progettazione
- in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare
- ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive
- provvede a integrarle ovvero a modificarle
Art. n. 90 Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici
Le prestazioni relative alla
- progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori,
- nonché alla D.L.
- e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del R.U.P.
- e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici
- sono espletate
- dai dipendenti pubblici, della stessa o altra amministrazione, o loro uffici consortili
- liberi professionisti singoli od associati, R.T.I., consorzi stabili
e) dalle società di professionisti;
f) dalle società di ingegneria;
4. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. 
I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di P.A.
- S.A.: affida redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo a società di professionisti o di ingegneria a in caso si
- carenza di organico,
- difficoltà a rispettare i tempi della programmazione,
- speciale complessità,
- predisposizione di progetti integrali
7. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di cui al c. 6, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali,
- personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali
8. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione
Art. n. 91 Procedure di affidamento
Per l'affidamento di incarichi
- di progettazione,
- di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
- di D.L.,
- di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
- di collaudo (nel rispetto dell'art.120)
1. di importo => 100.000 euro provvede S.A. tramite le stesse procedure previste per gli appalti
2. per importo inferiori, provvede S.A. tramite R.U.P.
- nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza
- con la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara prevista dall’art 57, c 6
- l’invito è rivolto ad almeno 5 soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei
3. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche
5. S.A: prediligono procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee se progetto ha rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo
8- E' vietato affidare incarichi a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure
Art. n. 15 Disposizioni preliminari
1. La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione.
Il progetto è redatto, salvo quanto disposto dal responsabile del procedimento ai sensi dell’art 93 C.2 C.c., secondo tre progressivi livelli di definizione:
- preliminare,
- definitivo
- esecutivo.
I tre livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuità

4. R.U.P cura la redazione di un documento preliminare all'avvio della progettazione, con allegato ogni atto necessario alla redazione del progetto.
5.
documento preliminare contiene con approfondimenti proporzionali all'entità: obiettivi generali, stretegie, esigenze e bisogni, regole e norme, vincoli di legge, funzioni, requisiti tecnici, fasi di progettazione da sviluppare, elaborati grafici da redigere, limiti finanziari, sistema di realizzazione
7. prevedono misure atte ad evitare effetti negativi sull’ambiente, a tal fine comprendono
a) uno studio della viabilità di accesso ai cantieri

Art. n. 16 Norme tecniche
1. I progetti sono predisposti in conformità alle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione.
2. I materiali e i prodotti sono conformi alle regole tecniche previste
Art. n. 18 Documenti componenti il progetto preliminare
1. è composta da elaborati: relazioni, studio di prefattibilità ambientale, indagini geologiche, planimetria generale, calcolo sommario della spesa
Art. n. 19 Relazione illustrativa del progetto preliminare
1.contiene descrizione dell’intervento da realizzare, soluzione prescelta sotto il profilo localizzativo e funzionale, l’accertamento in ordine alla disponibilità delle aree o immobili da utilizzare, il cronoprogramma delle fasi attuative
Art. n. 23 Calcolo sommario della spesa
1 applicazione costi standardizzati determinati dall'Osservatorio
2. per ulteriori somme a disposizione della S.A.: valutazioni di massima effettuate in sede di accertamenti preliminari a cura del R.U.P.
Art. n. 24 Capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare
1 a) l'indicazione delle necessità funzionali, dei requisiti e delle specifiche prestazioni,
c) una tabella degli elementi e sub-elementi x lai determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa
Art. n. 25 Documenti componenti il progetto definitivo
1. sulla base del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene elementi ai fini del riascio della concessione edilizia, dell'accertamento di conformità urbanistica e comprende: relazioni specialistiche, rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico, calcoli preliminari delle strutture e degli impianti, piano particellare di esproprio, computo metrico estimativo; quadro economico.
Art. n. 35 Documenti componenti il progetto esecutivo
1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l’intervento da realizzare.
Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali.
Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate in sede di rilascio della concessione edilizia o di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale.
E' composto: relazioni, elaborati grafici e calcoli esecutivi di strutture e impianti, piani di sicurezza e di coordinamento; computo metrico estimativo definitivo e quadro economico; cronoprogramma; elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; incidenza manodopera, schema di contratto e capitolato speciale di appalto (in relazione generale: di cui art. 36: rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilità di imprevisti. Elaborati grafici di cui all'art. 38: sono comunque redatti in scala non inferiore al doppio di quelle del progetto definitivo, o comunque in modo da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento)
Art. n. 46 Verifica del progetto preliminare
1.i progetti preliminari sono sottoposti, a cura del R.U.P. ed alla presenza dei progettisti, ad una verifica in rapporto alla tipologia, alla categoria, all’entità e all’importanza dell’interventi
2. vertifica della conformità alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche contenute nel documento preliminare alla progettazione
Art. n. 47 Validazione del progetto
1. Prima della approvazione, il R.U.P. procede in contraddittorio con i progettisti a verificare la conformità del progetto esecutivo alla
- normativa vigente
- ed al documento preliminare alla progettazione. In caso di appalto integrato la verifica ha ad oggetto il progetto definitivo. La validazione riguarda
a) la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento,
b) la completezza della documentazione,
c) l’esistenza delle indagini, geologiche, geotecniche se necessarie,
d) la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali,
e) l’esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti,
f) l’esistenza dei computi metrico-estimativi e la verifica della corrispondenza agli elaborati ,
g) la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
h) l’effettuazione della valutazione di impatto ambientale,
i) l’esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative,
l) l’acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l’immediata cantierabilità del progetto
m) il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale d’appalto
Art. n. 48 Modalità delle verifiche e della validazione
1 R.U.P. sua competenza, e vi provvede direttamente con il supporto tecnico dei propri uffici, o di professionisti esterni, in caso di accertata carenza di organico
- Le risultanze delle verifiche sono riportate in verbali sottoscritti da tutti i partecipanti.
- Gli affidatari delle attività di supporto non possono espletare incarichi di progettazione e non possono partecipare neppure indirettamente agli appalti
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
progettazione, responsabile del procedimento, capitolato, prezzi, affidamento ......... link
RePr Responsabile del Procedimento Art. n. 10 Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. S.A. nominano
- ai sensi della l.7 agosto 1990, n.241
- R.U.P.: Responsabile del procedimento *unico*
- per ogni singolo intervento
- per le fasi della progettazione, affidamento, esecuzione
2. R.U.P
- svolge tutti i compiti relativi
- alle procedure di affidamento
- compresi gli affidamenti in economia
- vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti (che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti)
3 R.U.P in particolare
a) formula proposte e fornisce dati per
- la predisposizione del programma triennale e relativi aggiornamenti annuali
- predisposizione dell’avviso di preinformazione
b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi
- il controllo sui livelli di
- prestazione
- qualità e di prezzo
- determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi
c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure
d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell’attuazione degli interventi
e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari
f) fornisce alla S.A. dati
- relativi alle principali fasi di svolgimento dell’attuazione dell’intervento
- necessari per l’attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza
g) propone alla S.A.
- la conclusione di un accordo di programma, quando si rende necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse P.A.
h) propone l’indizione o, ove competente, indice
- la conferenza di servizi
- quando necessario per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi
4 R.U.P.: altri compiti individuati dal regolamento --> Coordinamento compiti D.L. e Coordinatori sicurezza
5 R.U.P deve possedere
- titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato
- per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura deve essere un tecnico
- dipendente di ruolo per le amm.ni agg.ci
- dipendente di servizio se accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate
6 Regolamento determina
- i requisiti di professionalità richiesti
- determina l’importo massimo e la tipologia R.U.P. = Progettista = D.L.
7 R.U.P i compiti di supporto tecnico, economico – finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale
- di soggetti esterni
- affidamento con le procedure previste
- se coperti da polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali
- per accertate carenze di organico in possesso della specifica professionalità
- secondo quanto attestato dal dirigente competente
8 Il nominativo del R.U.P. è indicato nel bando o avviso
- nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso
- nell’invito a presentare un’offerta
9 Individuazione dei compiti propri del R.U.P. per S.A. non P.A. secondo i propri ordinamenti

Art. n. 140 D.P.R. 554 Appalto integrato
1. R.U.P., intervenuta la stipulazione del contratto, dispone con ordine di servizio immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo
2. che Esecutore provveda a studi o indagini più dettagliate rispetto a quelli previsti per progetto definitivo senza compenso aggiuntivo
3. Il progetto esecutivo: nessuna variazione a qualità e a quantità lavorazioni previste nel progetto definitivo, salvo quanto disposto dal c.4.
4. Valutazione in base ai prezzi contrattuali se esistono variazioni progetto esecutivo con le modalità previste dal capitolato generale, se si verifica una delle ipotesi prevista da Art 132 C.c.
- S.A. procede accertamento cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo a variazioni
- concordamento dei nuovi prezzi
5. S.A. approva progetto esecutivo entro termine fissato dal capitolato speciale - consegna dei lavori termini (Art. 129 C.3 V.R.) da data di approvazione
- Rata di acconto: entro 15 gg da consegna lavori
- Penali se ritardo consegna del progetto esecutivo alvo il diritto di risolvere il contratto.
6. Esecutore: se progetto esecutivo non è ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento.
7. S.A. in altri casi di mancata approvazione recede dal contratto
- Esecutore: riconoscimento di solo quello previsto in caso istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori in deroga a quanto stabilito dall' Art. 122 V.R. (Recesso dal contratto e valutazione del decimo)
Art. n. 7 Il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici
1. R.U.P.
- diretta responsabilità e vigilanza
- nominato da S.A.
- nell'ambito del proprio organico
- prima della fase di predisposizione del progetto preliminare
- da inserire nell’elenco annuale dei lavori programmati
2 R.U.P. provvede a a creare le condizioni affinché
- il processo realizzativo dell’intervento risulti condotto
- in modo unitario
- in relazione ai tempi e ai costi preventivati
- alla qualità richiesta
- alla manutenzione programmata
- alla sicurezza e alla salute dei lavoratori
- in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia
3 formula proposte e fornisce dati al programma triennale (di competenza del dirigente)
a) nelle fasi di *aggiornamento* annuale del programma triennale
b) nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo;
c) nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di appalti e concessioni
d) sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo
e) nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori
4.R.U.P.:
- tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell’intervento da realizzare
- abilitato all'esercizio della professione
- se abilitazione non prevista da norme vigenti è un funzionario con idonea professionalità e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a 5 anni

- può svolgere per uno o più interventi
- nei limiti delle proprie competenze professionali
- anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori
- R.U.P.= Prog.sta = D.L. per
-- importo <= € 500.000
-- interventi di cui all'art. 2 c.1 lettere h) ed i) (progetto integrale di un intervento, opere e impianti di speciale complessità caratterizzati da almeno 2: materiali e processi innovativi, difficoltà logistica, problematiche geotecniche, complessità di funzionamento, in ambienti aggressivi, dotazioni impiantistiche non usuali)
5. le competenze del R.U.P. sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico
- nei comuni con popolazione < a 3.000 abitanti o < 300.000 Euro diversi da quelli definiti art. 2. c. 1, let. h) (opere e impianti di speciale complessità)
- altrimenti al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare
Art. n. 8 Funzioni e compiti del responsabile del procedimento
1.R.U.P.
a) promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari idonei a
- consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi
b) verifica in via generale
- la conformità ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica
- promuove l’avvio delle procedure di variante urbanistica
c) redige il documento preliminare alla progettazione
d) accerta e certifica la ricorrenza delle condizioni del Art 90 c.6 C.c. in cui la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e le relative attività tecnico-amministrative connesse, vengano affidata a società di professionisti o di ingegneria per
- carenza di organico,
- difficoltà a rispettare i tempi della programmazione,
- speciale complessità,
- predisposizione di progetti integrali
- motiva la scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica,
- coordina e verifica la predisposizione dei bandi di gara
- il successivo svolgimento delle relative procedure
e) coordina le attività necessarie al fine della redazione del progetto preliminare verificando che siano indicati
- gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione
- i diversi gradi di approfondimento delle verifiche,
- delle rilevazioni e degli elaborati richiesti
f) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute
- nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare
- alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza
g) convoca e presiede nelle procedure di gara un incontro preliminare per l’illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso
h) propone alla S.A.
- i sistemi di affidamento dei lavori
- garantisce la conformità a legge delle disposizioni contenute nei bandi di gara e negli inviti
- nel caso di trattativa privata (ora procedura negoziata) effettua le dovute comunicazioni all’Autorità (OSSERVATORIO)
- promuove la gara informale
- garantisce la pubblicità dei relativi atti
i) richiede alla S.A.
- la nomina della commissione giudicatrice dei
- concorsi di idee
- concorsi di progettazione
- appalti concorsi (ora offerta economicamente vantaggiosa)
- appalti per l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici
l) promuove l’istituzione dell’ufficio di D.L. accertando le condizioni di cui all'Art 90 c.6 C.c. che giustificano l’affidamento dell’incarico a soggetti esterni alla S.A.
m) accerta e certifica le situazioni di carenza di organico in presenza delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate ai sensi dell'art 120 C.c. a soggetti esterni alla S.A.
n) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
o) effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento
- alla normativa vigente
- alle indicazioni del documento preliminare
- alle disponibilità finanziarie
- all'esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili
p) nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta:
1 - l’avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell’elenco annuale
2 - la quantificazione dei mezzi finanziari necessari
3 - l’idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intero intervento;
q) svolge le attività necessarie all’espletamento della conferenza dei servizi
- curando gli adempimenti di pubblicità delle relative deliberazioni
- assicurando l’allegazione del verbale della conferenza stessa al progetto preliminare posto a base delle procedure di appalto concorso (ora offerta economicamente vantaggiosa) e di affidamento della concessione di lavori pubblici
r) svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella concessione di lavori pubblici, verificando
- il rispetto delle prescrizioni contrattuali
s) raccoglie, verifica e trasmette all’OSSERVATORIO dei lavori pubblici gli elementi relativi agli interventi di sua competenza
t) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori
u) trasmette a S.A. la proposta
- del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di sospensione,
- allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere
- o di risoluzione del contratto;
v) assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in corso d'opera;
w) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal D.L.
x) accerta e certifica negli interventi l’eventuale presenza delle caratteristiche di cui all’Art. 2, C.1,let h) ed i) (progetto integrale di un intervento o opere e impianti di speciale complessità, caratterizzati da materiali e processi innovativi, difficoltà logistica, problematiche geotecniche, complessità di funzionamento, in ambienti aggressivi, dotazioni impiantistiche non usuali)
z) propone la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori
2.R.U.P. assume il ruolo di responsabile dei lavori se il committente non intende adempiere direttamente agli obblighi previsti
La designazione deve contenere l’indicazione degli adempimenti di legge oggetto dell’incarico 3.R.U.P. salvo diversa indicazione
- nello svolgimento dell’incarico di responsabile dei lavori:
a) si attiene ai principi e alle misure generali di tutela previste dalla legge;
b) determina la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere contemporaneamente o successivamente;
c) designa il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
d) vigila sulla loro attività, valuta il piano di sicurezza e di coordinamento e l’eventuale piano generale di sicurezza e il fascicolo predisposti dal coordinatore per la progettazione;
e) comunica a Esecutore i nominativi dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori e si accerta che siano indicati nel cartello di cantiere;
f) assicura la messa a disposizione di tutti i concorrenti alle gare di appalto del piano di sicurezza e di coordinamento e dell’eventuale piano generale di sicurezza;
g) trasmette la notifica preliminare a A.S.L.,
- chiede, ove è necessario, alle imprese esecutrici l’iscrizione a C.C.I.A.A.
- una dichiarazione autentica in ordine all’organico medio annuo: lavoro in varie qualifiche, costo per personale dipendente, congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali
4.R.U.P. svolge i propri compiti con il supporto delle S.A.
5 R.U.P. propone affidamento delle attività di supporto secondo le procedure previste in caso di carenza di organico. I soggetti affidatari devono essere muniti di assicurazione professionale.
6. Gli affidatari dei servizi di supporto
- non possono partecipare agli incarichi di progettazione appalti e concessioni di lavori pubblici
- subappalti e cottimi dei lavori pubblici
- o se hanno espletato i propri compiti direttamente che risulti controllato, controllante o collegato ai sensi dell'Art 90 c.8 C.c.
7 R.U.P.
- che violi gli obblighi posti a suo carico dalla Legge e dal presente regolamento
- o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza
- è escluso dalla ripartizione dell’incentivo previsto ai sensi dell'Art 92 C.c.
- è tenuto a risarcire i danni derivati alla S.A.
- ferme restando le responsabilità disciplinari previste dall’ordinamento di appartenenza

Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
responsabile del procedimento, programmazione, progettazione Art. 2 C.c.
Principi Codice Contratti:
Garanzia che
affidamento ed esecuzione:
- qualità delle prestazioni
- rispetto dei principi di
- economicità,
- efficacia,
- tempestività
- correttezza
- Affidamento:
principi di
- libera concorrenza,
- parità di trattamento,
- non discriminazione,
- trasparenza,
- proporzionalità
- pubblicità
Il R.U.P. viene nominato ad opera del Dirigente. in caso di assenza del provvedimento di nomina sarà identificato nel dirigente
- viene nominato con il momento dell'inserimento dell'intervento nell'eventuale atto di programmazione o in cui si adviene alla stipula del contratto.
La figura del Responsabile Unico del Procedimento è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla legge 241/1990 per tutte le attività dell’Amministrazione Pubblica, con lo scopo, in estrema sintesi, di identificare personalmente il soggetto cui è affidata la responsabilità di seguire l’intero procedimento, con la relativa attribuzione dei compiti che vanno dalla valutazione dei presupposti rilevanti per l’emanazione di un provvedimento, al controllo di tempi e modalità dell’istruttoria, fino all’adozione dello stesso provvedimento finale. Il legislatore nazionale, con la legge quadro sui Lavori Pubblici dell’11 febbraio 1994 n.109 ne ha voluto ulteriormente specializzare i compiti definendone più precisamente i requisiti e stabilendone le funzioni. La prima importante differenza si evidenzia con l’univoca individuazione della responsabilità legata a un complesso di attività che vanno dalla programmazione dell’opera al controllo finale della sua corretta esecuzione. La specializzazione del ruolo conferisce quindi al Responsabile Unico, attraverso l’unificazione dell’intero processo, il ruolo di interlocutore qualificato a rappresentare i bisogni e gli interessi della Pubblica Amministrazione, e quindi della comunità che questa rappresenta, e a vigilare sul più esaustivo ed efficace soddisfacimento e tutela degli stessi. Nell’esercizio di tale ruolo tale figura diviene, in tutte le attività finalizzate alla realizzazione di un’opera pubblica, il punto di riferimento per ogni altro soggetto coinvolto in tali attività e per tutta la durata dello stesso, dalla programmazione al collaudo. La centralità del suo ruolo viene posta in risalto anche dalla relazione accompagnatoria al regolamento di attuazione della legge 109/94 (DPR 554/1999) che definisce il Responsabile Unico del Procedimento alternativamente “dominus” del lavoro e “project manager”, identificandolo come “il vero centro unitario di imputazione delle funzioni di scelta, controllo e vigilanza”. Il Responsabile Unico del Procedimento è quindi chiamato a svolgere una vastità di funzioni estremamente impegnative per le quali vengono richieste professionalità specifiche tecniche, giuridiche e amministrative. Data l’impossibilità di individuare in unico soggetto le necessaria competenze richieste dalla normativa, la legge ha espressamente contemplato la facoltà per le amministrazioni pubbliche di affidare a soggetti esterni le attività di supporto alle sue funzioni nel caso in cui le stesse amministrazioni non siano dotate di sufficienti risorse umane e di specifica preparazione tecnica adeguata alle operazioni da svolgere.
SiCu Sicurezza Art. 131 Piani di sicurezza
2. Esecutore: entro 30 gg da aggiudicazione o comunque prima consegna lavori redige e consegna a S.A.
a) proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento se previsto
b) piano sostitutivo se non previsto (?)
c) piano operativo di sicurezza per le responsabilità nell'organizzazione del cantiere complementare o sostitutivo
3: i documenti su formano parte integrante del contratto di appalto
- oneri non soggetti a ribasso
- risoluzioni contratto: gravi o ripetute violazioni dei piani da esecutore
- Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza
4. esecutore: integrazione del piano ricevuto da S.A.
5. I contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 2, sono nulli.

Art. n. 118 Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela lavoro
7. - Disposizione dei Piani di Sicurezza di cui all'art. 131 C.c. delle autorità competenti
- Esecutore: responsabile del coordinamento di tutti i subappaltatori in cantiere (compatibilità dei loro piani con il suo)
- mandatario: obbligo coordinamento in caso di R.T.I. o Consorzio
- Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese

Contenuto notifica preliminare di cui all.art. 90 comma C. D.lgs. 81/08



Art. n 90 del D.l. 81/2008 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
1. Il committente o il responsabile dei lavori pianifica le varie fasi del lavoro in base alle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro
3. Il responsabile dei lavori designa il coordinatore per la progettazione. nei cantieri in cui è prevista la presenza anche non contemporanea di più imprese esecutrici
4. Nelle stesse condizioni responsabile dei lavori prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori
5. idem c.s. se il lavoro affidato ad una sola impresa sia poi affidata a più imprese dopo l'affidamento.
7 il responsabile dei lavori comunica alle imprese e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (indicati nel cartello di cantiere)
9 Il responsabile dei lavori
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori e alle funzioni
- per cantieri per cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e non comporta rischi particolari: sufficiente C.C.I.A.A. e DURC
- chiede dichiarazione dell'organico medio annuo, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori, una dichiarazione relativa al C.C.N.L.
c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare
- il DURC
- una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica di cui alle lettere a) e b).
10) In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento e in assenza di notifica di cui all'articolo 99 è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo
Art. n 91 del D.l. 81/2008 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1
b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera
c) Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)
Art. n 92 del D.l. 81/2008 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
1) Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento
assicurandone la coerenza con quest'ultimo,
adegua il piano di sicurezza e di coordinamento
e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b),
in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute,
valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere,
verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonchè la loro reciproca informazione;
d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
e) segnala al al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze
- propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto
- in caso di inerzia del responsabile dei lavori il Coordinatore sic es segnala all'ASL e Dir Prov lav
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Art. n 127 Sicurezza nei cantieri
1. Funzioni Coordinatore per l’esecuzione dei lavori svolte dal D.L.. se non ha requisiti: lo fa il D.O. (almeno 1)
2. Funzioni:
a) disposizioni contenute nei piani di sicurezza previsti: assicurarne applicazione con coordinamento
b) adeguare piano ad evoluzione dei lavori
c) coordinamento delle attività e informazione dei datori di lavoro/lavoratori autonomi
d) proporre a S.A. sospensione dei lavori o risoluzione del contratto in caso di gravi inosservanze
e) sospendere singole lavorazioni se pericolo grave ed imminente
f) l’assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 131 del Codice

Art. n 41 Piani di sicurezza e di coordinamento
1. P.s.c. sono documenti complementari al progetto esecutivo: organizzazione delle lavorazioni atta a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori
individuazione, analisi e valutazione dei rischi
connessi a congestione di aree di lavorazioni
dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazione
2. Sono costituiti da
- UNA una relazione tecnica contenente
- coordinate e la descrizione dell’intervento
- fasi del procedimento attuativo
- individuazione delle caratteristiche delle attività lavorative
- stima della durata delle lavorazioni
- DUE e da una relazione contenente
- individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi rispetto a
- morfologia del sito
- pianificazione e programmazione delle lavorazioni
- alla presenza contemporanea di più soggetti prestatori d’opera
- all’utilizzo di sostanze pericolose
- ogni altro elemento utile a valutare oggettivamente i rischi per i lavoratori
- TRE disciplinare contenente
- prescrizioni operative atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori
- informazioni relative alla gestione del cantiere
- stima dei costi per dare attuazione alle prescrizioni in esso contenute

Art. n 99 del D.l. 81/2008Notifica preliminare
1 responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori trasmette all'ASL e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente
- la notifica preliminare
a) cantieri in cui e' prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea,
b) non soggetti all'obbligo di notifica nel caso di varianti in corso d'opera
c)cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno
2 copia notifica affissa c/o il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente
Art. n 100 del D.l. 81/2008Piano di sicurezza e di coordinamento
- è costituito da una relazione tecnica
- prescrizioni correlate alla complessità dell'opera e alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione,
- atte a prevenire o ridurre i rischi perla sicurezza e la salute dei lavoratori,
- Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC)
- è parte integrante del contratto di appalto.
- è corredato da tavole esplicative di progetto
- comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere
4. copia del del PSC e del POS almeno dieci giorni è tenuto a disposizione almeno 10 gg prima dell'inizio dei lavori.
5. Esecutore può proporre integrazione al POS..........
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti
6. bis Il responsabile dei lavori assicura l’attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria
Art. n 101 del D.l. 81/2008Obblighi di trasmissione
1. il responsabile dei lavori trasmette il P.O.C. a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori
2. fa lo stesso l'impresa affidataria con quelle esecutrici e i lavoratori autonomi
3 Prima dell'inizio dei rispettivi lavori
- ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio P.O.S. all'impresa affidataria
- la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio,
- lo trasmette al coordinatore per
- I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente
- e comunque non oltre 15 gg dall'avvenuta ricezione
Art. n 89 D.l. 81/2008 Definizioni
b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, Nel caso di opera pubblica, è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto
c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto. Nell'ambito del Codice dei Contratti: il responsabile dei lavori è il R.U.P. e) coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91
f) coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV;
Art. n 97 del D.l. 81/2008 Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria
1. verifica le condizioni di sicurezza dei lavori sec prescri p.s.c
a) coordina gli interventi
b) verifica la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.
- corresponsione relativi oneri della sicurezza a impresa affidataria
Art.15 Sicurezza dei Lavori
L'Esecutore dovrà presentare il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alla proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nella esecuzione dei lavori
- Se i lavori non rientrano nell'ambito della normativa vigente, è tenuto comunque a presentareun Piano di Sicurezza sostitutivo del P.S.C. o del P.G.S.
- può proporre al C.e.L. modifiche o integrazioni
- Esecutore dovrà consegnare al D.L. e al C.e.l. il proprio documento di valutazione dei Rischi, copia comunicazione ASL e Ispettorato Lavoro, nominativo R.s.p. e adetti gestione emergenza
direttore
lavori
, sicurezza, esecutore, subappalto, responsabile del procedimento
 
CoTo Schema Contratto
Art. n 45 D.P.R. 554/99 Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto
1. Clausole per regolare il rapporto tra S.A. ed Esecutore (schema di contratto)
a. termini di esecuzione e penali;
b. programma di esecuzione dei lavori;
c. sospensioni o riprese dei lavori;
d. oneri a carico dell’appaltatore;
e. contabilizzazione dei lavori a misura, a corpo;
f. liquidazione dei corrispettivi;
g. controlli;
h. specifiche modalità e termini di collaudo;
i. modalità di soluzione delle controversie
2. è allegato il capitolato speciale contente le prescrizioni tecniche.
3. capitolato riporta:
a) descrizione delle lavorazioni:
definizione tecnica ed economica dell’oggetto dell'appalto
b) specificazione delle prescrizioni tecniche:
- modalità di esecuzione
- norme di misurazione di ogni lavorazione
- requisiti di accettazione di materiali
- specifiche di prestazione
- modalità di prove
- ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni
- caratteristiche principali, descrittive e prestazionali dei componenti prefabbricati
- in ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio
- modalità di approvazione D.L. e Progettista per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali
4. Esecutore: documento (piano di qualità di costruzione e di installazione) da sottoporre a D.L. per interventi di speciale complessità e ad elevata componente tecnologica di cui all'art 2, c 1 lettera h,) V.R. che in esecuzione prevede, pianifica e programma le
- condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle attività di controllo.
A tal fine il capitolato suddivide tutte le lavorazioni previste in 3 classi di importanza :
a) critica: strutture e sicurezza prestazioni fornite
b) importante: strutture e regolarità prestazioni fornite
c) comune: tutti i componenti non compresi nelle classi precedenti
5. La classe di importanza è tenuta in considerazione:
a. approvvigionamento dei materiali
b. identificazione e rintracciabilità dei materiali
c. valutazione delle non conformità
6. Per opere a corpo, o miste corpo misura:
- gruppo delle lavorazioni complessive omogenee
- importo
- aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo
- dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico-estimativo
- disaggregamento nelle loro componenti principali al fine del pagamento in corso d’opera che sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite
7. Per opere a misura:
- importo di ciascuno dei gruppi delle lavorazioni complessive dell’opera
- o del lavoro ritenute omogenee
8. Varianti: verifica 'incidenza delle eventuali variazioni: desunta da importi netti dei gruppi di lavorazione ritenuti omogenei
9. Per opere a corpo, o miste corpo misura:
- la parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità
- nel provvedimento di approvazione:
- importo sommario
- motivazione di carattere tecnico
- valore presuntoe e incidenza sul valore complessivo assunto a base d'asta
10.: Esecutore (come da capitolato speciale) obbligo di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all’art. 42 c 1, V.R nel quale sono riportate, per ogni lavorazione,
- le previsioni circa il periodo di esecuzione
- l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
S.A: in capitolato speciale facoltà riportare eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze

Art. n 86 Schema di contratto 1. Lo schema di contratto di concessione indica:
a) le condizioni relative all'elaborazione da parte del concessionario del progetto dei lavori da realizzare e le modalità di approvazione da parte della S.A.
b) l'indicazione delle caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche e architettoniche dell'opera e lo standard dei servizi richiesto;
c) i poteri riservati all'amministrazione aggiudicatrice, ivi compresi i criteri per la vigilanza sui lavori da parte del R.U.P.
d) la specificazione della quota annuale di ammortamento degli investimenti;
e) il limite minimo dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi secondo le modalità e le condizioni fissate dall’articolo 2, comma 4, della Legge;
f) le procedure di collaudo;
g) le modalità ed i termini per la manutenzione e per la gestione dell'opera realizzata, nonché i poteri di controllo del concedente sulla gestione stessa;
h) le penali per le inadempienze del concessionario, nonché le ipotesi di decadenza della concessione e la procedura della relativa dichiarazione;
i) le modalità di corresponsione dell'eventuale prezzo;
l) i criteri per la determinazione e l'adeguamento della tariffa che il concessionario potrà riscuotere dall'utenza per i servizi prestati;
m) l'obbligo per il concessionario di acquisire tutte le approvazioni necessarie oltre quelle già ottenute in sede di approvazione del progetto;
n) le modalità ed i termini di adempimento da parte del concessionario degli eventuali oneri di concessione, comprendenti la corresponsione di canoni o prestazioni di natura diversa;
o) le garanzie assicurative richieste per le attività di progettazione, costruzione e gestione;
p) le modalità, i termini e gli eventuali oneri relativi alla consegna del lavoro all'amministrazione aggiudicatrice al termine della concessione.
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. 14 Osservanza di leggi, regolamenti, capitolati
- fanno parte integrande del contratto: capitolato generale, disegni del progetto, il capitolato speciale, il disciplinare di appalto, l'elenco prezzi, il bando di gare
- Esecutore: conferma di essere perfettamente a consocenza del Capitolato Generale, legge e regolamento
- non fanno parte del contratto: il comuto metrico e quello estimativo, le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee
tag, tag, tag Regolamento
7. Le stazioni appaltanti possono adottare capitolati, contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della generalità dei propri contratti o di specifici contratti, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. I capitolati menzionati nel bando o nell’invito costituiscono parte integrante del contratto
9. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al comma 8 può essere richiamato nei bandi o negli inviti da parte delle stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici statali .
Definizioni:
L'art. 1655, Codice civile recita: "l'appalto è il contratto con il quale una parte assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro
L'art. 1321, Codice civile recita: il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale
Evidenza Pubblica: procedimento amministrativo finalizzato a mettere in evidenza il pubblico interesse alla stipulazione del contratto e scegliere il cotnraente, nel rispetto del principio della parità di trattamento (imparzialità) nell'ambito dello stesso procedimento
AfTo Affidamento Appalto Art. n. 11 Fasi delle procedure di affidamento
- Art. 11 C.1. rispetto degli atti di programmazione
Art. 11 C.2. S.A. prima dell'avvio delle procedure
- con decreto o determina a contrarre individuano
-- elementi essenziali del contratto (parte di Schema di contratto art. 45 V.R. e Capitolato speciale d'appalto)
(anche se solo esecuzione, o anche progetto esecutivo, o anche progetto definitivo art. 53 V.R)
-- criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte (procedura aperta o una procedura ristretta di cui all'art. 55)
Elementi essenziali:
- procedura di aggiudicazione prescelta
- forma dell'appalto
- luogo di esecuzione
- criteri di selezione
- termine ultimo per la realizzazione dei lavori
- ammissioni di varianti
- eventuali condizioni particolari cui è soggetto la realizzazione dell'appalto
Determinazione a contrarre: atto attraverso il quale, l'ente enuncia la propria volontà di addivenire alla stipulazione di un contratto, indicandone le ragioni che stanno alla base della necessità di acquisire l'opera, il servizio o la fornitura e sintetizzando il contenuto delle clausole principali, ossia il fine che attraverso il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma, e le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente e le regione che ve ne sono alla base
Viene adottata dopo il provvedimento di approvazione del progetto
Ai fini procedura la determinazione a contrarre è indispensabile
Art. 11 C.4. S.A. Aggiudicazione provvisoria: dichiarata al termine della procedura a favore del miglior offerente
La procedura di gara è espletata da una commissione, presieduta da un dirigente o responsabile di servizio, i cui lavoro sono pubblici e vengono verbalizzati a cura di un segretario.
La responsabilità della procedura è assegnata ai dirigenti
Art. 11 C.5. S.A. Aggiudicazione definitiva previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’art. 12 C.1
L'aggiudicazione definitiva è adottata con provvedimento del dirigente che ha presediuto la gara o di altro dirigente
Art. 12 C.1
- Aggiudicazione definitiva
- Approvazione entro 30 gg, se non previsto diversamente da proprio ordinamento
- termine interrotto da richiesta documenti e inizia nuovamente quando pervengono a S.A.
S.A. aggiudicazione provvisoria è soggetta
- ad approvazione dell’organo competente (secondo proprio ordinamento)
- termini previsti (secondo proprio ordinamento)
Art. 11 C.6.
- Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta.
- Vincolo offerta:
-- per il periodo indicato nel bando o nell’invito
-- 180 gg in caso di mancata indicazione dalla scadenza del termine per la sua presentazione (differibile da S.A.)
Art. 11 C.7. L’offerta è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 9. (fino alla stipula contratto di appalto)
Art. 11 C.8. L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
Art. 38 Requisiti di ordine generale
Art. 48 Controlli sul possesso dei requisiti
Art. 48 c.2. La richiesta di cui al comma 1 dell' Art. 48 è inoltrata, entro 10 gg dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria se non sorteggiato. In caso di mancata conferma si determina la nuova soglia di anomalia con conseguente eventuale nuova aggiudicazione
(Dal combinato disposto dei commi 5 e 8 dell'art. 11 non era chiaro quale fosse il momento per la verifica dei requisiti che invece è chiarito dall'art. 48 c.2)
S.A.
- prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate,
- richiedono ad un numero di offerenti non < 10% scelti a sorteggio
- di comprovare, entro 10 gg (?) dalla data della richiesta medesima,
- il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa,
- eventualmente richiesti nel bando di gara,
- presentando la documentazione indicata dallo stesso (o lettera di invito)
- S.A.
- escludono il concorrente dalla gara e provvedono
- all’escussione della relativa cauzione provvisoria
- a segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art.6 c. 11 C.c.
(sanzione amm.va se esecutori non rispondono a richieste AVCP). L’Autorità dispone altresì la sospensione da 1 a 12 mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento.
se
-- la prova del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa non sia fornita
-- non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta
Art. 11 C.9. stipula contratto di appalto:
- entro 60 gg da efficacia aggiudicazione definitiva (salvo diverso termine previsto nel bando o stabilito o concordato con l’aggiudicatario ?)
- non prima di 30 gg da comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione (c.10) ai sensi dell’art 79 (Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni) (salvo motivate ragioni di particolare urgenza)
- Esecutore ha facoltà di sciogliere ogni vincolo o recedere dal contratto (solo rimborso delle spese contrattuali documentate e anche il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati da D.L. comprese quelle per le opere provvisionali se consegna lavori è avvenuta in via d'urgenza e quindi 'sotto riserva di legge') se
-- non sono stati rispettati 60 gg da approvazione definitiva
-- il controllo di cui all’art. 12, c. 3, non avviene nel termine ivi previsto [approvazione ed efficiacia del contratto dopo i controlli entro 30 gg (C.3) dai 30 gg (C.2) della stipula, se non previsto diversamente da proprio ordinamento]
Art. 11 C.12. L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace (sciolta la condizione sospensiva, ossia dopo l'esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle S.A. di cui al C.11)
- salvo che, in casi di urgenza, avvenga 'sotto riserva di legge'
Art. 11 C.13. Il contratto è stipulato mediante
- atto pubblico notarile
- forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della S.A.
- scrittura privata
- in forma elettronica (ordinamento S.A.)
La stipula del contratto è di competenza del dirigente in quanto responsabile del procedimento di spesa (Art. 107 C.3 T.U Enti Locali - D.lgs 267/2000 e del D.lgs. 165/2001.
Art. 12 Controlli sugli atti delle procedure di affidamento
1.Aggiudicazione definitiva
Approvazione entro 30 gg, se non previsto diversamente da proprio ordinamento
- termine interrotto da richiesta documenti e inizia nuovamente quando pervengono a S.A.
S.A. aggiudicazione provvisoria è soggetta
- ad approvazione dell’organo competente (secondo proprio ordinamento)
- termini previsti (secondo proprio ordinamento) 2. Contratto stipulato (da Approvazione Definitiva ?)
- Approvazione (eventuale) entro 30 gg, se non previsto diversamente da proprio ordinamento
- termine interrotto da richiesta documenti e inizia nuovamente quando pervengono a S.A.
S.A. Contratto stipulato è soggetto
- ad (eventuale) approvazione dell’organo competente (secondo proprio ordinamento)
- termini previsti (secondo proprio ordinamento) 3. Contratto Approvazione (da Stipula Contratto ?)
- Approvazione (eventuale) entro 30 gg, se non previsto diversamente da proprio ordinamento
- termine interrotto ma non per non più di due volte da richiesta documenti e inizia nuovamente quando pervengono a S.A.
- ad (eventuale) approvazione dell’organo competente (secondo proprio ordinamento)
- termini previsti (secondo proprio ordinamento)
Art. n. 13 Accesso agli atti e divieti di divulgazione
Differimento diritto di Accesso a
2. a) e b) in tutte le procedure: elenco candidati fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. In ristrette e negoziate, riconosciuto accesso a coloro che respinti chiedano informazioni dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle S.A., dei nominativi dei candidati da invitare
c) in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione;
c-bis) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione definitiva.
5. sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:
a) dati offerte relativi a segreti tecnici o commerciali;
b) aspetti riservati delle offerte
c) pareri legali per la soluzione di liti, potenziali o in atto
d) relazioni riservate del D.L. e Coll.re su domande e riserve Esecutore
6. Consentito ipotesi 5 a) e b) a concorrente che lo chieda se per difesa in giudizio
Art. n. 14 Contratti misti
2. I contratti misti sono considerati appalti pubblici di lavori, o di servizi, o di forniture, o concessioni di lavori secondo disposizioni citate in articolo
3. l’oggetto principale del contratto è costituito dai lavori se l’importo dei lavori assume rilievo > al 50% salvo che i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture
Art. n. 28 Contratti misti
Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria
c) 5.278.000 euro (aggiornato ogni 2 anni dalla C.E. nel 2009 è di 5.150.000) per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici.
Art. n. 38 Requisiti di ordine generale
esclusi da partecipazione a procedure di affidamento, stipula contratti, affidatari di subappalti. soggetti che si trovino in
a) stato di fallimento
b) procedimento pendente per l'applicazione di misure di prevenzione
c) pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi in danno a stato, criminalità
d) violazione di divieto di intestazione fiduciaria richiesto da antimafia
e) gravi infrazioni in materia di sicurezza o obblighi derivante da rapporti di lavori, risultante da OSSERVATORIO
f) grave negligenza o malafede nell'esecuzione della prestazione e nell’esercizio della loro attività professionale
g) violazione per obblighi di tasse
h) false dichiarazioni in merito ai requisiti nelle procedure di gara e affidamento a subappalti risultante da OSSERVATORIO
i) violazioni in materia di contributi previdenziali e assistenziali
m) sanzione interdittiva che comporta il divieto di contrarre con la P.A.
m-bis) sospensione o decadenza dell'attestazione SOA risultante da Casellario informatico dell'OSSERVATORIO
3. Esecutore: Obbligo certificazione di regolarità contributiva
Verifica S.A: certificati del casellario giudiziale
Art. n. 39 Requisiti di idoneità professionale
1. C.C.I.A.A. I concorrenti alle gare possono essere invitati a provare la loro iscrizione
Si applica la disposizione dell’art 38, C 3. ossia documento in originale
Art. n. 40 Qualificazione per eseguire lavori pubblici
1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e improntare la loro attività ai princìpi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.
3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità.
L’attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l’assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Le SOA nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica
Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:
a) certificazione di sistema di qualità
b) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione. Tra i requisiti tecnico – organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori pubblici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall’Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni appaltanti.
8. Il regolamento stabilisce quali requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo fino a 150.000 euro, ferma restando la necessità del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art 38.
Art. n. 41 Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi
1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti (modalità di prova)
Art. n. 42 Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi
1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell’importanza e dell’uso delle forniture o dei servizi: (modalità di prova) elenco lavori svolti, organico tecnico e titoli di studio, attrezzature, (modalità di prova)
Art. n. 43 Norme di garanzia della qualità
1. S.A. se richiedono certificati che attestano norme in materia di garanzia della qualità, devono fare riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulle serie di norme europee in materia e certificati da organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla certificazione
Art. n. 44 Norme di gestione ambientale
S.A. Idem 43 ma per materie ambientali o devono fare riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)
Art. n. 53 Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. i lavori pubblici possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione (ad esclusione di contratti di sponsorizzazione e i lavori eseguiti in economia)
2. il decreto o la determina a contrarre stabilisce, motivando se b) e c), se il contratto ha ad oggetto:
a) la sola esecuzione;
b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice;
c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell’amministrazione aggiudicatrice.
L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per
- la progettazione definitiva,
- la progettazione esecutiva
- l'esecuzione dei lavori
3. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi del c.2, gli operatori economici devono possedere
- i requisiti prescritti per i progettisti,
- o possono avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta,
- o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.
4. I contratti di appalto di cui al c.2, sono stipulati a corpo.
E’ facoltà delle S.A.
- stipulare a misura i contratti di appalto di sola esecuzione di importo < a 500.000 euro,
- i contratti di appalto relativi a:
-- manutenzione,
-- restauro
-- scavi archeologici,
-- le opere in sotterraneo,
--- ivi comprese le opere in fondazione,
--- quelle di consolidamento dei terreni.
5. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, l’esecuzione può iniziare solo dopo l’approvazione, da parte della S.A., del progetto esecutivo.
6. il bando di gara può prevedere in alternativa al pagamento di somme di denaro costituenti il corrispettivo del contratto, il trasferimento all’affidatario della proprietà di beni immobili appartenenti alla S.A. già indicati nel programmazione
Art. n. 54 Procedure per l’individuazione degli offerenti
Per l’individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l’affidamento di un contratto pubblico, le S.A utilizzano
- procedure aperte,
- ristrette,
- negoziate, con o senza pubblicazione del bando di gara,
- dialogo competitivo
Art. n. 3 Definizioni
37. Le <<procedure aperte>> sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta
Art. 3 C 38. Le <<procedure ristrette>> sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti.
A differenza della procedura aperta, la S.A. può, selezionare preventivamente le ditte da ammettere poi alla gara, mediante subprocedimento della cosidetta prequalificazione, ovvero la valutazione del possesso dei requisiti necessari perchè la ditta possa essere successivamente invitata (nell'aperta tale esame ai fini dell'ammissibilità dell'offerta avviene contestualmente all'apertura delle buste)
A differenza della procedura aperta,, avviene una suddivisione della procedura in 2 fasi: prima pubblicazione del bando (come l'aperta), poi la prequalificazione.
Nel bando viene fissata la scadenza per essere invitati esibendo la documentazione richiesta
Art. 3 C.40. Le <<procedure negoziate>> sono le procedure in cui le S.A. consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata.
Si caraterizza per l'ampia discrezionalità e libertà di azione con la quale la S.A. opera, negoziando col contrente privato. L'ente può in teoria, perfino rivolgersi direttamente ad un solo imprenditore e contrattare con esso, determinando insieme lo stesso contenuto della prestazione negoziale.
Questi aspetti sono stato motivo di diffidenza nel legislatore, che se da un lato si caratterizza per la notevole agilità, semplicità e flessibilità procedurale (sinonimo e portatore di vantaggi per una maggiore efficienze ed efficacia dell'azione amministrativa), dall'altro si presta a possibili abusi (alcune norme regionali hanno stabilito norme atte a garantire la regolarità ed imparzialità della scelta del contraente fissano limiti di valore, al di sopra del quale è obbligatorio utilizzare un altro sistema di scelta), mancando quei sistemi di individuazione di natura oggettiva proprio, invece, della procedura aperta e di quella ristretta, sistemi di gara privilegiati dal legislatore.
La normativa ha da sempre consentito il ricorso alla trattativa privata (ora procedura negoziata) solo in presenza di una serie di presupposti e cautele, atti a far bene ponderare le ragioni giuridiche e d'opportunità alla base della scelta di ricorrere a detto sistema.
Tuttavia, proprio perchè la procedura rientra tra le procedure ad evidenza pubblica, la S.A, è sempre tenuta ad avviare una procedura amministrativa mediante determinazione a contrarre, di cui all'art. 192 del d.lgs 267/2000- Dunque l'ente è comunque obbligato a contrarre sulla base di uno schema di contratto ed avendo individuato la spesa complessiva da sostenere e prenotare contabilmente mediante il proveddimento a contrarre.
Gara ufficiosa: procedura per individuare il contraente attraverso la procedura negoziata con la quale l'ente autolimita la sua libertà di azione amministrativa, prederminando autonomamente una serie di regole procedurali alle quali attenersi nel contrattare con i soggetti privati, garantendo loro, quindi, parità di condizioni nella procedura selettiva della migliore offerta.
Art. 3 C.39. Il <<dialogo competitivo>> è una procedura nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare.
Art. n. 55 Procedure aperte e ristrette
1. Il decreto o la determina a contrarre, ai sensi dell’art 11, indica se si seguirà
- una procedura aperta (ex Asta Pubblica o Pubblico Incanto) o
- una procedura ristretta (ex Licitazione Privata)
(l'Appalto Concorso: progetto + esecuzione, è stato sostituito dalla procedura ristretta con offerta economicamente più vantaggiosa)
2. S.A. preferenza
- procedure ristrette, quando :
-- il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione
-- il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa
3. Il bando di gara indica il tipo di procedura e l’oggetto del contratto, e fa menzione del decreto o della determina a contrarre.
4. non si procederà ad aggiudicazione (previsione del bando) nel caso di
- 1 sola offerta valida
- 2 sole offerte valide
- resta comunque ferma la disciplina di cui all’art 81 c3. (facoltà S.A. di non aggiudicare per inidoneità o conveniente offerta in relazione a oggetto del contratto)
5. Nelle procedure aperte gli operatori economici presentano le proprie offerte nel rispetto delle
- modalità
- termini
- fissati dal bando di gara
6. Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle
- modalità
- termini
- fissati dal bando di gara
e successivamente,
le proprie offerte nel rispetto delle
- modalità
- termini
- fissati nel lettera – invito
Alle procedure ristrette:
- sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta
- che siano in possesso dei requisiti di qualificazione
- previsti dal bando,
- salvo quanto previsto
-- dall’art. 62 (Num. minimo candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo – Forcella)
-- dall’art. 177 (Procedure di aggiudicazione per Infrastrutture e insediamenti produttivi)
Art. n. 56 Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara
1. S.A. aggiudicano con procedura negoziata (ex trattativa privata),
- *previa pubblicazione di un bando di gara*
a) quando:
- in esito a esperimento procedure aperta o ristretta, dialogo competitivo
- tutte le offerte presentate sono irregolari/inammissibili
(ma non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto)
- ai lavori di importo < a 1ML di euro (e quest'ultimo solo per il c.1a)
- S.A. possono *omettere la pubblicazione del bando di gara*
- se invitano alla procedura negoziata tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 34 a 45 (Requisiti generale, professionità, qualificati, capacità tecnico ed economica, qualità, ambiente di singole imprese, consorzi ordinari e stabili, R.T.I., GEIE) che,
- nella procedura precedente,
- hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della stessa procedura
d) per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione
2. Nei casi di cui al comma 1
S.A. negoziano con gli offerenti le offerte presentate
- per adeguarle alle esigenze indicate nel
-- bando di gara
--- capitolato d’oneri
--- eventuali documenti complementari
-- per individuare l’offerta migliore con i criteri di selezione di cui agli articoli 82 (prezzo più basso) e 83 (offerta economicamente più vantaggiosa)
3. parità di trattamento tra tutti gli offerenti e divieto informazioni per avvantaggiare determinati offerenti.
4. facoltà di espletamento in fasi successive della procedura negoziata per ridurre il numero di offerte da negoziare.
Le modalità è il ricorso a tale facoltà sono indicate nel bando di gara o nel capitolato d’oneri (discplinare di appalto o capitolato speciale ?)
Art. n. 57 Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
1. S.A. aggiudicano con procedura negoziata (ex trattativa privata),
- *senza previa pubblicazione di un bando di gara*
- dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre
2.
a) quando:
- in esito a esperimento procedure aperta o ristretta
- non sia stata presentata nessuna offerta, appropriata, candidatura
(ma non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto)
- a Commissione (aggiudicatrice ? art. 3 nelle definizioni corrisponde a quella europea. Ne parla nella parte della Soglia comunitaria, quindi potrebbe essere) va trasmessa una relazione
-- sulle ragioni della mancata aggiudicazione
-- sulla opportunità della procedura negoziata
- ai lavori di importo < a un 1ML di euro (e quest'ultimo solo per il c.2a)
b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato
c) nella misura strettamente necessaria,
- quando l’estrema urgenza,
- risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti,
- non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara.
- Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle S.A.
5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e a servizi (accomuna qui i servizi ai lavori. Riportata solo la parte in comune), la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è consentita:
5.a) per i lavori o i servizi complementari,
- non compresi nel progetto iniziale
- né nel contratto iniziale,
- che, a seguito di una circostanza imprevista,
- sono divenuti necessari all’esecuzione dell’opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale,
- purché aggiudicati all’operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera,
- nel rispetto delle seguenti condizioni:
5a. 1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale,
- senza recare gravi inconvenienti alla S.A.,
- ovvero pur essendo separabili dall’esecuzione del contratto iniziale,
- sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
5a. 2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari <= 50% importo del contratto iniziale.
6. S.A. ove possibile,
- individua gli operatori economici da consultare
- sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico – finanziaria e tecnico – organizzativa desunte dal mercato,
- nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione,
- e seleziona almeno 3 operatori economici,
- se sussistono in tale numero soggetti idonei
Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione,
- con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.
- S.A. sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose,
- secondo il criterio del prezzo più basso
- o dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
- previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata, previo bando
7. E’ in ogni caso vietato:
- il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, - i contratti rinnovati tacitamente sono nulli
Art. n. 58 Dialogo competitivo
1 e 2 E' scelta da S.A. quando
- appalti particolarmente complessi. ossia quando la S.A.
-- non sia in grado di definire gli strumenti per soddisfare i suoi bisogni
-- non è oggettivamente in grado di specificare l’impostazione giuridica o finanziaria di un progetto
- se ricorso alla procedura aperta o ristretta non permette l’aggiudicazione dell’appalto
4. criterio per l’aggiudicazione = offerta economicamente più vantaggiosa
Art. n. 59 Accordi quadro
1. Per i lavori, gli accordi quadro sono ammessi in relazione ai lavori di manutenzione
- Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per altri servizi di natura intellettuale
Art. n. 3 C.13 Definizioni
13. L’<<accordo quadro>> è un accordo concluso tra una o più S.A. e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.
Art. n. 60 Dlgs 163/06 Sistemi dinamici di acquisizione
1. Le S.A. possono ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione. Tali sistemi sono utilizzati esclusivamente nel caso di forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente, esclusi gli appalti di forniture o servizi da realizzare in base a specifiche tecniche del committente che, per la loro complessità, non possano essere valutate tramite il sistema dinamico di acquisizione.
Art. n. 3 C.14 Definizioni
14. Il <<sistema dinamico di acquisizione>> è un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, limitato nel tempo e aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri.
Art. n. 61 Dlgs 163/06 Speciale procedura di aggiudicazione per i lavori di edilizia residenziale pubblica
Progettazione e la costruzione di un complesso residenziale di edilizia residenziale pubblica avente carattere economico e popolare, la cui sovvenzione pubblica, in conto capitale, sia superiore al 50% del costo di costruzione: collaborazione con esperti e l'imprenditore che avrà l'incarico di eseguire l'opera
Art. n. 62 Dlgs 163/06 Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo – Forcella
1.S.A. possono limitare il numero di candidati idonei per
- Lavori => € 40 ML
- in caso di difficoltà o complessità dell’opera
- procedure ristrette
- procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara
- dialogo competitivo
- purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei
- obbligo di indicazione nel bando di gara di
- criteri, oggettivi, non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità
- il numero minimo dei candidati
- il numero massimo dei candidati (per motivate esigenze di buon andamento)
2.
- procedure ristrette --> numero minimo di candidati => 10. Lavori => € 40 ML --> 20
- procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo --> numero minimo di candidati => 6
In entrambi i casi se vi sia un numero sufficiente di candidati idonei
3. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un’effettiva concorrenza.
4. S.A.
- invitano un numero di candidati almeno pari al numero minimo prestabilito nel bando,
- non < comunque a quello di cui al c.2.
5. S.A.
- non possono invitare operatori economici che non hanno chiesto di partecipare,
- candidati che non hanno i requisiti richiesti.
6. S.A. possono proseguire la procedura invitando il candidato o i candidati anche
- se numero candidati < al minimo
- salvo quanto dispongono l’art 55, c.4, (no sola 1 o 2 offerta valida) e l’art. 81, c.3. (no aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente)
7. S.A.
- se (facoltà) vengono ridotte il numero delle soluzioni da discutere o di offerte da negoziare
- di cui all’art 56, c.4 (svolgimento in fasi successive per procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara), e all’art.58, c.9 (svolgimento in fasi successive per dialogo competitivo)
- i criteri saranno quelli indicati nel bando, capitolato d’oneri e documento descrittivo
- sempre garantita una concorrenza effettiva Nella fase finale
- purché vi sia un numero sufficiente di soluzioni o di candidati idonei

Art. n. 66 Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi
7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati (oltre che alla Commissione europea ?) sulla
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- sul <<profilo di committente>> (Sito Web) della S.A.
- con l’indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
- non oltre 2 gg lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture
- sul sito informatico presso l’Osservatorio
Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati,
- dopo 12 gg dalla trasmissione alla Commissione,
- ovvero dopo 5 gg da detta trasmissione in caso di procedure urgenti di cui all’art 70, c. 11, per estratto su
- almeno 2 dei principali quotidiani a diffusione nazionale
- su almeno 2 a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti
La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana viene effettuata entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'ufficio inserzioni dell'istituto poligrafico e zecca dello Stato
8. Gli effetti giuridici che l’ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
9. Gli avvisi e i bandi, nonché il loro contenuto, non possono essere pubblicati in ambito nazionale prima della data della loro trasmissione alla Commissione.
Art. n. 67 Dlgs 163/06 Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi
1. S.A. invitano (ristretta, dialogo, negoziate con e senza pubblicazione) i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte, a negoziare, a partecipare al dialogo
- simultaneamente
- per iscritto
2. elementi minimo indispensabili da indicare
a) estremi del bando di gara pubblicato
b)
- il termine per la ricezione delle offerte,
- l’indirizzo al quale esse devono essere trasmesse
- la lingua o le lingue, diverse da quella italiana, in cui possono essere redatte,
e) i criteri di selezione dell’offerta, se non figurano nel bando di gara;
f) in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la ponderazione relativa degli elementi
Art. n. 70 Dlgs 163/06 Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte
(appartiene come dall. art.1 all'art. 120 al TIT. 1 CONTRATTI DI RILEVANZA COMUNITARIA - )
1. S.A. nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione
- complessità della prestazione oggetto del contratto
- tempo necessario per preparare le offerte
- rispetto dei *termini minimi* stabiliti di questo articolo

dalla data di trasmissione del bando di gara.
2. termine per la ricezione delle offerte non può essere <= a 52 gg
- x procedure aperte
3. termine per la ricezione delle domande di partecipazione non può essere <= a 37 gg
- x procedure ristrette, negoziate con pubblicazione di un bando di gara, dialogo competitivo,


dalla data di invio dell’invito a presentare le offerte
4. il termine per la ricezione delle offerte non può essere <= a 40 gg (Tot: 37+40)
- x procedure ristrette
5. il termine per la ricezione delle offerte non può essere <= a 20 gg (Tot: 37+20)
- x procedure negoziate, con o senza bando, dialogo competitivo,
- ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza

dalla data di trasmissione del bando di gara o di invio dell’invito
5. il termine per la ricezione delle offerte non può essere <= a 60 gg
- x tutte le procedure
- quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva

- il termine per la ricezione delle offerte non può essere <= a 80 gg
- quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva
7. se S.A. pubblica un avviso di preinformazione (e quando trasmesso contenesse tutte le informazioni richieste per il bando),
- il termine minimo per la ricezione delle offerte può essere ridotto a 36 gg
- comunque mai a meno di 22 gg
- nelle procedure aperte e ristrette
- né a meno di 50 gg
- se il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva ed esecutiva.
8. termini minimi per la ricezione delle offerte e il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione
- possono essere ridotti di 7 gg
- se i bandi sono redatti e trasmessi per via elettronica
9. termini minimi per la ricezione delle offerte e il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione
- possono essere ridotti di 5 gg
- se accesso libero, diretto e completo al capitolato d’oneri e a ogni documento complementare su profilo committente
10 proroga in modo adeguato
- se non sono stati forniti a operatori economici bando e altro entro i termini di cui agli articoli 71 e 72
- se è possibile formulare offerto solo a seguito di una visita dei luoghi
11 procedure d'urgenza se la stessa rende impossibile rispettare i termini minimi previsti
- per procedure ristrette e negoziate
- purché vengano indicate nel bando di gara e le ragioni dell’urgenza
a) un termine per la ricezione delle domande di partecipazione <= 15 gg
b) un termine per la ricezione delle offerte <= 10 gg
- <= 30 gg se l’offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo
- <= 45 gg se l’offerta ha per oggetto anche il progetto definitivo *
Tale previsione non si applica nel caso di cui all'art 53, c 2, let c). *
(art 53, c 2, let c: progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare)
* Agg.to con Legge 3 agosto 2009, n. 102 (provvedimenti anticrisi)- Vedi art. 70 (BosGat)
12. Nelle procedure negoziate senza bando
quando l’urgenza rende impossibile osservare i termini minimi previsti dal presente articolo, l’amministrazione stabilisce i termini nel rispetto, per quanto possibile, del c.1.
Art. n. 71 Dlgs 163/06 Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d’oneri, documenti e informazioni complementari nelle procedure aperte
Se non per via elettronica i capitolati d’oneri e i documenti complementari sono inviati agli operatori economici entro 6 gg dalla ricezione della loro domanda, a condizione che quest’ultima sia stata presentata in tempo utile prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Art. n. 72 Dlgs 163/06 Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d’oneri, documenti e informazioni complementari nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo
3. Sempre che siano state richieste in tempo utile,
le informazioni complementari sui capitolati d’oneri, sul documento descrittivo o sui documenti complementari,
sono comunicate dalle S.A.
- almeno 6 gg prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
- tale termine è di 4 gg nel caso delle procedure ristrette o negoziate urgenti, di cui all’art 70, c. 11
Art. n. 79 Dlgs 163/06 Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte
1. Le stazioni appaltanti informano tempestivamente i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo a
- aggiudicazione di un appalto
- di non aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara
- di riavviare la procedura
2. Le S.A. inoltre comunicano:
a) ad ogni candidato escluso i motivi del rigetto della candidatura;
b) ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta,
3. Le informazioni di cui al comma 1 e di cui al comma 2 sono fornite:
a) su richiesta scritta della parte interessata;
b) per iscritto;
c) il prima possibile e comunque non oltre 15 gg dalla ricezione della domanda scritta.
4. S.A. possono omettere motivamente alcune informazioni qualora
- la loro diffusione ostacoli l’applicazione della legge,
- sia contraria all’interesse pubblico,
- pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell’operatore economico cui è stato aggiudicato il contratto,
- possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.
5. In ogni caso l’amministrazione comunica di ufficio:
a) l’aggiudicazione,
- tempestivamente e comunque entro un termine non <= a 5 gg,
- all’aggiudicatario,
- al concorrente che segue nella graduatoria,
- a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara,
- a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione
b) l’esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un termine <= a 5 gg dall’esclusione.
b-bis) la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare un appalto
Art. n. 81 Dlgs 163/06 Criteri per la scelta dell’offerta migliore
1. la migliore offerta è selezionata con il criterio
- del prezzo più basso
- dell’offerta economicamente più vantaggiosa
2. S.A.
- scelgono quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto
- indicano nel bando di gara quale dei due criteri sarà applicato
3. Le S.A. possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Art. n. 82 Dlgs 163/06 Criterio del prezzo più basso
2. Il bando di gara stabilisce
a) per i contratti da stipulare a misura (prezzo (invariabile per u.m e ogni tipologia di prestazione) derivante dal ribasso può variare in aumento o in diminuzione a seconda della quantità effettiva della prestazione ma nell'ambito del Q.T.E. e delle disponibilità predeterminate)
b) per i contratti da stipulare a corpo (prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica delle quantità o della qualità ma rimane fisso, sicchè il prezzo contrattuale è fisso ed invariabile senza che possa essere verificato la misurazione)
se il prezzo più basso è determinato mediante:
- ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara
- offerta a prezzi unitari
3. Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso è determinato mediante offerta a prezzi unitari.
Art. n. 83 Dlgs 163/06 Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
1. Quando il contratto è affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
- il bando di gara stabilisce i criteri (motivazionali) di valutazione dell’offerta, (prezzo/qualità/pregio/reddività/
approvvigionamento)
- pertinenti del contratto
- alla natura
- all’oggetto
- alle caratteristiche
La selezione dell'offerta avviene sulla base di criteri economici e qualitativi che, nel loro insieme, consentono di individuare l'offerta che presenti il miglior rapporto qualità/prezzo
E' illegittimo il bando di un appalto da aggiudicare con questo criterio laddove, nulla prevede in ordine agli elementi dell'offerta e alla attribuzione dei punteggi.
Non deve essere lasciato spazio di discrezionalità valutativa ai componenti dela commissione giudicatrice
Occorre definire in modo chiaro i livelli qualitativi ai quali corrispondono i puntetti, in modo che la commissione possa limitarsi solo ad accertare la corrispondenza tra un punteggio ed un livello predefinito.
2. Il bando di gara
- elenca i criteri di valutazione
- precisa la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi
- espressa con un valore numerico determinato
4. Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario,
- i sub - criteri
- i sub - pesi
- i sub - punteggi
In caso di in incapacità di S.A.,
- vengono nominati con il decreto o la determina a contrarre
- uno o più esperti
- affidando ad essi l’incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno indicati (espressamente menzionati) nel bando di gara
Art. n. 85 Dlgs 163/06 Ricorso alle aste elettroniche
3. Le aste elettroniche possono essere utilizzate con tutte le procedure (c.1) quando
- le specifiche dell’appalto possono essere fissate in maniera precisa
- la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico,
- sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali.
Art. n. 3 C.15 Definizioni
15. L’<<asta elettronica>> è un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico.
Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche.
Art. n. 86 Dlgs 163/06 Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse
1. quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso,
- le S.A. valutano la congruità delle offerte
- che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse,
- con esclusione del 10%, arrotondato all’unità superiore,
- rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso,
- incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.
2. quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
- le S.A. valutano la congruità delle offerte
- in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo,
- sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione,
- sono entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
3. In ogni caso le S.A. possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
3.bis S.A. nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento devono
valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo
- del lavoro
- della sicurezza
3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta
4. Il comma 1 non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia < a 5.
In tal caso le stazioni appaltanti procedono ai sensi del comma 3
5 modalità di presentazione delle giustificazioni per esclusione dell’incongruità dell’offerta
(comma abrogato dall'articolo 4-quater, comma 1, lettera b), legge n. 102 del 2009)
Art. n. 87 Dlgs 163/06 BosGat Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse
- Quando un'offerta appaia anormalmente bassa
- S.A. richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara
- in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
- relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi dell'art. 88
- All'esclusione può provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio.
2. Le giustificazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo:
economia del procedimento di costruzioni, soluzioni tecniche adottate, condizioni eccezionalmente favorevoli
4. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformità all'articolo 131, nonché al piano di sicurezza e coordinamento
Art. n. 88 Dlgs 163/06 BOSGAT Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse
(modificata da legge n. 102 del 2009)
1. La S.A. richiede, per iscritto, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni, assegnando al concorrente un termine non <= a 15 gg.
1-bis. La S.A.,
- può istituire una commissione
- secondo i criteri stabiliti dal regolamento per esaminare le giustificazioni prodotte;
- ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta,
- richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti.
2. All'offerente è assegnato un termine non <= a 5 gg per presentare, per iscritto, le precisazioni richieste.
3. La La S.A,
- ovvero la commissione di cui al comma 1-bis,
- ove istituita,
- esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite.
4. Prima di escludere l'offerta,
- ritenuta eccessivamente bassa,
- la S.A. convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a 3 gg lavorativi
- lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile.
5. Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita,
- la S.A. può prescindere dalla sua audizione
7. La S.A sottopone a verifica la prima migliore offerta,
- se la stessa appaia anormalmente bassa,
- se la ritiene anomala,
- procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte,
- fino ad individuare la migliore offerta non anomala.
L'offerta anomala corrisponde a quell'offerta che presenti un ribasso eccessivo o per l'appunto anomalo, da giustificare in relazione alle previsioni tecniche dell'opera da realizzare.
Comporta il pericolo della stipulazione di un contratto con un soggetto che in realtà, proprio per le condizioni economicamente eccessivamente risicate, non offrirebbe la garanzia di riuscire effettivamente a portare a termine, con correttezza le proprie prestazioni a danno anche delle misure di sicurezza per i lavoratori.
- In alternativa,
- purché si sia riservata tale facoltà nel bando di gara, nell'avviso di gara o nella lettera di invito,
- può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte,
- ---> non oltre la quinta,
- fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5.
- All'esito del procedimento di verifica
- la S.A. dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che,
- in base all'esame degli elementi forniti,
- risulta, nel suo complesso, inaffidabile,
- e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli art 11 e 12, all'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala.
Art. n. 89 Dlgs 163/06 Strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi
1. Al fine di
- stabilire il prezzo base nei bandi o inviti,
- di valutare la convenienza o meno dell’aggiudicazione,
- al fine di stabilire se l’offerta è o meno anormalmente bassa,
- laddove non si applica il criterio di cui all’art. 86, c.1, (calcolo esclusione automatica)
- le S.A. tengono conto del miglior prezzo di mercato,
- ove rilevabile.
2. a fini di orientamento
- le S.A. prendono in considerazione
- i costi standardizzati determinati dall’Osservatorio
- gli elenchi prezzi del Genio civile
- listini e prezziari di beni, lavori, servizi, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto
- eventuali rilevazioni statistiche
3. Le S.A. sono tenute a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato ai sensi dell’art 87, c. 2, let g). (costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali)
Art. n. 122 Dlgs 163/06 : BOSGAT (SOTTO SOGLIA COMUNITARIA) Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia
S.A.
- possono ricorrere ai contratti di cui all'art 53, c 2, let b) e c),
(progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori, o anche definitivo)
- qualora riguardino lavori di speciale complessità
- o in caso di progetti integrali
- ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici
3. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui all’art 65 è pubblicato
- sul profilo di committente, ove istituito,
- e sui siti informatici di cui all’art 66, c. 7, con le modalità ivi previste
5. Gli avvisi di cui al c.3 ed i bandi relativi a contratti di importo => a 500 euro sono pubblicati
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- sul <<profilo di committente>> della S.A.
- e, non oltre 2 gg. lavorativi dopo
- sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture
- sul sito informatico presso l’Osservatorio,
- con l’indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
- non oltre 5 gg lavorativi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
- su almeno 1 dei principali quotidiani a diffusione nazionale
- e su almeno 1 dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori
Gli avvisi di cui al c.3 ed i bandi relativi a contratti di importo < a 500 euro sono pubblicati
- nell’albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori
- nell’albo della S.A.
Gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell’albo pretorio del Comune
6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte,
- di comunicazione dei capitolati e documenti complementari,
- si applicano l’art. 70, c. 1 e c.10, (proroga)
- in tema di regole generali sulla fissazione dei termini
- e sul prolungamento dei termini,
- nonché gli art. 71 (invio a O.e. entro 6 gg. dalla ricezione della loro domande) e 72 (termini di invio per informazioni complementari)
- e inoltre le seguenti regole:

- dalla pubblicazione del bando sulla GuRI x Contr. Imp => € 500.000
- dalla pubblicazione del bando nell’albo pretorio x Contr. Imp < € 500.000
a) termine per la ricezione delle offerte non può essere <= a 26gg (S.C.: 52 gg)
- x procedure aperte

- avente la decorrenza di cui alla lett a)
b) termine per la ricezione delle domande di partecipazione non può essere <= 15 gg (S.C.: 37 )
- x procedure ristrette, negoziate con pubblicazione di un bando di gara, dialogo competitivo,

dalla data di invio dell’invito a presentare le offerte
c) il termine per la ricezione delle offerte non può essere <= a 20 gg (S.C.: 40 gg) (Tot: 15+20)
- x procedure ristrette
d) il termine per la ricezione delle offerte non può essere <= a 10 gg (S.C.: 20 gg) (Tot: 15+10)
- x procedure negoziate, con o senza bando, dialogo competitivo,
- ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza
dalla data di trasmissione del bando di gara o di invio dell’invito
e) il termine per la ricezione delle offerte non può essere <= a 40 gg (S.C.: 60 gg)
- x tutte le procedure
- quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva
- il termine per la ricezione delle offerte non può essere <= a 60 gg (S.C.: 80 gg)
- quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva
f) se S.A. pubblica un avviso di preinformazione (e quando del contratto è stata data notizia con l’avviso di preinformazione),
- il termine minimo per la ricezione delle offerte può essere ridotto a 18 gg (S.C.: 36 gg ma pr.div.)
- comunque mai a meno di 22 gg (S.C.: 22 gg)
- nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo
g) procedure d'urgenza se la stessa rende impossibile rispettare i termini minimi previsti
- per procedure ristrette e negoziate
- purché vengano indicate nel bando di gara e le ragioni dell’urgenza
a) un termine per la ricezione delle domande di partecipazione <= 15 gg (S.C.: 15 gg)
b) un termine per la ricezione delle offerte <= 10 gg (S.C.: 10 gg)
- <= 30 gg (S.C.: 30 gg) se l’offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo
- No stessa previsione se l’offerta ha per oggetto anche il progetto definitivo
7. La procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui agli art. 56 (previa pubblicazione di un bando di gara) e 57 (senza previa pubblicazione di un bando di gara), anche per lavori di importo complessivo <= a € 100.000
7-bis. I lavori di importo complessivo => a 100.000 euro e < a 500.000 euro possono essere affidati dalle S.A.,
- a cura del R.U.P.,
- nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,
- e secondo la procedura prevista dall'art 57, c. 6; (individuazione degli o.e. da consultare)
- l'invito è rivolto ad almeno 5 soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero.
(comma introdotto dall'articolo 1, comma 10-quinquies, della Legge 22 dicembre 2008, n. 201: interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione)
8. Per l’affidamento dei lavori pubblici di cui all’art 32, c. 1, lett. g), si applica la procedura prevista dall’art. 57, c. 6; (proc negoz s/za pubb bando x almeno 3 operatori economici) l’invito è rivolto ad almeno 5 soggetti se sussistono in tale numero aspiranti idonei.
(art 32, c. 1, lett. g) --> lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso)
9. Per lavori
- importo <= 1 ML di euro
- quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso,
- esclusione automatica: la S.A. può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art 86;
- in tal caso non si applica l'art 87, c1 (giustificazioni)
- Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è < a 10;
- in tal caso si applica l'art 86, c3. (giustificazioni)
(comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera bb), d.lgs. n. 152 del 2008, poi dall'articolo 4-quater, comma 1, lettera e), legge n. 102 del 2009)
Per i lavori sopra soglia, i procedimenti di determinazione dell'anomalia dell'offerta non consentono mai l'esculsione automatica ma impongono comunque l'apertura della fase di verifica in contraddittorio
---------------
- Art. 86 Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse
3. In ogni caso le S.A. possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
- Art. 87 Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse (giustificazioni)
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Art. n. 123 C.C. Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori
1. S.A. facoltà (ex Licitazione privata semplificata)
- sola esecuzione
- importo < 1 ML di euro
- senza procedere a pubblicazione di bando (ed è per questo che è chiamata semplificata)
- invitare a presentare offerta almeno 20 concorrenti (gli elenchi sono precostituiti di volta in volta)
- se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell’appalto
- individuati tra gli operatori economici iscritti nell’elenco disciplinato dai commi che seguono
2. lavori vanno resi noti mediante avviso,
- pubblicato con le modalità previste per l’avviso di preinformazione,
- entro il 30 novembre di ogni anno
3. Gli operatori economici interessati ad essere invitati
- presentano apposita domanda,
- entro il 15 dicembre successivo
4. I consorzi e i raggruppamenti temporanei
- possono presentare domanda per essere iscritti
- in un numero massimo di elenchi,
- per ciascun anno,
- pari a 180.
5. Gli altri operatori economici
- possono essere iscritti
- in un numero massimo di elenchi,
- per ciascun anno,
- pari a 30.
8. Ogni domanda di iscrizione deve essere corredata
- da un’autocertificazione,
- con cui il richiedente afferma
-- di essere in possesso dei requisiti di qualificazione necessari
-- e di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previsti per l’esecuzione di lavori di pari importo con procedure aperte o ristrette.
9. Le S.A. formano l’elenco
- entro il 30 dicembre,
- iscrivendovi tutti i soggetti la cui domanda sia regolare e corredata dell’autocertificazione di cui al comma 8.
10. L’ordine di iscrizione,
- tra i soggetti aventi titolo,
- è stabilito mediante sorteggio pubblico,
- la cui data è indicata nell’avviso di cui al comma 2.
11. Le stazioni appaltanti applicano l’art. 48. (Controlli sul possesso dei requisiti)
12. Gli operatori inseriti nell’elenco
- sono invitati secondo l’ordine di iscrizione
- possono ricevere ulteriori inviti dopo che sono stati invitati tutti i soggetti inseriti nell’elenco
13. Gli elenchi annuali sono trasmessi all’Osservatorio,
- che ne dà pubblicità sul proprio sito informatico
14. L’Osservatorio verifica,
- mediante adeguato programma informatico,
- il rispetto del numero massimo di iscrizioni
- e comunica il superamento del numero massimo alle S.A.
- che hanno proceduto alle iscrizioni
- che, secondo un ordine cronologico,
- eccedono il numero massimo.
15. Nell’ipotesi di cui al c. 14,
- le S.A sono tenute a cancellare dall’elenco
- gli iscritti nei cui confronti si è verificato il superamento del numero massimo di iscrizioni,
- entro 20 gg dalla comunicazione dell’Osservatorio,
- e previo avviso agli iscritti che possono,
- entro 5 gg,
- rinunciare ad una o più diverse iscrizioni,
- per rientrare nel numero massimo di iscrizioni.
Tutte le modifiche agli elenchi sono comunicate all’Osservatorio.
16. Le S.A. possono sempre chiedere notizie all’Osservatorio sul numero massimo di iscrizioni.
Art. n titolo art
Art. n titolo art
affidamento, esecutore, stazione appaltante, capitolato, osservatorio, qualificazione

- Determinazione a contrarre ( nel rispetto programmazione: elementi essenziali del contratto), - - Aggiudicazzione provvisoria
- Aggiudicazione definitiva diviene efficace dopo verifica
- Stipula contratto di appalto entro 60 gg e relativa approvazione
- Le S.A. verificano requisiti di ordine generale, professionale, nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione
- le prime sempre, le seconde vengono demandate alle SOA per importi > 150.000
- Per importi inferiori e per i prestatori di servizi e forniture per qualsiasi importo (che non hanno SOA) vengono sempre controllate (per quelle diverse generali e professionali: controllano: lavori eseguiti, bilanci, mezzi e attrezzatura, organico, titoli personale, ecc) assieme ai requisiti di Qualità e Ambiente se richiesti

- procedure aperte,
- ristrette,
- negoziate, con o senza pubblicazione del bando di gara,
- dialogo competitivo

- ristrette semplificate (art.123 C.C.) valida per importi < 1 ML, 20 concorrenti x volta: bando entro 30/11, O.E. presentano domanda entro 15/12, formazione elenco: 30/12
Procedura ristretta e negoziate: Forcella (art. 62 C.c. ristretta: 10/20, negoziata con pub bando per Lavori => € 40 ML: min 6. Per imp > 40 Ml e senza pub bando: min 5 da Art. 125 C.c.)
- Procedura negoziata
se altre procedure non hanno dato esito
-- previa pubblicazione di un bando di gara: se offerte inamissibili
-- senza previa pubblicazione di un bando di gara (facoltà contemplata anche con previa) se non sia stata presentata nessuna offerta, appropriata, candidatura. In questo caso si selezionano almeno 3 operatori economici
(solo in questi casi si parla di lavori di importo < a un 1ML)
(Art. 122 modif in particol con art. 7-septies) E' possibile far ricorso alla procedura negoziata anche per lavori fino a 500.000 (prima del 2008 Max fino 100.000)
- TEMPI DI PUBBLICAZIONE:
- Imp > S.C. --> Guce, Guri, Albo Pretorio , 2 quotidiani loc 2 Naz
- Imp.< S.C. --> No Guce si tutto il resto ma e solo 1 quotidiani loc 1 Nazionale
- Imp < 500.00 --> solo Albo Pretorio
Solo per procedure ristrette e negoziate è possibile abbreviare i termini di presentazione/invito con una procedura di urgenza purchè vengano indicate nel bando
- per le procedure aperte è possibile ridurre i termini con la preinformazione
- i tempi di allungano se l'appalto prevede anche la realizzazione del progetto
- Criteri di Agg.ne 1. la migliore offerta è selezionata con il criterio
- del prezzo più basso
- dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Scelta del contraente: Procedura Aperta
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso --> Art. 82 e valutazione della congruità dell’offerta Art.122 c.9

Diff.za tra sotto e sopra soglia:
- pubblicazione bandi e esiti (GUCE per sopra soglia, - 1 Quotidiani)
- scadenze per offerte e avvisi (> per sopra soglia)
- criterio di aggiudicazione: sempre valutazione della congruità dell’offerta (facoltà se le offerte sono < 5) ai sensi di Art. 86 c.4
- massimo ribasso percentuale (non sempre esclusione automatica)
- esclusione automatica offerte anomale (soglia di anomalia)
- valutazione della congruità dell’offerta
- soglia di anomalia = media(num di ribassi > media centrale tra quelli che sono rimasti dopo il taglio delle ali) e non la somma dello scarto con la media centrale
- il taglio delle ali avviene con l'esclusione dei ribassi che sono maggiori e minori del 10% del numero di tutti i partecipanti
- prima si fa il taglio delle ali e poi si fa la media centrale
< soglia
< 1 ML --> esclusione automatica (no se le offerte sono < 10)
valutazione della congruità dell’offerta = facoltà S.A.
> soglia
No esclusione automatica
sempre valutazione della congruità dell’offerta (facoltà fino a offerte < 5 --> ai sensi di Art. 86 c.4
criterio
(solo "a" se "off amm" < 10 (occorre "c").
"a","b" (no "c") se "off amm" > 10 )
a - massimo ribasso percentuale
b - esclusione automatica se pari o superiore alla soglia di anomalia: no se n. offerte ammesse sono < 10
c - valutazione della congruità dell’offerta (presentazione da parte delle imprese delle giustificazioni sui prezzi) facoltà: si se n. offerte ammesse sono < 10




 

 

Cauz Cauzioni Art. n. 129 Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici
1. Esecutore: obbligo polizza assicurativa - per tenere indenni S.A. da tutti i rischi di esecuzione
- e a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi ad eccezione di
- errori o insufficiente progettazione
- azioni di terzi o cause di forza maggiore
- sino alla data di emissione del certificato di collaudo/C.R.E.
2.Esecutore: obbligo polizza indennitaria decennale
- per lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture
3. Sistema di garanzia globale di esecuzione
- per i lavori > a 100 milioni di euro per S.A. per S.A. che non sono organismi di diritto pubblico (?)
- per lavori > a 100 milioni di euro progettazione esecutiva e l’esecuzione di tutti gli appalti
Art. n. 113 Cauzione definitiva
1.Esecutore garanzia fideiussoria del 10% di importo contrattuale
- garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti se > 10%
- aumento di di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore se il ribasso è > 20%
2.deve comprendere rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
- operatività della garanzia medesima entro 15 gg se richiesto da S.A.
3 Svincolo = S.A.L.
- Max 75% di iniziale importo garantito
- è automatico senza comunicazione S.A.
- solo consegna S.A.L. a istituto garante
- L'ammontare residuo, pari al 25 % dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente
- Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga
4. S.A.: decadenza affidamento e acquisizione cauzione provvisoria se mancata costituzione della garanzia di cui al c. 1
5. Affidamento a concorrente che segue nella graduatoria
6. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo/ C.R.E.
Art. n. 75 Garanzie (PROVVISORIA) a corredo dell’offerta
1 L’offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell’invito,
- sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente
2 può essere in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito
- a titolo di pegno a favore di S.A.
3 può essere bancaria o assicurativa
- o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti elenco speciale autorizzato da Min. Finanze
4 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
- operatività della garanzia medesima entro 15 gg se richiesto da S.A.
5 deve avere validità per almeno 180 gg da data di presentazione offerta
- Bando può prevedere termine di validità maggiore o minore,
- impegno del garante a rinnovare la garanzia, se al momento della scadenza non è ancora intervenuta l’aggiudicazione
6 copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario
- è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto
7 Importo garanziaridotto del 50%
- per gli operatori economici che hanno certificazione di qualità
- Obbligo di indicazione in sede di offerta del possesso del requisito
8 è corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per esecuzione del contratto, se offerente si aggiudica il lavoro
9 S.A. svincola polizza tempestivamente o comunque <= 30 gg da aggiudicazione
- nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari
- anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia
Art. n. 100 Cauzione provvisoria
1 può essere in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito
2. corredata da impegno di un fidejussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente
Art. n. 101 Cauzione definitiva
1 deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo/ C.R.E., o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori 2.garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento
- .garanzia x eventuale maggiore spesa sostenuta per completamento lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno, inosservanza C.C.N.L., assicurazione, assistenza e sicurezza
4. S.A: reintegrazione se è venuta meno, altrimenti viene fatta valere sulle rate di acconto
Art. n. 103 Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi
2. garanzia copertura danni subiti dalle S.A. a causa di danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione.
- responsabilità civile per danni causati a terzi
- massimale r.c.: 5% somma assicurata con un minimo di 500.000 Euro, ed un massimo di 5.000.000 di Euro
3 copertura assicurativa decorre da data di consegna lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo/ C.R.E.
- comunque decorsi 12 mesi daa data di ultimazione dei lavori
- possibile ulteriore periodo di garanzia se previsto
4. Il contraente trasmette alla S.A copia della polizza o almeno 10 gg prima della consegna dei lavori. 5. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia.
Art. n. 104 Polizza di assicurazione indennitaria decennale
- Copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. Da data Collaudo / C.R.E. o 12 Mesi da ultimazione.
- Limite indenizzi non deve essere inferiore al 20 per cento del valore dell'opera realizzata con il limite massimo di 14.000.000 di Euro
- durata di 10 anni , con massimale non < a 4.000.000 di Euro
3. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione delle polizze di cui ai commi 1 e 2.
Art. n. 107 Requisiti dei fideiussori
- Le garanzie possono essere rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti elenco speciale autorizzato da Min. Finanze
- devono conformi allo schema tipo approvato
Art. n. 139 Danni
- Esecutore: denuncia a D.L. entro 3 gg
- D.L. provvede a redigere verbale accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni
Art. n. 20 Compensi all'appaltatore per danni cagionati da forza maggiore
1. Denunciati a D.L.
- pena decadenza
2. limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione
3. no indenizzi se colpa Esecutore
4. no rallentamenti o sospensioni lavori di Esecutore
5. da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate valutati in base alla misurazione provvisoria da assistenti


Art. n titolo art
Art. n.4 Danni di forza maggiore
Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente inferti alle opere da cause impreviste e imprevedibili. Non si considerano danni di forza maggiore quelli prodotti da pioggia e altre cndizioni meteoreologiche
Denuncia danno entro 5 gg dal suo verificarsi

Art. n.7 Cauzione provvisoria e definitiva:
provv: 2%
def: 10%
copre gli onere x mancato inadempimento
Polizza anche verso terzi
Svincolo polizza fino a collaudo
Decadenza afidamento x mancata costituzione garanzia
cauzioni, danni, esecutore, direzione lavori Cauzione provvisoria: 2% (Fase affidamento)
Cauzione definitiva: 10% (Fase Esecuzione)
OsIo
01
Osservatorio Art. n 6 Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
2. AVCP
: - e' organo collegiale: 7 componenti
- nominati da Presidenti della Camera e Senato
- sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità
- sceglie il presidente tra i propri componenti
- stabilisce le norme sul proprio funzionamento
3. Membri durano 7 anni e non possono essere confermati
- no amministratori e dipendenti di P.A. (colloc fuori ruolo o aspettativa) o che rivestono cariche pubbliche elettive
4. indipendenza funzionale, di giudizio e valutazione e da autonomia organizzativa
5. vigila sui contratti pubblici, anche regionali, nei settori ordinari e speciali e in quelli esclusi dal codice
- il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente nonché quello delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara
- rispetto principi di economica ed efficiente esecuzione dei contratti
7 vigila
- principi di efficacia, tempestività, correttezza ed economicità, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità
a) sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare vigente, verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure di affidamento
c) affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei contratti pubblici;
d) accerta che dall'esecuzione dei contratti non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario;
e) segnala al Governo e al Parlamento, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui contratti pubblici;
f) formula al Governo proposte in ordine alle modifiche occorrenti in relazione alla legislazione che disciplina i contratti pubblici
g) formula al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti proposte per la revisione del regolamento;
h) predispone e invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni riscontrate:
1 frequenza del ricorso a procedure non concorsuali
2 inadeguatezza della pubblicità degli atti,
3 scostamento dai costi standardizzati
4 frequenza ricorso a sospensioni esecuzione o a varianti in corso di esecuzione
5 mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dell'esecutore
6 sviluppo anomalo del contenzioso
i) sovrintende all'attività dell'Osservatorio;
l) esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti;
m) vigila sul sistema di qualificazione: in caso di constatata inerzia delle SOA può annullare o sospendere le attestazioni in difetto
n) su iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle altre parti, esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione;
9 Nell'ambito della propria attività l'Autorità può
a) richiedere alle S.A./Operatori economici/altra P.A./persona fisica,
- documenti,informazioni,
- chiarimenti relativamente a lavori o servizi e forniture,
- in corso o da iniziare
- conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti
b) disporre ispezioni, anche su richiesta di chi abbia interesse
c) disporre perizie e analisi economiche e statistiche
d) avvalersi del corpo della Guardia di Finanza per accertamenti alle imposte sui redditi
10) segreto di ufficio per dato su operatoro economici sottoposti a istruttoria. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
11) sanzione amministrativa ai soggetti che devono rispondere (c.9) da 25.000 se rifiutano o omettono di fornire informazioni, fino a 51.000 se forniscono documenti non veritieri. Idem per gli o.e. (ma anche alle S.A. e alle SOA) che non comprovano alle S.A. possesso requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento
12) provvedimenti disciplinari alle P.A. di cui al c.9
13) trasmissione agli organi giurisdizionali competenti se accertamenti hanno rilevanza penale. Se dall'esecuzione derivi pregiudizio per pubblico erario, trasmissione alla Corte dei Conti
Art. n 6 Comunicato AVCP del 4 aprile 2008: Obbligo trasmissione con Simog
- modalità per l’invio all’Osservatorio delle informazioni relative ai contratti pubblici aventi ad oggetto l’esecuzione di opere o lavori di importo sia inferiore sia superiore a 150.000 euro
- l'invio dovrà essere assicurato unicamente mediante le apposite procedure informatiche
- per i lavori, servizi o fornitura per i quali si è pervenuti all’aggiudicazione o all’affidamento a far data dal 1° maggio 2008
i dati concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari vanno comunicati con riferimento alle seguenti fasi:
a) fase di aggiudicazione o definizione di procedura negoziata;
b) fase iniziale di esecuzione del contratto;
c) fase di esecuzione ed avanzamento del contratto; No obbligo per importo < 500.000 euro
d) fase di conclusione del contratto;
e) fase di collaudo
Vanno inoltre comunicati, per ognuno dei suddetti contratti, gli ulteriori dati relativi a:
f) ritardi o sospensioni nella consegna;
g) accordi bonari;
h) sospensioni;
i) varianti;
j) subappalti;
k) variazione aggiudicatario in corso d’opera.
invio
- dati a) entro 30 gg dalla data di aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata
- tutti gli altri entro 60 gg dalla data di compimento di ciascun evento o di perfezionamento dell’adempimento per il quale è richiesto l’invio delle informazioni
Trasmissione sul sito dell'Osservatorio Nazionale (quando verranno definiti i criteri dal nuovo regolamento) anche per
- procedura ristetta semplificata (elenchi annuali)
- avvallimento
- avviso per la realizzione di alloggi per edilizia sociale Art. 61 c.3 Cod contratti (progettazione e la costruzione di un complesso residenziale di edilizia residenziale pubblica avente carattere economico e popolare, la cui sovvenzione pubblica, in conto capitale, sia superiore al 50% del costo di costruzione)
- Appalti di del patrimonio culturale sottoposte a tutela - Avviso per indizione di Prject Financing
- Esiti di procedure negoziate beni culturali
- Procedure di gara e avvisi
- Gli elenchi ufficiali di fornitori e prestatori di servizi predisposti dalle stazioni appaltanti
Art. n.3 Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
1. Disciplina dei Regolamenti: funzionamento di S.T. S.I.e vigilanza sul contenzioso arbitrale
3. Le delibere e gli atti riguardanti questioni di rilievo generale sono pubblicati su G.U.
4. Possibilità di avvalersi di supporti esterni se ricorranno esigenze
Art. n.4 Esercizio della funzione di vigilanza
1. Indicazione termine entro cui devono rispondere i destinatari
2. AVCP: convocazione rappresentati P.A.
3. AVCP funzionari per assumere notizie nella sede di imprese
Art. n.5 Istruttoria e provvedimenti conseguenti
Modalità di istruttoria, comunicazione, termini ed espletamento, accesso agli atti
Art. n.6 Esercizio del potere sanzionatorio
1. AVCP: provvedimenti di contestazione e violazione del dovere di informazione
- di esatta dichiarazione e di dimostrazione circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativ 2. delibera in merito a giustificazione entro 20 gg
3. pagamento sanzioni - impugnabili al Giudice Amministrativo
4. trasmissione Osservatorio per violazione obblighi di veridicità e dichiarazioni
Art. n.14 D.P.R. 34/2000 Vigilanza dell’Autorità
1. AVCP vigila sul sistema di qualificazione con ispezioni, controllando che le SOA, operino secondo le procedure presente in sede di richiesta autorizzazione, non abbiano conflitti di interesse, rilascino attestazioni nel pieno rispetto dei requisiti richiesti
2. impresa (che vanti interesse concreto e attuale) può chiedere la verifica della sussistenza dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio dell’attestazione
3. verifica periodica e a campione delle attestazioni SOA rilasciate
Art. n.16 D.P.R. 34/2000 Controllo dell’Autorità sulle attestazioni
Controllo AVCP su contratti stipulati dalle imprese per ottenere la qualificazioni
Art. n. 27 D.P.R. 34/2000 Casellario informatico
1. E' istituito presso Osservatorio formato sulla base delle attestazioni trasmesse dalle SOA e dalle S.A.
2. dati: Esecutore: anagrafici, rapp leg e tecn, cat e imp., data cessaz attestazione, in 5 anni precedenti Cifra di Affari , personale, ammortamenti, natura e importo lavori eseguiti, versamenti contributivi, stati di liquidazione o giudiziarie, negligenza lavori anche per inadempimenti obblighi per irregolarità contributiva, procedimenti di esclusione gare, eventuali falsità di dichiarazione in merito a requisiti. SOA: Rag sociale.
3. Esecutore: comunicano Osservatorio, entro 30 gg dal suo verificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale
4. Le S.A. inviano alla fine dei lavori una relazione dettagliata sul comportamento dell’impresa esecutrice.
5. Dati sono resi pubblici a cura dell’Osservatorio e sono a disposizione di tutte le S.A. x individuare imprese escluse da procedure affidamento. L’Autorità mette a disposizione delle S.A. e delle SOA questo servizio di consultazione per la verifica dei requisiti di ordine generale degli operatori economici
6. Tutela riserva dati impresa
Cura i procedimenti per rilascio alle imprese, a cura delle S.A. dei certificati per i lavori eseguiti
Gestisce il SIMOG, il Sistema che consente alle S.A: di richiedere il codice identificativo gara (CIG) necessario agli operatori economici per il versamento del contributo a favore dell’Autorità, dovuto per la partecipazione alle gare di appalti pubblici e utilizzabile per le trasmissioni a cui devono adempiere le S.A.
Gestisce il servizio riservato alle società di ingegneria e professionali che intendono accreditarsi al fine di trasmettere all’Autorità, con la procedura informatica disponibile, le informazioni previste dagli artt. 53 e 54 del dpr 554/99.
Art. n. 8 L.R. Puglia 11-05-2001 n. 13 Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici
1. Osservatorio Regionale: istituito presso l'Assessorato regionale ai lavori pubblici
2. Dirigente nominato dalla Giunta regionale
3. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici opera mediante procedure informatiche in maniera coordinata con l'Osservatorio nazionale e provvede raccolta ed elaborazione dei dati concernenti:
a) forme e gli esiti degli appalti e concessioni
b) ditte aggiudicatrici e subappaltatrici
- costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati
- perizie di variante
- tempi di esecuzione,
- ritardi e le relative cause
- regolarità contributiva
- formazione di archivi appositi da mettere a disposizione delle Amministrazioni interessate
4. Obbligo di trasmissione dati da parte di Enti Locali altrimenti sanzioni amm.ve
5. Fenomeni particolari di inosservanza della normativa o di applicazione distorta sono segnalati ai competenti organismi statali.
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
osservatorio, qualificazione, responsabile del procedimento ......... link
OsIo
02
Osservatorio Art. n 7 Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
1. Nell’ambito dell’Autorità opera l’Osservatorio dei contratti pubblici composto da una sezione centrale e regionali con sede c/o regioni
3. L’Osservatorio opera mediante procedure informatiche anche attraverso collegamento con ISTAT, INAIL, CONSIP, ANCI, C.C.I.A.A.
4. La sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio, per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei seguenti compiti
a) raccoglie ed elabora dati informativi sui contratti pubblici su tutto il territorio nazionale: bandi e avvisi di gara, affidamenti, imprese, manodopera e norme di sicurezza, costi e scostamento rispetto a quelli preventivati, tempi di esecuzione e modalità di attuazione interventi, ritardo e disfuzioni
b e c) determina annualmente costo standardizzati di lavori, s.f. su specifiche aree territoriali, pubblicando su G.U.
d) pubblica annualmente per estremi i programmi triennali predisposti da S.A. ed elenco contratti pubblici affidati
e) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con S.A. e Regioni per acquisire informazioni in tempo reale sui contratti pubblici
f) garantisce accesso generalizzato ai dati raccolti ed elaborazioni
h) favorisce formazioni di archivi di settore
l) cura l'elaborazione dei prospetti statistici
5) cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti da amm.ni agg.ci provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato
8) S.A. devono comunicare all'Osservatorio per contratti di importo superiore a 150.000 euro
a) entro 30 gg da agg.ne definitiva: bandi, verbali di gara, soggetti invitati, importo di aggiudicazione, affidatario e progettista
b) entro 60 gg dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, S.A.L. e ultimazione lavori, servizi, forniture, collaudo, importo finale. Sono esclusi appalti di importo < 500.000. Sanzione amm.va AVCP di 25 Mila che omettano di fornire i dati richiesti. 51 Mila per dati non veritieri
9) I dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio che li trasmettono alla sezione centrale.
10) Casellario informatico c/o Osservatorio. Regolamento disciplina le modalità di funzionamento del Casellario e del sito informatico (Archivi per bandi, avvisi ed estremi dei programmi non ancora scaduti e scaduti, decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali
Art. n 8 Disposizioni in materia di organizzazione e di personale dell'Autorità e norme finanziarie
1. emanazione di atti di competenza: atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione: AVCP si dota di forme e metodi di organizzazione e di analisi dell'impatto della loro normazione. Per migliorare la qualità dei propri atti utilizza metodi di consultazione preventiva (es Nov 09: osservazioni e suggerimenti operatori del settore circa i requisiti generali per la partecipazione alle procedure di affidamento) per consentire agli interessati di far pervenire le proprie osservazioni, da valutare motivatamente
2. Avcp disciplina con regolamenti la propria organizzazione e funzionamento:
- proprio funzionamento,
- bilanci,
- rendiconti
- gestione delle spese
- accesso ai documenti amministrativi
- modalità di esercizio della vigilanza e i procedimenti sanzionatori di sua competenza
3. disciplina esercizio propria funzione su:
a) termine per inviare dati dai richiedenti,
c) convocazione di rappresentanti di amministrazioni, operatori economici, SOA,
d) modalità di svolgimento dell’istruttoria
4. Regolamenta la disciplina l’esercizio del potere sanzionatorio
5. Le delibere dell’Autorità, ove riguardino questioni di interesse generale sono pubblicate su G.U.
6. Viene assegnato con D.P.C.M. un apposito ruolo del personale dipendente dall'Autoritàv 9. Al personale dell'Autorità divieto di assumere altro impiego od incarico, esercitare attività professionale, commerciale e industriale
10. personale proveniente da altre P.A. in posizione di comando, distacco, fuori ruolo
11. gestione finanziaria (tempo e modalità di approvazione del bilancio)
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
osservatorio, qualificazione, responsabile del procedimento Regolamento
5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:
f) modalità di istituzione e gestione del sito informatico presso l’Osservatorio
SuTo Subappalto Art. n. 118 Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela lavoro
1 I Contratti non possono essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 116 C.c. (Vicende soggettive dell’esecutore del contratto: subentro alla titolarità del contratto per cessione di azienda, fusioni, trasformazione: opposizione S.A. se non risultano da parte del subentrante requisiti di qualificazione, godimento diritti reali societari e antimafia)
2. S.A.: indicazione nel progetto e nel bando di gara:
- singole prestazioni
- categoria prevalente e importo
- categorie scorporabili con relativo importo
- tutto è subappaltabile e affidabili in cottimo.
- per quanto riguarda la categoria prevalente:
-- è definita la quota parte subappaltabile
-- in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie
-- in ogni caso non > 30%
L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
Esecutore
1) in sede di offerta o variante in corso d'opera, abbia indicato lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo
2) provveda al deposito del contratto di subappalto presso la S.A. almeno 20 gg prima dell'inizio dei lavori
3) al deposito trasmetta
- la certificazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione del subappaltore
- la dichiarazione del subappaltore circa i requisiti generali di cui all'art. 38 C.c.
4. che non sussista nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti previsti a chi sia stata applicata una misura di prevenzione di cui all'art. 10 L.575/1965 (Disposizioni contro la mafia)
- Esecutore: corresponsione ai subappaltatori oneri sicurezza senza ribasso
- S.A., sentiti D.L. e C.s.e. verifica effettiva applicazione della presente disposizione
- Esecutore solidalmente responsabile con Sub.re di adempimenti di sicurezza, da parte di questo ultimo.
3. S.A. paga direttamente (in questo caso sarà l'Esecutore a segnalare l'importo) i subappaltatori o obbliga l'Esecutore a inviargli, entro 20 gg dal pagamento, copia delle fatture quietanzate. Se non viene rispettato tale termine, S.A. sospende il successivo pagamento all'Esecutore. (info da indicare nel bando)
- Sub.tore: stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso <= 20%
- Cartelli di cantiere: nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, con rif.ti a loro requisiti e contratto di subappalto
6. Esecutore:
- obbligo di rispettare C.C.N.L.
- responsabile in solido delle stesse per il Sub.re
- Sub.ri trasmettono a S.A., prima dell'inizio dei lavori,
-- la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, antifortunistici e C.E
-- copia del Piano di Sicurezza.
-- il DURC per ogni S.A.L. o C.F.
- 6bis: il DURC è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d’opera.
8. Esecutore: dichiarazione sussistenza di forme di controllo o collegamento con sub.re. Idem x R.t.i.
- S.A. Sub.to autorizzato in caso di mancato rilascio autorizzazione entro 30 gg da richiesta (prorogato 1 sola volta, ove ricorrano giustificati motivi)
9. il subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto
10 : tutto quanto su si applicano anche
- ai R.T.I. o Consorzi se non intendono eseguire opere scorporabili
- a concessioni e affidamenti con procedura negoziata
12.: no subappalto:
a) affidamento attività a lavoratori autonomi
b) subfornitura di prodotti informatici
Art. n. 30 del D.P.R. 34/2000 Categoria prevalente e lavorazioni subappaltabili o scorporabili
1. S.A. indica nel bando di gara
a) importo complessivo opera
b) la relativa categoria (OS o OG) prevalente e la relativa classifica (da I a VIII (illimitato))
- si intende prevalente la categoria di importo più elevato fra quelle costituenti l’intervento
c) le parti appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone l’opera o il lavoro, diverse dalla categoria prevalente, con i relativi importi e categorie (che, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 7, della L. 109/94, e s.m.i --> con Dec corr.vo del 2008 del Codice adesso anche tali opere sono subappaltabili), sono tutte, a scelta del concorrente, subappaltabili o affidabili a cottimo, e comunque scorporabili.
2. Le parti costituenti l’opera o il lavoro ai sensi del comma 1, lettera c) sono quelle di valore singolarmente > al 10% dell’importo complessivo del lavoro, ovvero di importo > € 150.000.

Art. n. 141 Subappalto
1. % lavori categoria prevalente subappaltabile è stabilita nella misura del 30% importo della categoria
2. Il subappaltatore può subappaltare la posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui all'art. 72 comma 4, lettere c), d) ed l) (imp. sollevamento, pneumatici, prefabbricati)
3. istanza (c. 3 e 9 art. 18 L.55 /90) con documentazione di attestazione requisiti SOA o C.C.I.A.A. e insussistenza di forme di controllo o di collegamento con sub.re (parte meglio specificata in Codice)
4. l'affidamento ai propri consorziati non costituisce subappalto
5. disposizione uguali a quelle dei commi 8 e 11 dell'art. 118 C.C.

Art. n. 37 C.11 CODICE CONTRATTI Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti
11. E' possibile utilizzare il subappalto
se nel lavoro rientrano
- opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali
- qualora una o più di tali opere > 15% importo totale dei lavori
- se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzarle

- il regolamento definisce l'elenco delle opere che in queste ipotesi possono essere sub.li (imp. sollevamento, pneumatici, prefabbricati)
- L’eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso
- In caso di subappalto la S.A. provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso






Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n. 10 Subappalto
- il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori
- obbligo esecutore: comunicare a S.A.
- per tutti i sub-contratti:
- il nome del subcontraente
- l'importo del subcontratto,
l'oggetto del lavoro
- l'affidamento in subappalto senza autorizzazione della S.A. comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 della L 646/82 s.m.i (pena dell'arresto da 6 mesi ad 1 anno e dell'ammenda non inferiore ad 1/3 del valore dell'opera affidata in subappalto o a cottimo e non superiore ad 1/3 del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto)

subappalto, esecutore, direzione lavori, stazione appaltante - Cat Prevalenti (OG o OS): subappalto: max 30%
- Cat. Scorporabili (OG o OS): > 10% imp. tot. lavori o > 150.000
-- C.sc. se non specialistiche (OG): sub.to al 100%
-- C.sc. se specialistiche (OS ma solo imp pneumatici, sollevamento, prefabbricati) > 15% imp. tot. lavori: sub.to al 30%
Nel 1° caso pagam ai sub.ri non diretto (ma occorre indicarlo nel bando)
nel 2° caso pagam diretto della S.A.
Regolamento
n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ai sensi dell'articolo 118
SuTo Subaffidamento Art. n. 118 Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela lavoro
8 - Per i subappalti o cottimi di importo < al 2% importo prestazioni affidate o di importo < € 100.000
- S.A.: termini per il rilascio autorizzazione: ridotti della metà (presa d'atto del D.L. e non aut.S.A.)
11. è considerato subappalto se
- manodopera (forniture con posa in opera e i noli a caldo)
-- se singolarmente di importo superiore al 2% importo prestazioni affidate
-- o di importo > € 100.000
-- qualora l'incidenza costo manodopera sia > 50% importo contratto da affidare
- Divieto di subappaltare subappalti
- salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento
- in tali casi il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2) (subcontratto), numero 4) (misura di prevenzione antimafia).
- Esecutore deve comunicare a S.A. x ciascun sub-contratti :
- nome del sub-contraente
- l'importo del contratto
- l'oggetto del lavoro affidato

Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
subaffidamento, tag, tag Subaffidamento
l subaffidamento (cd. "2%") è disciplinato dal combinato disposto dei commi 8 e 11 dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.Non possono essere oggetto di "subaffidamento", in quanto rientrano nella disciplina del subappalto, le prestazioni riconducibili ai "lavori; i casi in cui il bene viene prodotto al di fuori di una produzione di serie oppure il bene viene trasformato in un'entità diversa. È considerato subaffidamento la prestazione, quale la fornitura con posa in opera o il nolo a caldo o altra prestazione, che rientri in uno dei seguenti casi:
* Importo subcontratto < 2% dell'ammontare dei lavori affidati indipendentemente dall'incidenza del costo della manodopera.
* Importo subcontratto < 100.000,00 euro indipendentemente dall'incidenza del costo della manodopera.
* Importo subcontratto > 2% dell'ammontare dei lavori affidati se la manodopera ha incidenza < 50% dell'importo del subcontratto.
* Importo subcontratto > 100.000,00 euro se la manodopera ha incidenza < 50% dell'importo del subcontratto.
LaEc Lavori in Economia Art. n. 125 Lavori, servizi e forniture in economia
1 Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:
a) mediante amministrazione diretta.
b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
2. S.A. operano tramite R.U.P.
3. in Am..Dir. S.A. provvede tramite R.U.P. con personale, materiali e mezzi propri
4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
5. Lav.Ec <= € 200.000. Am..Dir. <= € 50.000
6. Lav.Ec sono
- individ da S.A. con riguardo alla proprie specifiche competenze e nell'ambito di:
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti per esigenze imprevedibili quando non sia possibile affidarle con procedure aperte e ristrette per contratti di lavori pubblici sotto soglia (Art. 55 c.121 e 122)
b) manutenzione di opere o di impianti (canc < 100)
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza; 
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti dopo risoluzione contratto o in danno, quando vi è necessità e urgenza di completarli
7) anticipazione fondi S.A. con mandati intestati al R.U.P. e obbligo di rendiconto finale
8) Per lavori >= € 40.000 e <= € 200.000 :
- affidamento tramite cottimo fiduciario
- nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento
- previa consultazione di almeno 5 operatori economici
- se sussistono in tale numero soggetti idonei
- individuati
-- sulla base di indagini di mercato
-- tramite elenchi di Op.Ec. predisposti da S.A.
Per lavori < € 40.000 affidamento diretto da parte del R.U.P.
9 Soglia di importo per cui sono ammessi n ecomomia forniture e i servizi
10) Il ricorso all’acquisizione in economia (solo di Beni e Servizi o anche di Lavori ?) è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale per avere prestazione nei termini,
b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso
c) prestazioni periodiche di servizi, forniture,
d) urgenza per situazioni di pericolo
11. affidamento serv e forn come c.8 (ma imp < 20.000)
12. aggiornamento annuale degli elenchi di affidatari di lavori, servizi, forniture in economia che abbiano requisiti di idoneità morale, capacità tecnico – professionale ed economico – finanziaria pari a quelle di affidamenti ordinari.
13. Divieto di frazionamento artificioso di lavori, serv forniture, comprese manutenzione, periodica o non
14. disciplina dei procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia
Art. n. 144 Cottimo
3. L'atto di cottimo deve indicare:
a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
b) i prezzi unitari per i lavori a misura e l'importo di quelle a corpo
c) le condizioni di esecuzione;
d) il termine di ultimazione dei lavori;
e) le modalità di pagamento;
f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della S.A. di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell’art. 137 C.c. (la risoluzione è dichiarata per iscritto dal R.U.P., previa ingiunzione del D.L., salvo diritti riservati dal contratto)
Art. n. 145 Autorizzazione della spesa per lavori in economia
1. R.U.P. concede autorizzazione
- nel caso di lavori in economia dell'art. 125 c.6 C.c.
- nell'ambito delle somme previste dal Q.T.E. degli interventi compresi nel programma
2. S.A. autorizza su proposta del R.U.P. se non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia e attingendo dagli imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta, nel caso di
- esigenze impreviste e sopraggiunte
- non dovute ad errori o omissioni progettuali

Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
lavori in economia, stazione appaltante, responsabile del procedimento, esecutore  
LaSu Lavori di Somma
Urgenza
Art. n. 125 Lavori, servizi e forniture in economia
10d) Il ricorso all’acquisizione in economia (solo di Beni e Servizi o anche di Lavori ?) è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale
Art. n. 146 Lavori d'urgenza
1. Se l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza:
- questa deve risultare da un verbale che deve indicare:
- motivi dello stato di urgenza
- le cause che lo hanno provocato
- i lavori necessari per rimuoverlo
2.Il verbale è
- compilato dal R.U.P. o da tecnico incaricato
- è trasmesso alla S.A. con una perizia estimativa per
-- la copertura della spesa
-- l’autorizzazione dei lavori

Art. n. 147 Provvedimenti in casi di somma urgenza
1. Se somma urgenza che non consentano indugio
- R.U.P. o tecnico
- può disporre verbale di cui all'art. 146 e contemperaneamente ordine di esecuzione
- entro il limite di € 200.000 (ved art. 125 c.10d C.c.)
- o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità
2. affidatamento in forma diretta ad una o più imprese individuate dal R.U.P. o da tecnico da questo incaricato
3. Il prezzo è definito consensualmente con l’affidatario; se non si arriva ad un accordo, si applica l'art. 136 c.5 V.R (accettazione esecutore ai prezzi determinati, se non fa alcuna riserva difronte all'obbligo della S.A.)
4. R.U.P. o tecnico da lui incaricato:
- entro 10 gg compila dall’ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi
- la trasmette unitamente al verbale di somma urgenza, alla S.A.
- la S.A provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori
5. liquidazione delle spese relative alla parte realizzata se non viene poi approvato da S.A.
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
lavori in economia, lavori di somma urgenza, stazione appaltante, responsabile del procedimento, esecutore Se la disciplina che regola le acquisizioni in economia interessa anche i lavori ricadendo nelle ipotesi previste dall'Art. 125 C.c. com.d), anche i lavori di somma urgenza di importo > 40.000 (in quanto identificati lavori in economia) non possono essere affidati direttamente. Questo malgrado l'art.147 del V.R. prescrive che si possa farlo, in queste ipotesi (S.U.), per un importo <= € 200.000
VaTi
01
Varianti

Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n. 148 Perizia suppletiva per maggiori spese
1. R.U.P. presenta una perizia suppletiva per chiedere autorizzazione sulla eccedenza di spesa se nel corso dei lavori in economia, i costi per realizzarla si ritengono insufficienti
2. In nessun caso,, la spesa complessiva può superare quella autorizzata e <= 200.000 Euro.

Vedi Art. n. 147 Provvedimenti in casi di somma urgenza
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
lavori in economia, varianti, responsabile del procedimento ......... link
VaTi
02
Varianti
Art. n. 132 Varianti in corso d’opera
1. - sentito il Prog.sta e D.L.
- possono essere ammesse esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) sempre che non alterino l'impostazione progettuale
- per cause impreviste e imprevedibili
- per l'intervenuta possibilità di utilizzare
-- materiali, componenti e tecnologie
-- non esistenti al momento della progettazione
-- che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti
c) per la presenza di eventi inerenti alla
- natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o
- presenza di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile; (Se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso.)
e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione;
- comunicazione a OSS.RIO e Prog.sta
2. - Responsabilità del Prog.sta per danni subiti dalla S.A. x errori od omissioni
- Responsabilità ritardi e maggiori oneri di Esecutore per lavori che comprendono progetti.
3. No varianti (art. 132 1p. 3c.)
- interventi di dettaglio disposti da D.L.
- che non comportino un aumento dell'importo del contratto
- se di importo <= 10% x lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro
- se di importo <= 5% x tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto
- Sono ammesse varianti, in aumento o in diminuzione (art. 132 2p. 3c.),
- in aumento non > 5% dell'importo originario del contratto
- che devono trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera
- se nell'esclusivo interesse dell'amministrazione
- sono finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità
- semprechè non comportino modifiche sostanziali
- siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto
6. Si considerano errore o omissione di progettazione:
- l'inadeguata valutazione dello stato di fatto
- la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione
- il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta
- la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali

Art. n. 134 Variazioni ed addizioni al progetto approvato
1. Esecutore: nessuna variazione al progetto approvato, se non disposta dal D.L. e preventivamente approvata da S.A. nei limiti delle condizioni indicati dall'art. 132. C.c.
2. in caso contrario: no diritto al pagamento dei lavori non autorizzati, ripristino allo stato originario delle opere, secondo disposiz D.L.
3. D.L.. sentiti R.U.P. e Prog.sta, promuove redazione di perizia suppletiva e di variante, se è necessario e nei casi previsti dalla legge, con relazione (dove indica i motivi) a S.A.
4. Esecutore: obbligo di eseguire varianti approvate e indicate da D.L. purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.
5. Ordini S.A. sono quelli approvati, ad eccezione di quelli che può impartire il D.L. di cui all'Art. 132 1p 3c.
6. variazioni ai prezzi di contratto, altrimenti per lavorazioni o materiali non previsti: formazione di nuovi prezzi (Art. 136 V.R.)
7. R.U.P. accertamento cause, condizioni e presupposti art. 132 c.1 C.c. con relazione a seguito di approfondita istruttoria e motivato esame dei fatti.
8. R.U.P. su proposta di D.L.
- descrive la situazione di fatto
- accerta la sua non imputabilità alla S.A.
- motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori
- precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione
per cause impreviste e imprevedibili di cui art. 132 c.1b C.c
- R.U.P. riferisce a S.A. se non è possibile eseguire i lavori secondo le originarie previsioni progettuali a causa di provvedimenti della P.A.
- R.U.P. relazione avrà x oggetto la verifica delle caratteristiche dell’evento in relazione alla specificità del bene, o della prevedibilità o meno del rinvenimento, se condizioni di cui art. 132 c.1c C.c.
9. Perizie sempre approvate da S.A. se comportano ulteriore spesa oltre a quella del Q.T.E. a meno che
- negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal R.U.P. (anche quelle del D.L. di cui all'art. 132 1p. 3c.) sempre che non alterino la sostanza del progetto
10. Perizie approvate dal R.U.P.: anche le variazioni
di cui all'art. 132 2p. 3c.
- previo accertamento della loro non prevedibilità,
- che comportano un aumento della spesa <= 5% dell'importo originario del contratto
-- alla cui copertura si provveda attraverso l'accantonamento per imprevisti
-- mediante utilizzazione, ove consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di gara
11. Responsabilità dei componenti uff. D.L. (ciascuno x le proprie competenze)
- dei danni derivati alla S.A. dalla inosservanza del presente articolo
- conseguenze derivate dall'aver
- ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto
- senza averne ottenuta regolare autorizzazione
- semprechè non derivino da interventi volti ad evitare danni a soggetti sottoposti a tutela dei beni culturali e ambientali
Art. n. 136 Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto

1. Nuovi prezzi se è necessario eseguire
- lavorazioni non previste
- adoperare materiali di specie diversa o provenienti da luogo diversi
- Valutazione:
a) desumendoli dal prezziario di cui all'art. 34 c 1; (Materiali, Manod, Noli: listini ufficiali o c.c.i.a.a. o in difetto, dai prezzi correnti di mercato. Prezzo tot = applicaz di % Sic + tra 13 e il 15% Sp.Gen + 10% utile)
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
2. Nuove analisi si riferiscono ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta
3. R.U.P. approvaz N.P. dopo contraddittorio tra D.L. ed Esecutore. Se spese > Q.T.E., approvaz. S.A. su proposta R.U.P. prima di contabilizzazione.
4. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui all'art. 133.c.3 C.c. (applic prezzo chiuso: aumento % fissata da Min Infrast, sui prezzi ribassati se differenza tra il tasso di inflazione reale e quello di inflazione programmato nell'anno precedente è > 2%)
5. Se Esecutore non accetta i N.P. cosi' determinati e approvati, S.A. può obbligarlo a eseguire lavori da realizzare su base di N.P. I N.P. s'intendono definitivamente accettati se Esecutore non iscriva riserva negli atti contabili.
Art. n. 10 Variazione al progetto appaltato
1. Esecutore:
- nessuna modifica ai lavori appaltati di sua esclusiva iniziativa
- in caso contrario (salva diversa valutazione del R.U.P.) deve demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità

- non può vantare compensi, rimborsi o indennizzi
8. Responsabilità ritardi e maggiori oneri di Esecutore per lavori che comprendono progetti, se da variante dipendono errori.
Sono a suo totale carico:
- l'onere della nuova progettazione,
- le maggiori spese,
- le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale
- gli ulteriori danni subiti dalla S.A
Art. n. 11 Variazione al progetto appaltato.

1. Esecutore può proporre al D.L., nel corso dei lavori, variazioni migliorative con diminuzione importo (escl appalto concorso) alle condizioni di cui al 2p. 3c dell'art. 132 C.c
2. proposta:
- miglioramento aspetti funzionali
- apporto di singoli elementi del progetto/comp tecnolog
- no riduzione prestazioni qualitative e quantitative
- no slittamento dei tempi
- no minori condizioni di sicurezza dei lavoratori
- idoneità proposta dimostrabile con tecniche di valutazione
3. Esecutore perizia tecnica con valutazione economica a D.L. che entro 10 gg (unitamente al suo parere) la invia al R.U.P. che a sua volta, sentito il Prog.sta deve rispondere all'Esecutore in 30 gg . In caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.
4. Esecutore: proposte predisposte e presentate in modo da non rallentare lavori
5. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata sono ripartite in parti uguali tra la S.A. ed Esecutore
Art. n.6.
Non sono considerate varianti, gli interventi disposti dal D.L. per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% delle categorie di lavoro dell'appalto a corpo che non comportino un aumento dell'importo di contratto stipulato.
L'importo in aumento non può superare il 5% se
- trova copertura nella somma stanziata
- se viene eseguita nell'interesse della S.A.,
- sono finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità
- se non comportino modifiche sostanziali
- sono motivate da sopravvenute e imprevedibili esigenze al momento della stipula del contratto.
varianti, osservatorio, progettazione, stazione appaltante, esecutore, responsaibile del procedimento, direttore dei lavori, riserve, prezzi ......... link
VaTi
03
Varianti (1/5)
Art. n. 132 Varianti in corso d’opera
4. risoluzione del contratto (e indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale) se le varianti (di cui comma 1, lettera e) dovute ad errori e omissioni del Prog.sta sono > 1/5 dell'importo originario del contratto
5. la risoluzione del contratto dà luogo al pagamento
- dei lavori eseguiti
- dei materiali utili
- del 10% dei lavori non eseguiti,
- fino a 4/5 dell'importo del contratto
Art. n. 114 Varianti in corso d’opera
1. varianti in corso di esecuzione del contratto sono ammesse
- nei casi stabiliti dal presente codice
- fermo restando quanto disposto dall'art. 76 (varianti consentite per offerta economicamente più vantaggiosa)
2. - nei casi previsti dal Regolamento
Art. n. 135 Diminuzione dei lavori Durante l'esecuzione dei lavori, la S.A. può ordinare, alle stesse condizioni del contratto una diminuzione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale Art. n. 10 Variazione al progetto appaltato
2. S.A. (x sole ipotesi di cui art. 132 c. 1 C.c.)
- può ordinare in corso d'opera una variazione <= 1/5 dell'importo dell'appalto
- Esecutore
- può eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario
- salvo formazione di nuovi prezzi x lavorazioni non previste (Art.134 C.6 V.R.)
- non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori
3. Se Variante > 1/5 dell'importo dell'appalto:
- Esecutore deve dichiarare entro 10 gg (dal ricevimento della richiesta) al R.U.P. se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni;
- se non lo fa entro il termine s'intendono accettate condizioni del R.U.P.
- S.A.: entro 45 gg (dal ricevimento della risposta dell'Esecutore) deve riferire ad Esecutore sue determinazioni
- se non lo fa entro il termine s'intendono accettate condizioni dell'Esecutore
4. 1/5 = somma risultante di
- contratto originario,
- aumentato dell'importo degli atti di sottomissione per varianti già intervenute,
- ammontare importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'Esecutore, ai sensi dell'Art. 240 (Accordi Bonari). No tale disposizione se > 1/5 è dipeso da errori progettuali
- 5. Esecutore: può chiedere compenso per parte eccedente 1/5 per aumenti rispetto a contratto di opere di fondazioni
6. Esecutore: riconoscimento a lui costi <= 1/5 se varianti nelle quantità dei vari gruppi di lavorazioni comprese nell'intervento ritenute omogenee, gli causano pregiudizio economico, semprechè non siano modifiche essenziali alla natura dei lavori. Notevolemente pregiudizievole è la variazione singolo gruppo
7. viene accreditata la somma riconosciuta da S.A. in caso di dissenso sul compenso da riconoscere, salvo riserva dell'Esecutore per l'ulteriore richiesta
Art. n. 12 Diminuzione dei lavori
1. S.A. (indipentemente dalle ipotesi di cui art. 132 C.c.)
- può ordinare in corso d'opera una variazione < 1/5 dell'importo dell'appalto
- senza che nulla spetti all'Esecutore
2. S.A. comunica subito all'Esecutore tale facoltà e comunque prima del raggiungimento dei 4/5 importo contrattuale
Art. n titolo art
Art. n titolo art
varianti, progettazione, stazione appaltante, esecutore, risoluzione, responsabile del procedimento, direzione lavori, capitolato Il quinto d'obbligo o sesto quinto. Dopo 1/5 (da qui la definizione di 6/5) l'Esecutore, a fronte della richiesta dell'amministrazione, è libero di scegliere se recedere dal contratto oppure proseguire i lavori, dichiarando per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni. La facoltà dell'appaltatore di recedere dal contratto viene meno nel caso di varianti indotte da errori o omissioni del progetto esecutivo. In questo caso (Art. 132 C.4) ha l'obbligo di risolvere il contratto e indire una nuova gara. Altra eccezione al generale obbligo dell'appaltatore di sottomettersi alla potestà della S.A. è costituito dalle varianti migliorative in aumento previste dal terzo comma, ultima parte, dell'art. 132 della legge quadro: in questo caso, infatti, il limite va ricondotto nella più limitata misura del 5% ed esso appare inderogabile
DiLa
01
Direzione Lavori - Ufficio
Art. n. 130 Direzione dei lavori
1. Obbligo S.A. di istituire un ufficio D.L.: 1. D.L. + assistenti l'esecuzione di lavori pubblici oggetto del presente codice affidati in appalto
2. S.a. affida
a) ad altre amministrazioni pubbliche
- b) al progettista incaricato del progetto per gli stessi motivi, appartenenti a società di ingegneria o società di professionisti
c) ad altri soggetti scelti con le procedure previste dal codice per gli incarichi di progettazione
- quando:
(casi accertati dal R.U.P.)
-- per carenza in organico
-- difficoltà di rispettare i tempi della programmazione
-- svolgere le funzioni di istituto
-- lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale
-- necessità di predisporre progetti integrali che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze


Art. n.123 Ufficio della direzione dei lavori
S.A. istituiscono:
- prima della gara
- per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione nel rispetto degli impegni contrattuali

- di ogni singolo intervento
- ufficio: 1 solo D.L. o in relazione alla alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento 1 D.L e uno o più assistenti con funzioni di D.O. o di I.C.
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
direttore
lavori
, stazione
appaltante
, affidamento
......... link
DiLa
02
Direzione Lavori - Compiti Art. n.124 Direttore dei lavori
Il D.L.:
1. cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti
-- a regola d’arte
-- in conformità al progetto
-- in conformità al al contratto
2. ha la responsabilità del
-- coordinamento
-- supervisione dell'attività uff.cio D.L.
- interloquisce in via esclusiva con l’esecutore in merito a:
-- aspetti tecnici del contratto
-- aspetti economici del contratto
3.
-- dell'accettazione dei materiali sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche
4. fanno carico
-- tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla Legge o dal presente regolamento, nonchè verifica periodica
a) possesso e regolarità per obblighi dipendenti
b) validità del programma di manutenzione, con aggiornamento dei contenuti a lavori ultimati
Art. n. 15 Accettazione, qualità ed impiego dei materiali
1. Materiali
- corrispondere a prescrizioni del capitolato speciale

- messi in opera solo accettazione materiali
2.D.L. può rifiutare materiali deperiti che saranno sostituiti da Esecutore
3. rimozione d'ufficio a spese Esecutore se non provvede
4. dopo accettazione restano fermi i diritti e i poteri della S.A
5. Esecutore nessun diritto ad aumento dei prezzi se lavorazioni migliori
6. riduzione del prezzo per opere meno pregievoli
7. D.L. o Coll.ri: prove laboratorio. Costi da Q.T.E
8. Costo ulteriori prove (non previste dal Capitolato) a carico di Esecutore

Art. n. 16 Provvista dei materiali
1.scelta del luogo prelievo materiali x realizzare lavori
2. comprese costi per fornitura a piè d'opera
3. se poste a carico Esecutore: dimostrazione adempimenti x espropriazioni e occupazione temporane di suoli - Art. 17 no cambio se non previa autorizzazione D.L. e R.U.P.
Art. n titolo art
Art. n titolo art
direttore
lavori
, esecutore, materiali
......... link
DiLa
03
Direzione Lavori - Direttori operativi   Art. n.125 Direttori operativi
Assistenti con funzioni di D.O.:
1. collaborano con il D.L. nel verificare
-- che lavorazioni siano eseguite regolarmente
-- nell'osservanza delle clausole contrattuali
- rispondono direttamente al D.L.
2. gli possono essere affidati dai D.L.
a) denuncia eseguita dei calcoli delle strutture (onere esecutore)
b) coordinamento: programmare e coordinare attività dell'I.L (I.C. ?)
c) scostamento tempi: aggiornamento del cronoprogramma generale
d) progetto: identificazione difetti progettuali o esecutivi
e) qualità: individuare ed analizzarne le cause e proporre azioni correttive
f) assistenza al collaudo
g) prove di collaudo impianti (analisi e approvazione programma)
h) rispetto dei piani di sicurezza da parte dei direttore di cantiere (se D.O. è coordinatore sicur in fase di esec)
i) collaborare alla tenuta dei libri contabili
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. 17 Direttore tecnica del cantiere
Esecutore: obbligo di affidare la Direzione Tecnica di cantiere ad un Tecnico abilitato e iscritto al rispettivo Albo (già indicato in offerta e accettazione del tecnico)
- D.T.C.: controfirma gli ordini di servizio, condividendo con l'impresa ogni responsabilità di natura tecnica, civile e penale
- presenza in cantiere assieme al capo cantiere: in caso contrario il S.A: tramite D.L.: immediata sospensione
direttore
lavori
......... link
DiLa
04
Direzione Lavori - Ispettori di cantiere   Art. n.126 Ispettori di cantiere
Assistenti con funzioni di I.C.:
1. collaborano con il D.L. nel verificare

-- sorveglianza dei lavori in conformità prescrizion del Capitolato speciale di appalto
- Posizione I.C.:
-- 1 sola persona per turno di lavoro
-- a tempo pieno per
--- lavori che richiedono controllo quotidiano
--- fasi di collaudo
--- eventuali manutenzioni

2. gli possono essere affidati:
a) materiali verifica conformità alle prescrizioni (documenti di accompagnamento forniture)
b) materiali e apparecchiature: verifica fasi di collaudo prescritte da normativa
c) subappaltatori: controllo attività;
d) regolare esecuzione dei lavori: controllo conformità a specifiche tecniche contrattuali
e) laboratorio assistenza prove;
f) assistenza collaudi e prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
g) predisposizione atti contabili se incaricati dal D.L.
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
direttore
lavori
......... link
DiLa
05
Direzione Lavori - Ordini di Servizio   Art. n.128 Ordini di Servizio
- l'atto con il quale sono impartite le disposizioni e istruzioni d R.U.P. a D.L., e da D.L. a Esecutore circa:
-- regolarità dei lavori
-- ordine da seguire x esecuzione
-- periodicità x rapporto lavori
- è redatto in 2 copie sottoscritte da D.L. trasmesse all’esecutore che li restituisce firmati x presa conoscenza
- no documento per iscrizione riserve
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
direttore
lavori
, responsabile del procedimento
......... link
DiLa
06
Direzione Lavori -
Consegna
 

Art. n.129 Giorno e termine per la consegna
1. R.U.P. autorizza D.L. a consegna sotto riserva di legge: x ragioni di urgenza dopo aggiudicazione definitiva
2. Deve avvenire entro 45 gg da approvazione del contratto x le amm.ni statali, da stipula x le altre amm.ni
- Cottimo fiduciario: termine da accettazione offerta
3. D.L. comunica giorno e ora all'esecutore a cui spettano tutti gli oneri
4. D.L. rimborsa esecutore spese sostenute x mancata stipula del contratto in caso di consegna x urgenza
6. - Consegna deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con esecutore
- da data verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera
7. - decorrenza termine lavori sempre dal 1° giorno di convocazione, anche se fissata dal D.L. una nuova data
- 2° mancata presentazione: facoltà S.A. di risolvere contratto e incamerare la cauzione
-8.9, 10 - se non avviene consegna o se questa avviene e poi è sospesa da S.A. x ragioni non di forza maggiore, dopo 60 gg, l'esecutore può chiedere istanza di recesso e ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo
- se ritardo o sospensione consegna > 1/2 durata contrattuale e avviene x colpa della S.A., l'istanza di recesso dell'esecutore deve essere per forza accolta
- con rimborso di tutte le spese contrattuali + quelle effettivamente sostenute e documentate ma <= a limiti capitolato generale.
11. Trasmissione a OSS.RIO


Art. n.71
Disposizioni preliminari
L’avvio delle procedure di scelta del contraente presuppone l’acquisizione da parte del R.U.P. dell’attestazione del D.L. in merito a
- accessibilità aree secondo progetto
- assenza impedimenti sopravvenuti rispetto a accertamenti pre progetto
- realizzabilità del progetto anche in relazione alle condizioni tangibili del momento

2. offerta esecutore è accompagnata da dichiarazione di:
- avere esaminato
- compreso il computo metrico
- essersi recati sul luogo di esecuzione
- avere preso conoscenza delle condizioni locali circostanze generali e particolari suscettibili di influire su
-- determinazione dei prezzi
-- condizioni contrattuali
-- esecuzione dei lavori
- aver giudicato
-- i lavori stessi realizzabili
-- elaborati progettuali adeguati
-- prezzi nel loro complesso remunerativi
3. in nessun caso si stipula contratto, se R.U.P. ed Esecutore non abbiano dato atto con verbale sottoscritto del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori (dichiarazione presente nel verbale di consegna)
4. posti in essere in tempo compatibile con la stipula: adempimenti necessari x avvio a procedure espropriative

Art. n 9 Riconoscimenti a favore dell'appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori
1: accoglimento istanza di recesso: rimborso spese contrattuali + spese effettivamente sostenute e documentate, calcolate sull'importo netto: da 1 % (x imp fino a 5.000 ML) a 0,20 (x imp > 3.000 ML)
2. no accoglimento e ritardata consegna: 'interesse legale calcolato su produz media giornaliera prevista da progr esecuzione nel periodo di ritardo, calc da recesso a consegna effettiva
3. oltre a 1. e 2. non spettano altre somme
4. - recesso: ric pagam entro 60 gg da accoglim, pena decadenza
- Rit/Sosp Consegna rich tramite riserve in verbale di consegna e confermate in Reg. Cont.tà
con mod.tà art. 165
Art. 11 Obblighi diversi dell'appaltatore
- oltre al programma esecutivo
- trasmissione a S.A., prima inizio lavori, entro 30 gg da consegna: documentazione di avvenuta denuncia agli enti provvidenziale, infortunistici e cassa edile
- impianto di cantiere entro 10 gg dalla firma del verbale di consegna
- provvedere a tenere a disposizione dl D.L. un locale (fino a collaudo), strumenti, e attrazzature per misurazioni lavori,
- a prestarsi, a sue cure e spese, a prove su materiali e a predisporre apposito personale
- sorveglianza
- occupazioni temporane di aree e strade adiacenti
- a sgomberare entro 2 mesi da ultimazione il cantiere
- tabelle da cantiere con indicazione nominativi subappaltatori, iscrizioni
- anticipare costi allacci
- assumere custodia opere (manutenzione ordinaria e straordinaria fino a collaudo)
- Direttore di cantiere: tecnico abilitato e iscritto all'albo con competenza in c.a. (fornire accettazione incarico)
- tassa di bollo e registro
- nei prezzi sono compresi ogni opera provvisionale, consumo
- dichiarazione di conformità d.m. 37/08 e piano di manutenzione
- collaudi tecnici e certificato pervenzione incendi
direttore lavori, responsabile del procedimento, esecutore, riserve, affidamento, consegna lavori AVCP: Prevedibilità cause sospensione lavori condiz. impedim. a regol esec lavori potevano e dovevano essere affront da S.A. in via prevent, nell’ambito di una corretta e completa programmaz dell’interv a farsi. Se sospens dopo consegna quindi: motivazioni non generiche del R.U.P x non imputabilità S.A. specificando che le tali condizioni non erano prevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori, altrimenti colpevole di danno erariale.
Consegna dei lavori sotto riserva di legge
DiLa
07
Direzione Lavori - Verbale Consegna   Art. n.130 Processo verbale di consegna
1.Verbale contiene:
a condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e operazioni eseguite
- a) aree e mezzi d'opera concessi all’esecutore x esecuzione lavori
- b) dichiarazione che area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori.
2. più luoghi e tempi, se grandi estensioni, fanno parte tutti del processo di consegna
3. in caso di consegna sotto riserva di legge il verbale indica quali lavorazioni devono procedere secondo il programma di esecuzione dell'esecutore. A stipula contratto, D.L. revoca limitazioni
4. Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal D.L.e dall'esecutore.
5. 1 esemplare è inviato da D.L. a R.U.P.
6: consegna parziale (se prevista da capitolato) in caso di temporanea indisponibilità delle aree o natura lavori: tanti verbali parziali. Ultimazione decorre dall'ultimo verbale di consegna parziale
7. Esecutore: programma di esecuzione lavori che preveda la realizzazione prioritaria lavorazioni su aree disponibili
Art. n. 21 Tempo per la ultimazione dei lavori
1. ultimazione da ultimo verbale di consegna parziale se consegna frazionata
2. Esecutore: comunica ultimazione a D.L. che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio
3. nessun diritto a scioglimento contratto se superano durata contrattuale
4. Calcolo penali x risoluzione contratto = somma ritardo accumulato rispetto a programma esecutivo (S.A.) e il termine assegnato da D.L.:
Art. 9
L'Esecutore è obbligata a consegnare alla S.A., all'atto della consegna sotto riserva di legge, ovvero entro 10 gg dall'aggiudicazione dei lavori, e comunque prima della stipula del contratto, un programma esecutivo da cui risulti lo sviluppo dei lavori nel tempo stabilito contrattualmente ed il numero dei lavoratori da impiegare nel cantiere distinto per qualifiche di cui all'art. 45 C.10 V.R.
Art. 18 Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma
Entro 30 gg da consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Esecutore consegna a D:L. un proprio programma esecutivo dei lavori che deeve riportare per ogni lavrazioni, le previsioni circa il periodo di esecuzione e l'ammontare presunto, parziale e progressivo del S.A.L. alle date contrattualmente stabilite che sarà approvato da D.L. entro 5 gg.
direttore lavori, esecutore, penali, consegna lavori ......... link
DiLa
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Direzione Lavori- Ultimazione   Art. n.130 Processo verbale di consegna
4. Dalla data della consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
Art. n. 21 Tempo per la ultimazione dei lavori
1. ultimazione da data del verbale di consegna
  direttore lavori, esecutore, ultimazione lavori  
DiLa
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Direzione Lavori - Differenze a consegna   Art. n.131 Differenze riscontrate all'atto della consegna
1. D.L.: responsabile corrispondenza verbale consegna all'effettivo stato luoghi
2. D.L. comunica a R.U.P. differenze fra le condizioni locali e progetto proponendo provvedimenti
3. Esecutore: riserve (con modalità art. 165) su verbale se vuol far valere pretese
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
direttore lavori, esecutore, responsabile del procedimento, riserve ......... link
DiLa
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Direzione Lavori - Consegna materiali tra esecutori Art. n... titolo art
Art. n... titolo art
Art. n.132 Consegna di materiali da un appaltatore ad un altro
1. D.L.: in caso di subentro di nuovo esecutore, verbale in contraddittorio con entrambi per accertare lo stato dei fatti
2. se il sostituito si rifiuta, si redige verbale con 2 testimoni. Se il subentrante non interviene si sospende consegna e si procede con art. 129 C.7
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
direttore lavori, esecutore, ......... link
DiLa
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Direzione Lavori -
Sospensione e Ripresa
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n 133 Sospensione e ripresa dei lavori
1. D.L. ordina sospensione se circostanze impediscono il proseguo utilmente a regola d'arte, indicando le ragioni e l’imputabilità
3. - D.L. ed Esecutore: Verbale di sospensione indicazione ragioni interruzione
- D.L. a R.U.P. entro 5 gg
4. Verbale sospensione indica anche:
- S.A.L.
- esecuzione interrotta di opere
- cautele adottate x riprendere senza oneri
- consistenza forza lavoro e mezzi d’opera
5. D.L. visite al cantiere non oltre 90 gg
6. D.L. ed Esecutore: Verbale di Ripresa Lavori: cessate le cause della sospensione
7. D.L. ed Esecutore: Verbale di sospensione parziale: circostanze di forza maggiore che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori
Art. n 24 Sospensione e ripresa dei lavori
1.ammessa sospensione in casi di
- avverse condizioni climatiche
- forza maggiore
- altre circostanze speciali (tra cui necessità di redigere varianti)
2. permanenenza per il tempo necessario a far cessare cause di int.ne
5. salvo superamento 1/4, nessuno compenso ad Esecutore
6.durata sospensione non è calcolata in durata contrattuale, salvo colpa Esecutore
7. Alla sospensione parziale (art. 133 c.7 VR) si applicano i commi 1, 2 e 5 con differimento dei termini contrattuali = giorni di sospensione x rapporto lavori non eseguiti a causa di sos.parz. / importo totale lavori previsto nello stesso periodo secondo programma Esecutore
Art. n titolo art
Art. n titolo art
direttore lavori, esecutore, responsabile procedimento, sospensione, ripresa ......... link
DiLa
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Direzione Lavori -
Sospensione e ripresa per ragioni di pubblico interesse
  Art. n 133 Sospensione e ripresa dei lavori ..
2. R.U.P. può ordinare sospensione, al di fuori ragioni C.1, per ragioni pubblico interesse o necessità,
Art. n 24 C.4. Sospensione e ripresa dei lavori
4. R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori
  direttore lavori, esecutore, responsabile procedimento, sospensione, ripresa  
DiLa
13
Direzione Lavori -
Contestazione Sospensione
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n 133 C.2. Sospensione e ripresa dei lavori
8 - Esecutore: contestazioni iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori
- se non firma valgono le prescrizioni articolo 165 (dopo 15 gg fatti registrati si intendono definitivamente accertati e decadenza di rivalsa)
Art. n 24 C.3. Sospensione e ripresa dei lavori
Esecutore diffida R.U.P. x far dare disposizioni a D.L. x ripresa lavori se S.A. non lo fa pur cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea
Art. n titolo art
Art. n titolo art
direttore lavori, esecutore, riserve, sospensione ......... link
DiLa
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Direzione Lavori - Superamento di 1/4 della sospensione   Art. n 133 Sospensione e ripresa dei lavori
9. Se sospensione > 1/4 trasmiss a OSS.RIO
Art. n 24 C.4. Sospensione e ripresa dei lavori
Esecutore: scioglimento del contratto senza indennità se sospensione/i > 1/4 durata contrattuale o quando supera 6 mesi complessivi
- se S.A. non accetta scioglimento: Esecutore ha diritto a rifusione spese x prolungamento sospensione
Art. n titolo art
Art. n titolo art
direttore lavori, esecutore, riserve, stazione appaltante, sospensione ......... link
DiLa
15
Direzione Lavori - Sospensione illegittima     1.Art. n. 25 Sospensione illegittima
1.Sono illegittime
- quelle disposte per cause diverseda quelle citate in Art. 24
- danno diritto a Esecutore riconoscimento danni prodotti
2. danno quantificato su criteri che calcolano spese generali infruttifere, lesione dell'utile e mancato ammortamento e retribuzioni inutilmente corrisposte
3. al di fuori del c.2 sono ammessi risarcimenti ulteriori solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori
Art. n titolo art
Art. n titolo art
direttore lavori, esecutore, riserve, sospensione, stazione appaltante ......... link
DiLa
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Direzione Lavori - Proroghe     Art. n 26 Proroghe
1. Esecutore: la chiede quando x cause a lui non imputabili, non è in grado di ultimare i lavori entro il termine fissato
2. formulata con congruo anticipo rispetto a scadenza termine contrattuale
la sua concessione non pregiudicai diritti esecutore
3. R.U.P.: rilascia entro 30 gg da richiesta, sentito D.L.
Art. n titolo art
Art. n titolo art
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01
Contabilità Lavori - Accertamento, registrazione Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n 155 Accertamento e registrazione dei lavori
1 Costo Lavoro: spese + somministrazioni, assistenza + espropriazioni + qualsiasi altra
2. Atti contabili redatti da D.L.:
- sono atti pubblici agli effetti di Legge
- scopo: accertamento e registrazione tutti i fatti producenti spesa
3. Accertamento e registrazione devono avvenire contemporaneamente al loro accadere x consentire al D.L. attraverso lo S.A.L. (stato e importo) e l'entità dei relativi fondi di:
- rilascio immediato di S.A.L. e Certificati di Pagamento
- controllo dello sviluppo lavoro
- impartire disposizioni x esecuzione entro spesa
- promuovere subito provvedimenti se carenza fondi
4. Possibilità di utilizzare programmi informatici ma nel rispetto della tenuta dei documenti contabili
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
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02
Contabilità Lavori - Elenco documenti e chi li firma Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n 156 Elenco dei documenti amministrativi e contabili
1 I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono (e li firma):
a. il giornale dei lavori: solo annotaz D.L.;
b. i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste: D.L., Esec*
c. le liste settimanali: Esec*, Esec
d. il registro di contabilità: D.L., Esec
e. il sommario del registro di contabilità;
f. gli stati d'avanzamento dei lavori: D.L.
g. i certificati per il pagamento delle rate di acconto: R.U.P. (Inail D.L. ?)
h. il conto finale: D.L., Esec
h. relazione conto finale: D.L.,
h. relazione (riservata) conto finale: R.U.P.
2. cosa firma il D.L.
3. cosa firma l'Esecutore - Esec*: tecnico dell’appaltatore suo rappresentante che ha assistito al rilevamento delle misure
4. cosa firma il R.U.P. (L' Art. 163 prescrive la firma anche (ma prima della trascrizione) sul Registro di Contabilità anche se la responsabilità della relativa tenuta è del D.L. )
Art. n titolo art
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03
Contabilità Lavori - Giornale dei lavori Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n 157 Giornale dei lavori
1 è tenuto da un assistente del D:L. per annotare in ciascun giorno:
- ordine, modo e attività con cui progrediscono le lavorazioni
- specie e numero operai,
- attrezzatura tecnica impiegata
- andamento tecnico ed economico lavori
2. sono riportate anche:
- circostanze e avvenimenti che possono influire sui lavori
- istruzioni ricevute
- osservazioni meteorologiche ed idrometriche
- indicazioni su natura terreni
- particolarità che possano essere utili
3. sono inoltre annotati anche:
- ordini di servizio
- istruzioni e prescrizioni D.L. e R.U.P.
- relazioni indirizzate al R.U.P.
- processi verbali accertamento di fatti o di esperimento di prove
- contestazioni
- sospensioni
- riprese dei lavori
- varianti disposte
- modifiche od aggiunte ai prezzi
4. il D.L. ogni 10 gg o in occasione di visita
verifica e aggiunge, apponendo la sua firma. dopo l'ultima annotazione dell'assistente:
- esattezza annotazioni
- osservazioni
- prescrizioni e avvertenze che ritiene opportune
Art. n titolo art
Art. n titolo art
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04
Contabilità Lavori - Libretto di misura Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n 158 Libretti di misura dei lavori e delle provviste
1. contiene misura e classificazione lavorazioni e provviste, ed in particolare:
a genere classificata secondo denominazione di contratto
b parte di lavorazione eseguita ed il posto
c figure quotate lavorazioni eseguite (profili e i piani quotati , prima e dopo, se modificano stato)
d forma e modo di esecuzione nelle sue varie parti
2. se misure desumibili con applicazione di medie: elementi e processo di calcolo
3. programmi di contabilità computerizzata: compilazione libretti sulla base dei rilevati nel brogliaccio, con registrazione misure rilevate in cantiere ed in contraddittorio con Esecutore
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05
Contabilità Lavori - Annotazione misure a corpo Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n 159. Annotazione dei lavori a corpo
1. su Libretto di Misure di :
- quota percentuale dell'aliquota relativa alla stessa categoria
- rilevabile dal capitolato speciale d'appalto
- in occasione di ogni S.A.L.
- per ogni categoria in cui il lavoro è stato suddiviso
2. e' riportata anche nel registro di contabilità
3. il D.L. valuta autonomamente le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni
- ne controlla l'attendibilità, attraverso un riscontro nel computo metrico-estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte
- il computo non fa parte della documentazione contrattuale
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06
Contabilità Lavori - Modalità misurazione Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n 160 Modalità della misurazione dei lavori
1 il D.L.
- ha la tenuta dei libretti delle misure
- a lui spetta eseguire la misurazione
- a lui spetta determinare la classificazione delle lavorazioni
- tali operazioni possono essere da lui attribuite al personale che lo coadiuva ma sempre sotto la sua diretta responsabilità
- deve verificare i lavori
- certificarli sui libretti con propria firma
- cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall’Esecutore o dal tecnico dello stesso che ha assistito al rilevamento delle misure
2. Esecutore:
- invitato ad intervenire alle misure
- può richiedere all'ufficio di procedervi e
- deve firmare subito dopo il D.L.
- se rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti, il D.L. procede in presenza di 2 testimoni che firmeranno i documenti
- devono essere firmati dall’appaltatore o suo tecnico anche i disegni allegati ai documenti nei quali sono richiamati e devono riportare data e numero della pagina del libretto corrispondente
Art. n titolo art
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07
Contabilità Lavori - Lavori su fatture Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n 161 Lavori e somministrazioni su fatture
il D.L.
- li verifica per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto
- anche se pagate, li iscrive nei conti solo se interamente soddisfatte e quietanzate
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08
Contabilità Lavori - Liste settimanali Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n 162. Note settimanali delle somministrazioni
l' Assistente incaricato (preposto alla sorveglianza dei lavori) annota (previo brogliaccio) in apposite liste settimanali separate e distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, se di rilevante importanza:
- giornate di operai
- noli e mezzi d'opera
l'Esecutore firma:
- le liste settimanali in cui sono specificati le lavorazioni eseguite
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09
Contabilità Lavori - Registro di contabilità (trascrizione e tenuta) Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n 163. Forma del registro di contabilità
1 Registro di Contabilità
- in esso sono trascritte dal Libretto delle misure le annotazioni di lavorazioni somministrazioni
- le pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal R.U.P. e dall'Esecutore
2. la trascrizione può avvenire:
- in ordine cronologico
- o per articoli/serie di lavorazioni ma sempre in ordine cronologico ma in casi speciali e se prescritto dal R.U.P. su proposta del D.L.
- Il registro è tenuto dal D.L. o, sotto la sua responsabilità, da personale da lui designato
3. Speciale registro separato per lavori di edifici e di altre opere d'arte di grande importanza
Art. n titolo art
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10
Contabilità Lavori - Registro di contabilità (trascrizione e domane esecutore) Art. n titolo art
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Art. n 164. Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilità
1 Annotazione su Libretto delleMisure e Trascrizione sul Registro di Contabilità:
- a seconda delle modalità di contabilizzazione
- sul luogo del lavoro
- R.C.: per ogni partita, trascrizione di:
-- richiamo pagina L.M.
-- il prezzo unitario di appalto
- Domande Esecutore:
-- formulate e giustificate (nel modo indicato dall'art. 165)
-- motivate deduzioni D.L.
-- stessa procedure per ogni successiva annotazione
-- Esecutore rifiuta di firmare --> comma 5 art. 165
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11
Contabilità Lavori - Registro di contabilità (Riserve) Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n 165. Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità
1 Esecutore: firma con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato
2. Esecutore: se non firma, è invitato a farlo entro 15 gg (se persiste nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione)
3. Esecutore: se ha firmato con riserva, entro 15 gg deve esplicarle, pena la decadenza, scrivendo e firmando nel registro
-- le corrispondenti domande di indennità
-- indicando con precisione
--- le cifre di compenso cui crede aver diritto
--- le ragioni di ciascuna domanda
4. D.L.:
- nei successivi 15 gg. espone nel registro le sue motivate deduzioni
- se omette di motivarle in modo esauriente
- non consente alla S.A. la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'Esecutore
- incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, l’amministrazione dovesse essere tenuta a sborsare
5. I fatti registrati
- si intendono definitivamente accertati
- decade diritto Esecutore di far valere
-- riserve e domande
--- in qualunque termine
--- in qualunque modo
se Esecutore:
- non ha firmato il R.C. entro 15gg
- lo ha firmato, entro il termine, ma con riserva
-- ma senza esplicarle
--- nei termini previsti
--- nelle modalità
previste
6. Operatività della riserva in sede di contabilizzazione definitiva delle lavorazioni interessate, quando vengono portate in detrazione le partite provvisorie
- D.L.
-- registra in partita provvisoria sui libretti e successivi documenti contabili
-- quantità dedotte da misurazioni sommarie
-- se non è possibile
--- una precisa e completa contabilizzazione
--- per qualsiasi legittimo impedimento

Art. 28 CAPITOLATO GEN Valutazione dei lavori in corso d'opera
1. Capitolato speciale può prevedere:
- per determinati manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera
- prezzo a piè d'opera
- in misura non superiore alla 1/2 del prezzo stesso
- accreditamento in contabilità prima della messa in opera
2. all'importo lavori eseguiti è aggiunta la 1/2 di quello dei materiali provvisti a piè d'opera
- da valutarsi a prezzo di contratto
- o, in difetto, ai prezzi di stima
- salva diversa pattuizione
- accettati dal direttore dei lavori
3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio dell'Esecutore, e possono sempre essere rifiutati dal D.L. se diversi da quelli prescritti contrattualmente o difettosi
Art. 31 Forma e contenuto delle riserve
1. Esecutore
- è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del.D.L.
- senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori
- quale che sia la contestazione o la riserva
2. riserve devono essere iscritte a pena di decadenza,
- sul primo atto
dell'appalto idoneo a riceverle
- successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Esecutore
- nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole
- non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate
3. devono
- essere formulate in modo specifico
- indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano
- devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione di quanto l'esecutore ritiene gli sia dovuto
- essere esplicate e quantificate dall'Esecutore, a pena di decadenza, entro il termine di 15 gg
4. La quantificazione è effettuata definitivmente, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto
Art. 32 Definizione delle riserve al termine dei lavori
1. S.A., entro 90 gg da trasmissione collaudo, esamina e valuta riserve e pretese Esecutore che non sono state oggetto di A.B.
2. Esecutore: può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve formulando istanza, decorsi inutilmente i termini previsti dall'art. 141 c.3 C.c. per il rilascio del Collaudo/C.r.e.
- S.A. in questo caso deve pronunziarsi entro i successivi 90 gg .
3. S.A. deve pagare somme eventualmente riconosciute entro 60 gg da accettazione Esecutore. Se ritardato pagamento: interessi legali.
4. Le domande che fanno valere in via ordinaria o arbitrale pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.


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12
Contabilità Lavori - Registro di contabilità (Titoli speciali di spesa) Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n 166. Titoli speciali di spesa
1 Lista Settimanale (riassunto) in Registro di Contabilità
2. Capo distinto x prezzi originali ribassati
3. Sunto di fatture in R.C.
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13
Contabilità Lavori - Sommario del registro Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n 167. Sommario del registro
1 Classificazione di ciascuna partita secondo il rispettivo articolo di elenco (e di perizia)
2. lavori a corpo:
- categoria di lavorazione secondo il capitolato speciale
- indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo
3. il Sommario indica per ogni S.A.L. (verifica rispondenza all'ammontare dell'avanzamento dal R.C.)
- quantità di ogni lavorazione eseguita
- relativi importi
Art. n titolo art
Art. n titolo art
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14
Contabilità Lavori - Distinti documenti Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n 170 Contabilizzazione separate di lavori e Art. n 171 Lavori annuali estesi a più esercizi
1 distinti documenti e diversi certificati di pagamento per gestione separata dei relativi Q.t.e. se riferimento a fonti diverse di finanziamento
1. I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilità e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti

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15
Contabilità Lavori - Stato di avanzamento lavori Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n 168 Stato di avanzamento lavori
1. D.L. redige S.A.L.,
- con le modalità del Capitolato speciale d'Appalto (raggiungimento importo previsto)
- nei termini specificati
quando
- si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto
- in S.A.L.
- sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio al momento della rilevazione
- è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi con estremi di approvazione
2. S.A.L.
- è ricavato dal registro di contabilità
- può essere redatto
-- anche utilizzando quantità ed importi progressivi per voce
- per categoria riepilogati nel sommario, nel caso di lavori a corpo
3. S.A.L. redatto in base a misure e a computi provvisori se ricorrono condizioni di cui l'Art. 161 ( fatture).
In questo caso:
- responsabilità del D.L.
- libretti delle misure devono essere stati regolarmente firmati dall' Esecutore o suo Tecnico
- opportuna annotazione in S.A.L.
Art. n. 7 Tutela dei lavoratori
1. L'Esecutore deve rispettare: - norme e prescrizioni dei
- contratti collettivi
- leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
- assicurazione e assistenza dei lavoratori
2. Garanzia di tale osservanza: ritenuta dello 0,50%
- R.U.P. comunica x iscritto l'emissione di ogni S.A.L. a Inps, Inail, e Cassa Edile ove occorra
3. detrazione sulle rate di acconto delle somme relative agli inadempienze accertate
4. svincolo delle ritenute, soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo approvazione del collaudo e a meno di detrazioni dovute a eventuali inadempimenti comunicati al R.U.P. da Inps, Inail, e Cassa Edile
Art. n. 13 Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore
1. R.U.P. obbliga Esecutore al pagamento dei dipendenti entro 15 gg. In caso di inottemperanza, detrazioni su rate per corrispondere retribuzioni arretrate
3. contestazioni esecutore a ufficio provinciale del lavoro
Art. n. 9 Trattamento economico e giuridico maestranze
- detrazione 0,5 % sui pagamenti in acconto x garanzia obblighi osservanza C.C.N.L. e regolarità contributiva
- in caso di inottemperanza verranno applicate art. 7 e 13 del C.S.
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16
Contabilità Lavori - Certificato di pagamento Art. n 133 Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento
- relativi agli acconti e alla rata di saldo
- rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto
- che non devono comunque superare quelli fissati dal regolamento
- spettano all'esecutore dei lavori
- gli interessi, legali e moratori
- questi ultimi nella misura accertata annualmente con
- D.M. Infrastrutture, di concerto Finanze
- ferma restando la sua facoltà
- trascorsi i termini di cui sopra
- o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto
- raggiunga il 1/4 dell'importo netto contrattuale
- di agire ai sensi dell'art. 1460 Codice Civ. (Eccezione d'inadempimento: la parte ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie )
- ovvero, previa costituzione in mora della S.A.
- e trascorsi 60 gg dalla stessa di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto
Art. n 169 Certificato per pagamento di rate
1 R.U.P. rilascia apposito certificato, non oltre il termine stabilito dal capitolato speciale d'appalto, quando per l'ammontare delle lavorazioni eseguite è dovuto il pagamento di una rata di acconto
- è inviato alla S.A., in originale ed in 2 copie, per l'emissione del mandato di pagamento
2. Ogni certificato è annotato nel registro di contabilità
Art. n 114 Pagamenti in acconto
1.Nel corso dell’esecuzione dei lavori
- sono erogati all'Esecutore
- in base ai dati risultanti dai documenti contabili
- pagamenti in acconto del corrispettivo dell’appalto
- nei termini o nelle rate stabiliti dal capitolato speciale ed a misura dell’avanzamento dei lavori
- regolarmente eseguiti
2.R.U.P. emette certificati di pagamento delle rate di acconto
- sulla base dei documenti contabili
- indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei lavori eseguiti
- non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale
- o non appena raggiunto l’importo previsto per ciascuna rata
3.S.A: dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione
- se sospensione dei lavori > 90 gg
Art. n 116 Ritardato pagamento
1.Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto
- rispetto ai termini indicati nel capitolato generale o speciale
- sono dovuti gli interessi di cui all'art. 133.c. 1
3.Concessioni: corrispettivo per il pagamento rate annuali, prevede la decorrenza degli interessi per ritardato pagamento
4.L’importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto
- in occasione del pagamento
- in conto e a saldo,
- immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo
- senza necessità di apposite domande o riserve
Art. n. 29 Termini di pagamento degli acconti e del saldo
1. - Certificati di pagamento - data di Emissione <= 45 gg da maturazione S.A.L.
- Pagamento <= 30 gg dalla data di emissione del certificato
3. I capitolati speciali e i contratti possono stabilire termini inferiori.
Art. n. 30 Interessi per ritardato pagamento
1.se rata di acconto non è emesso entro il termine stabilito dall'art. 29
- per causa imputabile alla S.A.
- spettano all'Esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute
- fino alla data di emissione del certificato di pagamento
- se ritardo > 60 gg
- dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori
2.pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito dall'art. 29
- per causa imputabile alla S.A.
- spettano gli stessi interessi/moratori con la stessa procedura c.1
4.Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 è fissato ogni anno con D.M. Infrastrutture, di concerto Tesoro
- Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art 1224, 2° c, codice civile (Danni nelle obbligazioni pecuniarie: ulteriore risarcimento per danno)

Art. 8 Pagamenti in acconto e saldo
3. entro i 45 gg successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavoro eseguiti, il D.L. redige la contabilità e il R.U.P. emette entro i successivi 15 gg il Certificato di pagamento
4. S.a.l. e pagamento, a prescindere da qualsiasi importo, se sospensione > 90 gg (no colpa Esecutore)
8.9.10. non sono dovuti interessi per i primi 45 gg tra il verificarsi delle condizioni per emissioni del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione. Si agli interessi legali se > 60 gg, dopo partono interessi di mora
- interessi in certificato successivo senza domande o riserve. Se sono trascorsi i termini precedenti o 1/4 importo: esecutore Eccezione d'inadempimento, giudizio arbitrale e risoluzione contrattuale.
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17
Contabilità Lavori - Certificato ultimazione lavori Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n 172 Certificato ultimazione lavori
1 D.L. rilascia certificato ultimazione dei lavori
- a seguito di formale comunicazione dell'Esecutore
- effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Esecutore
- in doppio esemplare
- seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna, ossia
- e' firmato del D.L. e dall'Esecutore.
- 1 esemplare è inviato da D.L. a R.U.P.
2. può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio di 60 gg
- per il completamento di lavorazioni di piccola entità,
- del tutto marginali
- non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.
se non rispettato questo termine
- inefficacia del certificato
- redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento
  Art. n titolo art
Art. n titolo art
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Contabilità Lavori - Conto finale dei lavori Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n 173 Conto finale dei lavori
1. D.L. compila il conto finale
- entro il termine stabilito nel capitolato speciale
- con le stesse modalità previste per il S.A.L.
- lo trasmette al R.U.P.
2. lo accompagna con una relazione (DEL D.L.) in cui sono indicate le vicende dell'esecuzione, allegando:
a) verbali di consegna
b) atti di consegna di mezzi d'opera, aree concessi in uso all'Esecutore
c) eventuali perizie suppletive e di variante, con estremi approvazione;
d) eventuali nuovi prezzi ei relativi verbali di concordamento o atti aggiuntivi, con estremi di approvazione e registrazione;
e) ordini di servizio impartiti;
f) sintesi andamento e sviluppo lavori con indicazione eventuali riserve e menzione eventuali accordi bonari intervenuti;
g) verbali sospensione e ripresa, il certificato di ultimazione con indicazione ritardi e relative cause;
h) eventuali sinistri o danni con indicazione presumibile cause e relative conseguenze
i) processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
l) richieste di proroga e relative determinazioni della S.A.;
m) atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità);
n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.
Ved. anche Art. n. 194 (C.5) Processo verbale di visita

Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n 21 Conto finale e Collaudo
Il conto finale verrà compilato entro 60 gg dalla data di ultimazione lavori
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19
Contabilità Lavori - Reclami dell'Esecutore sul conto finale Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n 174 Reclami dell'appaltatore sul conto finale
1 il R.U.P.
- esaminati i documenti acquisiti
- invita l'Esecutore a prendere cognizione del conto finale
- invita l'Esecutore a sottoscriverlo entro un termine <= 30 gg
2.l'Esecutore all'atto della firma:
- non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità
- deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto l’accordo bonario
- se intervenuto l'A.B. aggiorna l’importo
3. Esecutore accetta definitivamente il Conto Finale:
- se non lo firma entro 30 gg
- se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità
Art. n titolo art
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Contabilità Lavori - Relazione del R.U.P.sul conto finale Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n 175. Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale
1 R.U.P. redige una propria relazione finale riservata
- firmato il conto finale dall'esecutore
- o scaduto il termine di cui all' art.174
- con i seguenti documenti:
a) contratto, atti aggiuntivi ed elenchi di nuovi prezzi, con copie dei relativi decreti di approvazione;
b) registro di contabilità con Sommario;
c) verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione dei lavori;
d) relazione del D.L. con i documenti di cui all'art. 173 c.2
e) domande dell'Esecutore.
2. R.U.P. esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’Esecutore per le quali non sia intervenuto l’A.B.

Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
contabilità lavori, responsabile del procedimento, esecutore, conto finale, riserve ......... link
CoLa
21
Contabilità Lavori - Numerazione delle pagine e Iscrizioni Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n 183 Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura
1 I documenti amministrativi e contabili sono tenuti a norma dell’articolo 2219 cod. civ.
2. giornale, i libretti delle misure ed i registri di contabilità, sono a fogli numerati e firmati nel frontespizio dal R.U.P.
3.se si usano programmi informatizzati, si applicano le disposizioni di cui all'art. 158 (misure rilevate dal brogliaccio di cantiere)
4. Il registro di contabilità è numerato e bollato dagli uffici del registro ai sensi dell’articolo 2215 cod. civ.
Art. n 184 Iscrizione di annotazioni di misurazione
1. Le annotazioni sui libretti, sugli stati dei lavori e delle misurazioni
- sono fatti immediatamente e
- sul luogo stesso dell' accertamento.

Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
contabilità lavori, direzione lavori, responsabile del procedimento, giornale, libretto delle misure, registro di contabilità ......... link
CoLa
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Contabilità Lavori - Operazioni in contraddittorio dell'Esecutore Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n 185 Operazioni in contraddittorio dell'appaltatore
1 La misurazione e classificazione delle lavorazioni è fatta in contraddittorio con l'esecutore o con chi lo rappresenta
2. i risultati di tali operazioni,
- iscritti a libretto od a registro,
- sono sottoscritti
-- da chi ha eseguito la misurazione
-- e dall'Esecutore, o suo tecnico
-- al termine di ogni operazione
-- o alla fine di ogni giorno,
-- quando l'operazione non è ultimata,
3. la Firma dell’Esecutore riguarda il semplice accertamento della classificazione e delle misure prese
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
contabilità lavori, direzione lavori, esecutore ......... link
CoLa
23
Contabilità Lavori - Firma dei soggetti incaricati Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n 186 Firma dei soggetti incaricati
1 Ciascun soggetto incaricato (assistenti),
- per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni
- sottoscrive i documenti contabili
- assume la responsabilità dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato, notato o verificato
2. D.L.:
- conferma o rettifica,
- previa opportune verifiche,
- dichiarazioni degli incaricati
- sottoscrive ogni documento contabile
3. R.U.P.:,
- dopo averli riscontrati,
- appone la sua firma sui documenti che riassumono la contabilità
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
contabilità lavori, direzione lavori, esecutore, responsabile del procedimento ......... link
PeNa Penali Art. n. 117 Penali
1. per ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, specificato capitolato speciali di appalto e contratti
2. R.U.P. stabilisce termini di adempimento in base a:
- tipologia
- categoria
- entità
- complessità intervento
- livello qualitativo
3. R.U.P. stabilisce penali
- in sede di elaborazione del progetto
- sono inserite nel capitolato speciale d'appalto
- in misura giornaliera compresa tra 0,3 e 1 per mille di ammontare netto contrattuale
- comunque complessivamente non sono > 10%
- da determinare in relazione all'entità conseguenze legate a eventuale ritardo
4. D.L. riferisce a R.U.P. ritardi andamento lavori rispetto al programma di esecuzione
- R.U.P. promuove avvio procedure x la risoluzione contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, se ritardo determina importo penale > 10%
5. applicazione frazionata penale se ritardo esecuzione è articolata in più parti
Art. n 22 Penali
1. Per il maggior tempo impiegato oltre il termine contrattuale è applicata la penale nell'ammontare stabilito
- dal capitolato speciale
- o dal contratto
2. penale nell'ammontare contrattualmente stabilito anche scadenze differenziate di varie lavorazioni o esecuzione appalto articolata in più parti
3. R.U.P. commina penale sulla base delle indicazioni fornite dal D.L.
4. Esecutore: può richiedere la totale o parziale disapplicazione della penale, quando:
- si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa
- quando si riconosca che è manifestamente sproporzionata, rispetto a interesse di S.A.
- la disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Esecutore.
5. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la S.A. su proposta del R.U.P., sentito il D.L. e Coll.re ove costituito
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. 19 Tempo utile per ultimazione lavori
0,3/1000 dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo dell'ultimazione lavori
penali, esecutore, capitolato, responsabile del procedimento, direttore dei lavori, stazione appaltante, collaudo ......... link
Cldo
01
Collaudo - Visita dopo un termine particolare per la presentazione del conto finale
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n. 194 (C.5) Processo verbale di visita
Quando per lavori di notevole importanza è fissato nel capitolato speciale un termine per la presentazione del conto finale maggiore di quello stabilito per il periodo di garanzia, la visita di collaudo ha luogo decorso il suddetto periodo, fatta salva la regolarizzazione degli atti di collaudo dopo la liquidazione dei lavori. Di tali circostanze è fatta espressa menzione nel verbale di visita.
Ved anche Art. n 173 Conto finale dei lavori
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
collaudo,
stato finale, capitolato
......... link
Cldo
02
Collaudo - Oggetto   Art. n. 187 Oggetto del collaudo (C.1 e 2):
Il collaudo ha lo scopo di
verificare e certificare che:
- l’opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte -- secondo le prescrizioni tecniche prestabilite,
-- in conformità del contratto,
-- in conformità delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati.
- i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto,
-- per dimensioni, forma e quantità,
-- per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste,
- le procedure espropriative poste a carico dell’appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente.
- Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, se non già risolte definitivamente per via amm.va se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
collaudo, esecutore, riserve ......... link
Cldo
03
Collaudo in corso d'opera Art. n 141 Collaudo
- E' obbligatorio il collaudo in corso d'opera quando :
-- direzione dei lavori effettuata da società di professionisti e società di ingegneria
-- opere di particolare complessità
-- affidamento lavori in concessione

Art. n. 187 Oggetto del collaudo (C.3) (in agg.ta a quanto riportato da Art. 141 c.c.):
- E’ obbligatorio il collaudo in corso d'opera quando:
- progetto integrale di un intervento: elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica (L. 109 abrogata);
- riguardino lavori di importo inferiore a 200.000 euro (L. 109 abrogata)
- beni culturali e ambientali
- significative e non abituali lavorazioni non più ispezionabili in sede di collaudo finale
- aggiudicazione con ribasso d’asta superiore alla soglia di anomalia

Art. n.192 Estensione delle verificazioni di collaudo (C.2 a,b):
Il collaudatore in corso d’opera deve fissare in ogni caso le visite di collaudo durante:
- scavi, fondazioni o lavorazioni non ispezionabili in collaudo finale
- interruzione o anomalo andamento dei lavori rispetto al programma

Art. n.194 Processo verbale di visita (C 3): Cadenza verbali è stabilita da Coll.ri per un accertamento progressivo della regolare esecuzione

Art. n 19 Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori
I controlli e le verifiche eseguite da S.A. in corso d'opera non escludono la responsabilità dell'esecutore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia per le parti di lavoro e materiali già controllati
Art. n titolo art
Art. n titolo art
collaudo ......... link
Cldo
04
Collaudo - affidamento incarico/i Art. n 141 Collaudo
- S.a. nomina da 1 a 3 tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento
-- al tipo e categoria di lavori
-- alla loro complessità
-- all'importo degli stessi
- 1 componente può essere un funzionario (? il v.r. dice di no) con almeno anzianità di 5 anni
- no a funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo
- divieto di affidare collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e contabili
Art. n. 188 Nomina del collaudatore:
1. S.a. affidano incarico entro 30 gg da ultimazione o da consegna lavori se collaudo in corso d'opera
2. requisiti:
- lauree in ingegneria, architettura e
- per 1 solo componente: lauree in geologia, scienze agrarie e forestali
- abilitazione all’esercizio della professione
- iscrizione da almeno 5 anni nel rispettivo albo professionale (ad eccezione dei dip.ti P.a.)
4. No incarichi a:
- ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato
- a coloro che nel triennio antecedente rap lav con esecutore e sub.ri
- a coloro che svolgono attività di controllo, prog., approv., autoriz.e vigil. o dir. dei lavori da collaudare
- a chi fa parte di organismi di vigilanza e controllo

5. Commissione di 3 membri se il lavoro è di particolare tipologia: no a composizione mista tra interni S.A. ed esterni (? il c.c. dice di si )
6. Se ci sono strutture: collaudo anche statico
8,9,10 e 11: elenchi abrogati da Art. 24 della Legge Comunitaria 2004
12. no incarico allo stesso componente (non della S.A.) se non concluso per almeno 6 mesi il precedente- 1 anno per i collaudi non in corso d'opera

Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
collaudo, affidamento, incarichi, stazione appaltante ......... link
Cldo
05
Collaudo - affidamento incarico/i Art. n 120 Collaudo Incarichi :
affidamento incarico delle S.A. ai propri dipendenti di elevata e specifica qualificazione in base a complessità e importo
- provvedimento motivato con indicazione di specifici requisiti di competenza ed esperienza
- in caso di accertata (da R.U.P.) carenza di organico all’interno della propria e di altre amministrazioni aggiudicatrici: nomina esterna

Art. n. 188 Nomina del collaudatore (C.3):
Il collaudatore è nominato dalle stazioni appaltanti all'interno delle proprie strutture. Se carenza nel proprio organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal R.U.P., l'incarico di collaudatore è affidato a soggetti esterni
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
collaudo, affidamento, incarichi, ......... link
Cldo
06
Collaudo - Avviso ai creditori
Art. n 189 Avviso ai creditori
R.U.P:: a redazione del ultimazione dei lavori avvisa Sindaco del comune dei lavori che pubblicano un avviso per invitare tutti coloro che vantano dei crediti nei confronti dell'esecutore a presentare entro 60 gg le ragioni dei loro crediti. Dopo il termine il Sindaco trasmette al R.U.P eventuali reclami, e quest'ultimo fa lo stesso con i coll.ri.
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
collaudo, responsabile del procedimento ......... link
Cldo
07
Collaudo - Documenti da trasmettere   Art. n 190 Ulteriori documenti da fornirsi al collaudatore
1. R.U.P.: trasmette a Coll.ri:
- conto finale e relazione
- progetto e approvazioni di contratto originario e perizie (copia conforme)
- documenti contabili o giustificativi prescritti dal regolamento (originali)
2. Se collaudo in corso d'opera, R.U.P. trasmette anche:
- capitolato speciale d‘appalto (copia conforme)
- contratto, atti sottomis/agg.vi (copia)
- verbale consegna, sosp.ripr. (copia)
- rapporti periodici D.L.
- verbali di prova sui materiali e relative certificazioni di qualità
- - programma di esecuzione dei lavori impresa approvato da D.L.
3. eventuali variazioni al programma approvato
4. Responsabilità custodia in originale: Coll.ri . R.U.P.: provvede a duplicarle e a custodirne copia conforme
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
collaudo, contabilità lavori, responsabile del procedimento ......... link
Cldo
08
Collaudo - Visita e Avvisi   Art. n. 191 Determinazione del giorno di visita e relativi avvisi
1. Coll.ri fissano il giorno della visita, informando il R.U.P. che avvisa D.L.. Esecutore, Ispettori e Assistenti
3. se esecutore non interviene: si esegue la visita in presenza di 2 testimoni
5. Il D.L. ha l’obbligo di presenziare alle visite di collaudo.
(vedi Art. 192, quando il coll.re in corso d'opera deve fissare le visite)

Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
collaudo, esecutore, direttore dei lavori, responsabile del procedimento ......... link
Cldo
09
Collaudo - Termini di compimento Art. n 141 (C.3) Collaudo
- Collaudo finale: non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, salvo caso di particolare complessità: max sino ad 1 anno
Art. n 192 Estensione delle verificazioni di collaudo
1. Collaudo deve essere ultimato non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, max sino ad 1 anno se termine indicato nel capitolato speciale che vale solo per lavori complessi
2. La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari. Coll.ri accerta l'operato dell'esecutore per acquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi soprattutto ai fini di esproprio, accertando oneri per P.A. dovuti ad eventuali ritardi.
3. Coll.re trasmette a R.U.P. e ad Esecutore circa eventuali ritardi di compimento collaudo, cause e provvedimenti per la ripresa operazioni. Se dipende da coll.ri e operazioni non riprendono entro 30 gg, R.U.P. propone a S.A. revoca incarico (ma responsabilità coll.ri rimane)
4. La S.a. può richiedere al collaudatore in corso d’opera parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell’appalto

Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n 21 Conto finale e Collaudo
L'emissione del certificato di collaudo dovrà avvenire non oltre 6 mesi dall'ultimazione lavori
La prima visita di collaudo avrà luogo non oltre 3 mesi dall'ultimazione lavori
collaudo, esecutore, responsabile del procedimento ......... link
Cldo
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Collaudo - Oneri esecutore   Art. n. 193 Oneri dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo
- Esecutore: operai e mezzi a disposizione dei Coll.ri anche per collaudo statico
- Esecutore: compresi oneri per ripristinare parti alterate dopo verifiche
- Coll.re: recupera sul credito ad impresa spese occorse per aver provveduto d'ufficio in caso di inottemperanza esecutore

Art. n 19 Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori
I controlli e le verifiche eseguite non determinano diritti per esecutore, preclusioni per S.A.
Art. n. 37 Collaudo
2. Sono a.carico dell'Esecutore:
- spese visita del personale S.A. x accertare avvenuta eliminazione mancanze riscontrate da Coll.re
- sono prelevate dalla rata di saldo
Art. n titolo art
Art. n titolo art
collaudo, esecutore, rata di saldo ......... link
Cldo
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Collaudo - Verbale di visita   Art. n. 194 Processo verbale di visita
1. Indicazioni:
a) la località e la provincia;
b) il titolo dell’opera o del lavoro;
c) l'importo del progetto e di eventuali successive varianti;
d) la data del contratto e degli eventuali atti suppletivi e gli estremi delle rispettive loro approvazioni;
e) l'importo delle somme autorizzate;
f) le generalità dell'appaltatore;
g) le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori;
h) il tempo prescritto per l'esecuzione, con l'indicazione delle eventuali proroghe;
i) la data e l'importo del conto finale;
l) la data di nomina dell'organo di collaudo e le generalità del collaudatore o dei collaudatori;
m) i giorni della visita di collaudo;
n) le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

2. altre info: operazioni e verifiche compiute
3. Verbali sono trasmessi al R.U.P. entro 30 gg da visita (riferiscono andamento lavori e rispetto termini contrattuali)
4. Verbali firmati da Coll.ri, Esecutore, D.L. e R.U.P. se quest'ultimo intervenuto e assistenti per accertamenti di alcune lavorazioni
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
collaudo, responsabile del procedimento, direttore dei lavori ......... link
Cldo
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Collaudo - Relazioni   Art. n. 195 Relazioni
1. Coll.re: relazione per raffrontare dati risultati da visita con quelli di progetto, varianti e documenti contabili: considerazioni (su pareri R.U.P.) su comportamento impresa circa il rispetto contratto e prescrizioni D.L., riferendo:
a) se il lavoro sia o no collaudabile;
b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;
e) il credito liquido dell'appaltatore.
2. In relazione separata e riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle domande dell'impresa e sulle eventuali penali sulle quali non è già intervenuta una risoluzione definitiva
3. ai fini della normativa su qualificazione, Coll.re valuta la reputazione negligente o in malafede dell'esecutore
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
collaudo, esecutore, penali, riserve, qualificazione, responsabile del procedimento ......... link
Cldo
13
Collaudo - Discordanza con lo stato di fatto   Art. n. 196 Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione
1. rettifiche su Stato Finale se contabilità è discorde su stato di fatto
2 se discordanze sono gravi, Coll.re sospende operazioni e invia proposte al R.U.P. che a sua volta trasmette relazione e proposte a S.A.
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
collaudo, stato finale , responsabile del procedimento ......... link
Cldo
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Collaudo - Difetti e mancanze nell'esecuzione   Art. n. 197 Difetti e mancanze nell'esecuzione
1. Se diff.ze sono tali da far presumere lavoro assolutamente inaccettabile, Coll.re rifiuta l’emissione del certificato di collaudo e procede ai termini dell'art. 202 (lavori non collaudabili)
2 se diff.ze sono piccole, Coll.re prescrive lavorazioni da eseguire ad esecutore assegnandogli un termine. Il Certificato verrà emesso dopo dichiarazione D.L. e R.U.P. su effettivo completamento
3. Se difetti e mancanze non pregiudicano stabilità dell’opera e regolarità del servizio, certificato verrà emesso decurtando relativa somma ad Esecutore
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
collaudo, esecutore, violazioni, responsabile del procedimento, direttore dei lavori ......... link
Cldo
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Collaudo -
Eccedenza non autorizzata

Art. n. 198 Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato:
1. Per lavorazioni eccedenti ma non preventivamente autorizzate, Coll.re sospende operazioni e invia proposte al R.U.P. che a sua volta trasmette relazione e proposte (anche sue) a S.A.

2. Il riconoscimento non libera il D.L. e il personale incaricato dalla responsabilità per averle ordinate o lasciate eseguire
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
collaudo, direttore dei lavori, esecutore, responsabile del procedimento ......... link
Cldo
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Collaudo - Certificato

Art. n.199 Certificato di collaudo
1.Se lavoro collaudabile, Coll.re
-- emette il certificato che contiene:
-- dati tecnici ed amministrativi lavoro
-- verbali di visite con indicazioni verifiche eff.te
-- lo stesso certificato
- nel certificato :
-- riassume modificazioni, aggiunte, deduzioni al conto finale
-- somme a carico esecutore verso S.A. x assistenza e esecuzione d'ufficio e il termine convenuto per il compimento dei lavori
-- dichiara, salvo rettifiche dell'ufficio tecnico di revisione, il conto liquido dell'esecutore, la collaudabilità dell'opera e sotto quali condizioni
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
collaudo, rata di saldo, esecutore ......... link
Cldo
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Collaudo- definitivo Art. n 141 (C.3) Collaudo
Il Collaudo
- diviene definitivo dopo 2 anni da emissione
- si intende tacitamente approvato dopo tale termine ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi dalla scadenza del medesimo termine
- esecutore risponde per la difformità e i vizi dell'opera se riconoscibili e denunciati da S.A. prima che Collaudo divenga definitivo

Art. n.199 (C.3) Certificato di collaudo
3. Il certificato di collaudo
- ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi 2 anni dalla data della relativa emissione
- ovvero dal termine stabilito nel capitolato speciale per detta emissione
- Decorsi i 2 anni, il collaudo si intende approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi dalla scadenza del suddetto termine
- Nell'arco di tale periodo l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo

Art. n.209 Approvazione degli atti di collaudo
Finché non è intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo

Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
collaudo, rata di saldo, esecutore ......... link
Cldo
18
Collaudo - presa in consegna anticipata   Art. n. 200 Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata
1.S.a.: S.a. se ha necessità di utilizzare l’opera prima del collaudo, e se è prevista dal contratto, a condizione che:
- collaudo statico positivo
- richiesto da R.U.P. certificato di abitabilità e agibilità di impianti
- eseguiti allacciamenti idrici, elettrici e fognari
- eseguite le prove previste dal capitolato speciale d’appalto
- redatto stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro
3. Coll.re redige verbale (se richiesto dalla S.A.) sottoscritto anche da D.L. e R.U.P. per accertare, che verificate le condizioni di su, si possa utilizzare l'opera, nei limiti di sicurezza, senza inconvenienti x la S.A e senza ledere i patti contrattuali
3. la prese in consegna anticipata non influisce sul giudizio definitivo sul lavoro e sulle responsabilità dell'esecutore
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
collaudo, capitolato, esecutore, responsabile del procedimento, direttore dei lavori ......... link
Cldo
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Collaudo- obblighi risultati   Art. n. 201 Obblighi per determinati risultati
Coll.re: in certificato: clausole vincolanti x esecutore fino all'accertamento dei risultati da comprovare con R.U.P. se obbligazione esecutore di ottenere determinati risultati ad esecuzione dei lavori ultimati
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
collaudo, esecutore, responsabile del procedimento ......... link
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Collaudo - Lavori non collaudabili   Art. n. 202 Lavori non collaudabili
Coll.re: trasmette verbale a S.A. tramite R.U.P. (che riporta anche le sue determinazioni) se lavori non collaudabili con sue proposte di cui all'art. 195 (condizioni di fattibilità e motivazioni, riduzioni da apportare al Conto Finale, ecc)
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
collaudo, violazioni, esecutore, responsabile del procedimento ......... link
Cldo
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Collaudo - Domande Esecutore   Art. n. 203 Domande dell'appaltatore al certificato di collaudo
1. L'esecutore può entro 20 gg riportare su certificato (inviato a lui per accettazione) eventuali domande su operazioni
2. devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal regolamento con riferimento alle riserve
3. Coll.re riporta considerazioni su osservazioni Esecutore a R.U.P.
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
collaudo, esecutore, riserve, responsabile del procedimento ......... link
Cldo
22
Collaudo - Ulteriori provvedimenti amministrativi   Art. n. 204 Ulteriori provvedimenti amministrativi 1. Coll.re a fine operazioni, trasmette al R.U.P.
- documenti ricevuti e quelli contabili
- verbale di visita
-proprie relazioni
- certificato di collaudo
- certificato del R.U.P. x correzioni ordinate da Coll.re
- osservazioni esecutore
3. S.A.
- effettua la revisione contabile degli atti
- delibera entro 60 giorni (e notifica all'esecutore) su
-- ammissibilità certificato
-- domande esecutore
-- risultati degli avvisi ai creditori
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
collaudo, responsabile del procedimento, esecutore, stazione appaltante ......... link
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23
Collaudo - Svincolo cauzione Art. n 141 (C.9) Collaudo Pagamento rata di saldo: non oltre 90 gg da emissione di certificato collaudo provvisorio/C.r.e.
Art. n 133 Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento
- relativi agli acconti e alla rata di saldo
- spettano all'esecutore dei lavori
- gli interessi, legali e moratori
- trascorsi i termini previsti
- importo raggiunga il 1/4 dell'importo netto contrattuale
- esecutore agisce l'Eccezione d'inadempimento, mette in mora la S.A. e
promuove entro 60 gg dalla stessa la camera arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto

Art. n. 205 Svincolo della cauzione
1. svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto alla data di emissione del certificato/C.r.e.
2 .pagamento della rata di saldo
: non oltre 90 gg da emissione di certificato collaudo provvisorio/C.r.e.
3. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera

Art. n 116 Ritardato pagamento
2.1.Nel caso di ritardato pagamento delle rate di saldo
- rispetto ai termini previsti dall’art.141 C.9 (90 gg da Collaudo)
- sono dovuti gli interessi di cui all'art. 133.c. 1 con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi
Art. n. 37 Collaudo
Il decorso del termine fissato per il compimento delle operazioni di collaudo determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie (rimangono responsabilità eventualmente accertate a esecutore dal collaudo stesso)
Art. n. 29 Termini di pagamento degli acconti e del saldo
2. - pagamento rata di saldo e svincolo garanzia fidejussoria <= 90 gg certificato di Collaudo/C.r.e data di emissione
3. I capitolati speciali e i contratti possono stabilire termini inferiori.
Art. n. 30 Interessi per ritardato pagamento
3.1.se rata di saldo non è emessa entro il termine stabilito dall'art. 29
- per causa imputabile alla S.A.
- spettano all'Esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute
- fino alla data di emissione del certificato di saldo
- se ritardo > 60 gg
- dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori
4.Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 è fissato ogni anno con D.M. Infrastrutture e Tesoro
- Comprende maggior danno di cui art 1224, C.2 cod.e civ.e (Danni nelle obbligazioni pecuniarie: ulteriore risarcimento per danno)
Art. n 8Pagamento in acconto e saldo
6. rata di saldo 90 gg da emissione certificato di collaudo
11. per il pagamento in ritardo sulla rata di saldo rispetto ai termini del c.6 di su, decorrono interessi legali (e non di mora come per i certificati di pagamento ?)

collaudo, rata di saldo, cauzione definitiva, stazione appaltante, interessi ritardato pagamento ......... link
Cldo
24
Collaudo - Commissioni   Art. n. 206 Commissioni collaudatrici 1. Se Coll.re = Commissione:
- le operazioni sono dirette da Presidente
- firmano gli atti tutti i componenti
2. conclusioni del collaudo sono assunte a maggioranza (con indicazione circostanza) se pareri discordanti con diritto a esporre le ragioni del dissenso negli atti
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
collaudo ......... link
Cldo
25
Collaudo - Lavori complessi   Art. n. 207 Collaudo dei lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica
Lavori Complessi:
- Importo > € 25.000.000
- progetto integrale di un intervento: elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica
- Per tali lavori il collaudo è effettuato sulla base della certificazione di qualità dei materiali o componenti impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo dei lavori non inferiore al 5%.
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
collaudo ......... link
Cldo
26
Collaudo - Certificato di Regolare Esecuzione Art. n 141 (C.3) Collaudo
- C.r.e sostituisce il collaudo per lavori di importo sino a 500.000 euro
- C.r.e. per lavori <= 1 Ml: facoltà del S. A.
Art. n. 208 Certificato di regolare esecuzione
1. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori
- è emesso dal D.L. ed è confermato dal R.U.P.
2. è emesso non oltre 3 mesi (90 gg) dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all'art.195
(condizioni di fattibilità e motivazioni, riduzioni da apportare al Conto Finale, ecc)
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n 21 Conto finale e Collaudo
Per lavori di importo fino a € 200.000, valgono le disposizioni di cui all'art. 141 D.lgs 163/06 inerenti al certificato di regolare esecuzione
collaudo, certificato di regolare esecuzione, direttore dei lavori, responsabile del procedimento ......... link
Cldo
27
Collaudo - Compensi   Art. n. 210 Compenso spettante ai collaudatori
Compensi spettanti ai dipendenti pubblici (ex art- 18 c.2) e a esterni (tariffe professionali degli ingegneri ed architetti con riduzione del 20%). Quale importo considerare: lordo + riserve, diverse da quelle risarcitorie. Previsti compensi maggiori per commissioni e per i collaudi in corso d'opera e rimborsi spese in % del compenso. Oneri necessari per la liquidazione delle parcelle dei collaudatori devono essere previsti nel Q.t.e.
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
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collaudo ......... link
Rec
01
Recesso Art. 134 Recesso:
- diritto S.A.di rescissione in qualunque momento
- pagamamento lavori eseguiti e valore dei materiali utili
- pagamento 1/10 dell'importo delle opere non eseguite
- calcolo 1/10: differenza tra 4/5 I.b.a., meno ribasso e tot netto lavori eseguiti.
- recesso s.a. con preavviso a esecutore non < a 20 gg,
- decorsi i 20 gg s.a. prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
- I materiali sono soltanto quelli già accettati dal D.L prima del preavviso
- Facoltà S.A. di trattenere opere provvisionali e impianti non asportabili e utilizzabili
- riconoscimento valore non ammortizzati + compenso minor somma fra il costo di costruzione e il loro valore a rescissione
- Esecutore: rimozione dei materiali non accettati
- Esecutore:disposizione S.a. materiali riconosciuti entro scadenza, altrimenti sgombero d'ufficio a sue spese
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
recesso, decimo, stazione appaltante, direttore lavori, materiali, esecutore ......... link
Rec
02
Risoluzione per reati e revoca attestazione Art. 135 Risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione:
- R.U.P. provvede a risoluzione del contratto quando:
- condanna definitiva di esecutore verso S.a., subappaltatori, lavoratori, ecc, violazione obblighi sicurezza
- decadenza attestazione di qualificazione x false dichiarazioni (casellario informatico)
- esecutore: pagamento solo lavori regolarmente eseguiti meno oneri x scioglimento contratto

Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
responsabile del procedimento, risoluzione, esecutore, qualificazione, violazioni ......... link
Rec
03
Risoluzione per inadempimento Art.136 Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo:
- D.L. invia al R.U.P. relazione con stima lavori da riconoscere x grave inadempimento alle obbligazioni di contratto
- D.L. dopo contesta addebiti esecutore assegnandogli termine 15 gg x controdeduzioni al R.U.P
- S.A. risoluzione del contratto se negative o oltre il termine
- esecuzione dei lavori ritardi per negligenza: provvedimento se dopo 10 gg x ultimazione permane l'inadempimento


Art. 137 Contestazioni tra la stazione appaltante e l'appaltatore:
D.L. o Esecutore a R.U.P.: contestazione tecniche su lavori
- D.L. processo verbale delle circostanze contestate in contradditorio con esecutore. Le risultanze saranno accettate se Esecutore non risponde in 8 gg, quando in sua assenza, il verbale è redatto in presenza di 2 testimoni.
- Esecutore oi testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al R.U.P con le eventuali osservazioni dell'appaltatore.
- Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
- R.U.P.: entro 15 gg convoca le parti x il contraddittorio
- Esecutore: deve uniformarsi a decisione R.U.P.: salvo riserve in registro di contabilità
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
risoluzione,indempimenti, esecutore, direttore lavori, responsabile del procedimento, riserve ......... link
Rec
04
Risoluzione x inadempimenti cottimo Art. 137 Inadempimento di contratti di cottimo:
R.U.P.: Risoluzione x iscritto previa ingiunzione del D.L.
Art. n titolo art Art. n titolo art Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
risoluzione, indempimenti, esecutore, direttore lavori, responsabile del procedimento, cottimo ......... link
Rec
05
Risoluzione - Provvedimenti Art. 138 Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto:
- R.U.P.: preavviso 20 gg a D.L. x redigere:
-- stato di consistenza dei lavori già eseguiti,
-- presa in consegna relativa
-- inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera
- Col.autori: se è stato nominato, redige verbale di accertamento tecnico e contabile: corrispondenza tra eseguito e progetto + variante
- determinazione, nella liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, dei costi x affidamento ad altra impresa , se non affidata alle successivi 4 in graduatoria che hanno partecipato all’originaria procedura di gara

Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
risoluzione, indempimenti, esecutore, direttore lavori, responsabile del procedimento, collaudo, conto finale ......... link
Rec
06
Risoluzione - Obblighi Art. 139 Obblighi in caso di risoluzione del contratto
S.A.: cauzione in conto vincolato di 1% se Esecutore non provvede al riepigamento cantiere e sgombero delle aree di lavoro nel termine assegnato
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
risoluzione, indempimenti, esecutore, stazione appaltante, cauzione definitiva ......... link
Rec
07
Risoluzione - Riaffidamento Art. 140 Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore: affidamento alle stesse condizioni ai successivi 4 in graduatoria che hanno partecipato all’originaria procedura di gara
Art. n titolo art
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Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
risoluzione, esecutore, stazione appaltante,affidamento ......... link
Cnso
01
Transazione Art. 239 Transazione
- Risoluzione di transazione anche nei casi diversi dell'accordo bonario.
- parere dell’avvocatura se transazione > 100.000 euro
- DIR.TE, sentito il R.U.P. esamina o formula proposta all'esecutore
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
contenzioso, transazione, esecutore, stazione appaltante, dirigente, responsabile del procedimento ......... link
Cnso
02
Accordo bonario Art. 240 Accordo bonario:
Si utilizzano tali procedimenti quando l’importo economico dell’opera varia in misura non inferiore al 10% dell’importo contrattuale a seguito di iscrizione di riserve sui documenti contabili
- reiterati per 1 sola volta dopo riserve diverse e per importo di su
- D.L. (e Coll.ri se costituiti) trasmette (no) relazione riservata su riserve a R.U.P.
- R.U.P. valuta l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve
- R.U.P. promuove Commissione se importo di appalti e concessioni > = € 10.000.000 (e in questo caso per qualsiasi importo economico delle riserve ancora da definirsi) entro 90 gg dalla apposizione dell’ultima delle riserve (dal Collaudo o dal C.r.e. a prescindere dal valore delle riserve)
- R.U.P. entro 10 gg da relazione del D.L. invita il soggetto che ha formulato le riserve a nominare il proprio componente
- Commissione composizione: 3 componenti :
-- 1° nominato dal R.U.P (interno alla P.A. in caso di carenza dell’organico ? )
-- 2° nominato dal soggetto che ha formulato le riserve
-- 3° nominato (entro 10 gg dalla loro nomina) di comune accordo, dai componenti già nominati
- il presidente del tribunale del luogo dove è stato stipulato il contratto nomina il 3° in caso di mancato accordo entro 10 gg
- il soggetto che ha formulato le riserve e la S.A. (che hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti) si pronunciano sulla proposta, entro 30 gg dal ricevimento, comunicandolo al R.U.P.
- R.U.P formula la proposta di A.B. se il soggetto che ha formulato le riserve non nomina il suo componente entro 20 gg dalla richiesta, entro 60 gg se non lo fa l'altra parte
- Per lavori < 10 Ml euro
-- è facolatativa costituzione di commissione e il R.U.P. può essere componente
-- se non costituita la proposta di A.B. è formulata dal R.U.P
- Per ritardi del R.U.P o della commissione: il 1° risponde sul piano disciplinare, il 2° perde il compenso
- Arbitrato se decorsi i termini
- verbale A.B (transattivo se parti affidano parere vincolante), sottoscritto dalle parti è redatto dal R.U.P
- Interessi legale a dopo 60 gg successivo a sottoscrizione
- Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione A.B.
- Istanza per A.B. se sono decorsi i termini per il Collaudo o C.r.e. in caso di riserve

Art. n titolo art
Art. n titolo art
Vedi anche Art. n 32 Definizione delle riserve al termine dei lavori
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
accordo bonario, contenzioso, riserve, esecutore, direttore lavori, responsabile del procedimento, collaudo, arbitrato ......... link
Cnso
03
Arbitrato Art. n 241 Arbitrato:
- controversie su esecuzione dei contratti pubblici
- concorsi di progettazione e di idee
- mancato raggiungimento dell'accordo bonario
- si applica il codice di procedura civile
- collegio arbitrale è composto da 3 membri
- ciascuno nomina l'arbitro di propria competenza
- se non viene nominato il 3° arbitro, provvede la camera arbitrale
- il Presidente del collegio arbitrale è scelto dalle parti
- non possono essere nominati arbitri: progettisti, coll.ri, o chi ha espresso parere in su lavoro in questione
- presso l’AVCP è istituita la camera arbitrale dove entro 10 gg sarà deposito il lodo
- il collegio arbitrale determina il valore della controversia

Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n. 34 Controversie
2. E' possibile ricorrere all'arbitrato

Art. n. 33 Tempo del giudizio
1. esecutore: proposta domanda per giudizio ordinario o arbitrale entro 60 gg dal ricevimento della comunicazione (accettazione A.B. o Definizione delle riserve al termine dei lavori di cui all'art. 32 C.s.)
2. la controversia arbitrale non può svolgersi prima che siano decorsi i termini di 32 C.s c.1 e 2
Art. n titolo art
Art. n titolo art
arbitrato, contenzioso ......... link
Cnso
04
Camera arbitrale Art. n. 242 Camera arbitrale e albo degli arbitri: La camera arbitrale
- cura la formazione
- cura la tenuta dell'albo degli arbitri,
- redige il codice deontologico degli arbitri camerali
- provvede agli adempimenti necessari alla costituzione
- provvede al funzionamento del collegio arbitrale
- rileva ann.te dati emergenti e li trasmette a OSS.RIO
- organi: presidente e collegio
- consiglio arbitrale: 5 membri esperti, presidente (incarico 5 anni) nominato da AVCP
- albo degli arbitri:
-- magistrati amministrativi, magistrati contabili e avvocati dello Stato in servizio
-- avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori
-- tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, iscritti da almeno 10 anni
-- professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche e dirigenti generali delle p.a. laureati nelle stesse materie
- dell'albo fanno parte anche i periti per la nomina di consulenti tecnici
- albo (no incarichi professionali delle parti) : durata triennale, reiterata dopo 2 anni da triennio
- segretari dei collegi arbitrali: funzionari ACVP laureati specializzati in materia

Art. n. 243 Camera arbitrale e albo degli arbitri: trasmesse alla camera arbitrale ai fini della nomina del 3° arbitro
- la domanda di arbitrato,
- l'atto di resistenza ed
- eventuali controdeduzioni
- le parte determinina se la sede del collegio arbitrale è quella delle sezioni regionali dell’OSS.RIO, altrimenti è quella dell'AVCP
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n. 34 Controversie
3. le controversie in arbitrato sono risolte da un collegio arbitrale costituito presso la Camera arbitrale AVCP
Art. n titolo art
Art. n titolo art
arbitrato, contenzioso, avcp ......... link
Cnso
05
Giurisdizione Art. n. 244 Giurisdizione: Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative a:
- (incluse quelle risarcitorie) relativa a procedure di affidamento
- provvedimenti sanzionatori di AVCP
- divieto di rinnovo tacito dei contratti
- clausola di revisione del prezzo in esecuzione continuata o periodica
- provvedimenti applicativi adeguamento dei prezzi

Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n. 34 Controversie
1. Competenza giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato
Art. n titolo art
Art. n titolo art
giurisdizione, contenzioso, affidamento, prezzi ......... link
Cnso
06
Strumenti di tutela Art. n.245 Strumenti di tutela
- affidamenti
- incarichi di progettazione
- provvedimenti AVCP
sono impugnabili con ricorso al Tar o al Presidente della Repubblica
- Il provvedimento negativo non è impugnabile, ma la domanda cautelare può essere riproposta dopo l’inizio del giudizio di merito

Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
Art. n titolo art
contenzioso, affidamento, ......... link